(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
    1. Il prodotto  confezionato  deve  riportare  in  etichetta,  in
caratteri chiari, indelebili e di dimensioni  maggiori  di  tutte  le
altre scritte, la dicitura «Garda». La  dicitura  Garda  deve  essere
accompagnata dal simbolo dell'Unione previsto  per  la  DOP  come  da
Regolamento   di   esecuzione   (UE)   n.   668/2014.   L'indicazione
«denominazione di origine protetta» o  il  suo  acronimo  «DOP»  puo'
figurare in etichetta. 
    2. E' permesso riportare in etichetta l'indicazione di una  delle
tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano,  Orientale  e
Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'art. 5. 
    3.  Nella  designazione  e'  vietata  l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal  presente  disciplinare
di  produzione  ivi  compresi  gli   aggettivi:   «fine»,   «scelto»,
«selezionato», «superiore». 
    4. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    5.  E'  possibile  indicare  in   etichetta   la   localizzazione
territoriale degli oliveti solo se  il  prodotto  e'  stato  ottenuto
esclusivamente con olive  raccolte  negli  oliveti  citati  e  se  in
etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva. 
    6.  L'uso  di  nomi  di  aziende,   tenute,   fattorie   e   loro
localizzazione territoriale, e' consentito solo  se  il  prodotto  e'
stato  ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti
facenti parte dell'azienda. 
    7. E'  consentita  la  rappresentazione  del  lago  di  Garda,  o
eventuali altre  rappresentazioni  grafiche,  previa  verifica  della
conformita' alla normativa vigente. 
    8. Le indicazioni di cui ai  punti  2,  riportate  in  etichetta,
devono avere caratteri non superiori alla meta' di quelli  utilizzati
per la denominazione di origine protetta Garda. 
    Tutte le indicazioni di cui al punto 5  riportate  in  etichetta,
devono avere caratteri non superiori alla meta' di quelli  utilizzati
per la menzione geografica aggiuntiva. 
    9. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa; la designazione
deve altresi' rispettare le norme  di  etichettatura  previste  dalla
vigente legislazione. 
    10. Le operazioni di confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine  protetta  «Garda»  devono  avvenire
nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera  a).
In  caso  di  utilizzo  delle  menzioni  geografiche  aggiuntive,  le
operazioni  di  confezionamento  devono  avvenire  nell'ambito  della
rispettiva zona geografica delimitata all'art. 3, lettere b), c), d). 
    11. L'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine
protetta «Garda», eventualmente accompagnato da  una  delle  menzioni
geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in  recipienti
in vetro o in metallo di capacita' non superiore a litri 5. 
    12. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 
    13. Il logo della Denominazione di origine  Protetta  «Garda»  e'
costituito da un quadrato nero all'interno  del  quale  campeggia  in
bianco la scritta «olio Garda D.O.P.» (famiglia font: Helyetica Neue,
sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra  al  quadrato  nero  e  alle
scritte e' posizionata la silhouette  in  giallo/verde  del  lago  di
Garda, che sborda leggermente  nella  parte  inferiore  sinistra  del
quadrato. 
    La silhouette e' in giallo/verde,  il  codice  Pantone  e':  103U
mentre le forze della  quadricromia  sono:  Cyan  28%,  Magenta  29%,
Yellow 94% e Black 11%. 
    14. Il logo della denominazione e' obbligatorio. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico