Art. 5. Metodo di ottenimento 5.1. Varieta' di olivo 3 La denominazione di origine protetta «Garda» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%. La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata da una delle menzioni Geoagrafiche, aggiuntiva «Bresciano» o «Orientale», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con la stessa composizione varietale della denominazione «Garda». La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%; possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%. 5.2. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le tecniche di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta «Garda». Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo-collinari dell'anfiteatro morenico del Garda. 5.3. Raccolta e rese La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 6.000 per ettaro coltivato a oliveto. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. 5.4. Modalita' di oleificazione La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», comprende tutti i territori amministrativi elencati all'art. 3, lettera a). La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una delle tre menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano», «Orientale» o «Trentino», deve essere effettuata all'interno delle rispettive zone b) c) e d) dell'art. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta «Garda» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative del frutto. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.