(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    5.1. Varieta' di olivo 3 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Garda»  e'   riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle  seguenti  varieta'  di
olivo presenti, da sole o congiuntamente,  negli  oliveti:  Casaliva,
Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono,  altresi',  concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%. 
    La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata da  una
delle menzioni Geoagrafiche, aggiuntiva «Bresciano» o «Orientale», e'
riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  con  la  stessa
composizione varietale della denominazione «Garda». 
    La denominazione di origine protetta «Garda»  accompagnata  dalla
menzione  geografica  aggiuntiva  «Trentino»  e'  riservata  all'olio
extravergine di oliva  ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo
presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio,
Pendolino e Leccino per almeno l'80%; possono,  altresi',  concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%. 
    5.2. Caratteristiche di coltivazione 
    Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le  tecniche
di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme  di  allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente  usati
o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle  olive  e
degli oli destinati alla denominazione di origine  protetta  «Garda».
Sono  pertanto  idonei  gli  oliveti   collinari   e   pedo-collinari
dell'anfiteatro morenico del Garda. 
    5.3. Raccolta e rese 
    La raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  «Garda»
deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno. 
    La produzione massima  di  olive  degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Garda» non puo' superare i kg 6.000 per ettaro coltivato  a
oliveto. 
    La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%. 
    La raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta  «Garda»,
eventualmente  accompagnato  da  una   delle   menzioni   geografiche
aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla  pianta  a  mano  o  con
mezzi meccanici. 
    5.4. Modalita' di oleificazione 
    La zona  di  oleificazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  a
denominazione  di  origine  protetta  «Garda»,  comprende   tutti   i
territori amministrativi elencati all'art. 3, lettera a). 
    La zona  di  oleificazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  a
denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una  delle
tre  menzioni  geografiche  aggiuntive  «Bresciano»,  «Orientale»   o
«Trentino», deve essere effettuata all'interno delle rispettive  zone
b) c) e d) dell'art. 3. 
    Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  a  denominazione   di
origine protetta «Garda» sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative del frutto. 
    Le operazioni  di  oleificazione  devono  avvenire  entro  cinque
giorni dalla raccolta delle olive.