Art. 4 Obbligo di segnalazione 1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. 3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo. 4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonche' le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. 5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo' essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto. 6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attivita' che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonche' i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanita', produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. 7. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria. 8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.