STATUTO DELLA «SÜDTIROLER VOLKSPARTEI» (SVP) Nella traduzione in lingua italiana tutti i riferimenti a persone si intendono validi per ambedue i sessi I. PRINCIPI § 1. Natura della «Südtiroler Volkspartei» La «Südtiroler Volkspartei» (SVP) e' il Partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali. Costituisce la forza che unisce e il tetto spirituale-politico che punta al contemperamento degli interessi. Ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi generali e particolari dei sudtirolesi con tutti i mezzi legittimi, sulla base del programma allineato secondo i principi cristiani. Decide in modo democratico l'orientamento della politica dei sudtirolesi. In senso giuridico e' Partito ai sensi dell'art. 49 della Costituzione. Ha la propria sede a 39100 Bolzano, via Brennero n. 7/A. Il Partito ha per simbolo: «Stella alpina in bianco su fondo nero, con le tre lettere "S" "V" "P" entro la circonferenza di sotto: S (nero), V (bianco con una "outline" in nero e un'ombra in rosso), P (nero)». § 2. Ladini La «Südtiroler Volkspartei» emana norme speciali per la tutela ed il sostegno del gruppo etnico ladino. I ladini nella «Südtiroler Volkspartei» decidono autonomamente sulle esigenze linguistiche, culturali del gruppo etnico ladino. I ladini hanno il diritto di essere rappresentati in tutte le organizzazioni e organi di Partito a livello provinciale. II. TESSERAMENTO § 3. Acquisto della tessera 1. Ciascun sudtirolese, con il compimento del quindicesimo anno di eta', acquista il diritto di iscriversi al Partito e viene esortato a farlo, a condizione che condivida i principi e il programma. 2. La condizione di iscritto viene acquistata al momento della consegna, da parte dell'incaricato dell'esecutivo di sezione, della tessera di appartenenza. 3. In caso di dubbio sull'iscrizione decide la direzione del circondario, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata. 4. La tessera deve essere rinnovata annualmente con il pagamento della quota associativa. 5. La tessera annua ha valore di documento di identificazione e autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto. 6. Sino all'inizio del diciannovesimo anno la tessera e' gratuita. Nuovi iscritti che entrano nel Partito tra il diciannovesimo ed il venticinquesimo anno di eta' compiuto, possono richiedere una «tessera di assaggio» che e' gratuita per il primo anno. 7. L'appartenenza locale dell'iscritto viene decisa secondo i criteri del § 34, comma 2. 8. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, c.d. Codice della privacy, successive modifiche e relative delibere. § 4. Perdita della tessera Gli iscritti che candidano per altri partiti o liste che si presentano alle elezioni in concorrenza con la «Südtiroler Volkspartei» o che sono iscritti ad altro Partito, perdono automaticamente la tessera e tutte le cariche e funzioni connesse. L'istanza di reiscrizione puo' essere inoltrata passati cinque anni. Su eventuali eccezioni la decisione spetta alla Direzione del Partito. § 5. Diritti degli iscritti Ciascun iscritto, quindici giorni dopo aver ricevuto la tessera, dispone del: a) diritto di voto attivo e passivo nella sezione locale; b) diritto passivo di voto per essere inviato negli organi superiori del Partito; c) diritto di partecipare alle decisioni del Partito mediante presentazione di istanze e di dare impulsi ai diversi organi di Partito. § 6. Doveri degli iscritti I doveri degli iscritti sono: a) servizio altruista alla Heimat e per il bene del popolo sudtirolese; b) impegno per gli obiettivi del Partito; c) disponibilita' alla collaborazione; d) reclutamento di iscritti; e) pagamento delle quote associative prescritte entro i termini fissati; f) rispetto dello statuto del Partito; g) non recare danno al Partito ne' con le parole ne' con i fatti, e non danneggiarne il buon nome. § 7. Iscritti sostenitori 1. Gli iscritti sostenitori danno sostegno al Partito 2. Possono essere delle persone che risiedono fuori del Sudtirolo oppure sudtirolesi che sostengono il Partito in modo particolare. 3. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto. § 8. Mandatari e cariche di Partito 1. Solo gli iscritti al Partito possono essere proposti, eletti o nominati come mandatari nel consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo nonche' per le cariche di Partito. 2. Cio' vale anche per i mandatari nei comuni, dove tuttavia sono ammesse delle eccezioni. III. DIRETTIVE GENERALI § 9. Durata della carica 1. Ciascun organo/esecutivo del Partito dura in carica tre anni dal momento dell'elezione. 2. Se un organo non viene rinnovato entro un anno dal compimento della carica triennale, e' decaduto. § 10. Istanza di convocazione Se lo statuto non dispone diversamente, ciascun organo/esecutivo di Partito deve essere convocato dal rispettivo presidente entro trenta giorni, se cio' viene richiesto da un terzo degli iscritti con indicazione di causa. § 11. Convocazione di riunioni e riunioni urgenti 1. L'invito alle riunioni di norma avviene di norma per iscritto e almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza motivata l'invito puo' essere fatto anche oralmente, in accordo con il presidente dell'esecutivo di Partito di livello immediatamente superiore; in questo caso deve essere rispettato il preavviso di almeno 24 ore. 2. Non sono ammessi riunioni urgenti in casso di elezioni. 3. Gli inviti e le comunicazioni possono avvenire anche per mezzo di posta elettronica. § 12. Dovere di presenza In caso di tre assenze consecutive ingiustificate come anche nel caso di assenze in piu' della meta' delle riunioni nel corso di un anno, l'organo competente previa informazione dell'interessato puo' dichiarare la decadenza dell'iscrizione nel rispettivo organo/esecutivo di Partito per la durata del mandato. § 13. Numero legale Ciascun organo di Partito e' in grado di deliberare se sono presenti piu' della meta' dei membri oppure la maggioranza degli aventi diritto di voto. § 14. Presidente La funzione di presidente a livello di sezione locale, comunale, circondariale e provinciale e' incompatibile con la stessa funzione in organizzazioni e organi consultivi al medesimo livello. § 15. Sostituti 1. I presidenti di tutti gli organi o esecutivi di Partito in caso di impedimento devono informare i propri sostituti per essere rappresentati da questi. 2. Se la carica di presidente e' vacante, il sostituto deve provvedere alla rielezione. § 16. Membri di diritto a) Negli organi di Partito: membri di diritto eletti nell'esecutivo di sezione non vengono sostituiti come tali. Nessun membro di un organo puo' essere presente in base a funzioni plurime che danno diritto alla presenza in un organo in una funzione, facendosi rappresentare in altre funzioni da un sostituto. b) Nei gruppi: alle riunioni dei gruppi nei consigli comunali, provinciale, regionale nonche' alle riunioni dei gruppi parlamentari viene invitato il presidente del Partito al corrispondente livello, con diritto di seggio e voto. Nei comuni con piu' sezioni locali tutti i presidenti di sezione vengono invitati alle riunioni del gruppo consiliare senza diritto di voto. Il diritto di voto compete invece al presidente dell'esecutivo di coordinazione nel gruppo consiliare o, se non esiste tale organo, il presidente della sezione locale con il maggiore numero di iscritti. Alle riunioni dei gruppi provinciale e regionale nonche' dei gruppi parlamentari il vicepresidente ladino viene sempre invitato allorquando l'ordine del giorno comprende temi riguardanti il gruppo ladino. In tal caso essi hanno diritto di seggio e di voto. § 17. Membri cooptati Il numero dei membri cooptati non deve superare un sesto del numero dei membri eletti. I membri cooptati hanno gli stessi diritti e doveri dei membri eletti, eccetto quanto disposto nel paragrafo 40, comma 3. § 18. Consulenti esterni 1. Tutti gli organi/esecutivi di Partito possono invitare a prendere parte alle riunioni, senza diritto di voto, iscritti, esperti e rappresentanti di associazioni per questioni speciali. 2. Possono essere chiamati a collaborare negli organi consultivi del Partito, nelle commissioni di esperti o in gruppi di progetto anche persone che non sono iscritte al Partito. Questi pero' non possono essere iscritti in altri partiti o liste elettorali. § 19. Liberta' di opinione e di critica 1. Nell'ambito di questo statuto e del programma di Partito gli iscritti hanno liberta' di opinione e di critica. 2. Affinche' la critica diventi fruttuosa, va espressa all'interno degli organi di Partito. 3. Gli organi decisionali del Partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale, sui temi di rilievo dei giovani, delle donne, dei seniores, degli organi delle parti sociali nonche' degli organi consultivi e degli esecutivi consultivi, richiedono le rispettive prese di posizione inserendole tenendone conto nelle proprie decisioni. 4. Se in tal modo si raggiungono le decisioni a maggioranza, queste sono vincolanti anche per le minoranze. § 20. Indizione di elezioni Il rinnovo degli organi/esecutivi di Partito viene indetto, dall'organo in questione, almeno trenta giorni prima della data fissata: elezioni a livello provinciale, circondariale e comunale mediante circolare indirizzata a tutti gli iscritti delle sezioni locali; elezioni a livello locale mediante circolare a tutti gli iscritti oppure mediante pubblicazione sul giornale comunale o nell'organo del Partito, con posta elettronica o comunque secondo l'uso locale. § 21. Presentazione delle candidature 1. Le proposte di candidature possono essere depositate comprovatamente entro le ore 18 del quindicesimo giorno prima della data delle elezioni presso il presidente competente, la cancelleria circondariale o la segreteria provinciale. 2. Fino al decimo giorno prima delle elezioni l'organo dirigente di competenza mette in lista le candidature, completando la lista sino a raggiungere il numero minimo di candidati prescritto, e ne dispone l'ordine di inserimento. § 22. Candidature 1. Tutte le liste dei candidati per gli organi di Partito devono comprendere un numero di candidati che sia almeno una volta e mezzo il numero di candidati da eleggere nell'organo. Ciascuna lista di candidati deve offrire tante righe libere quanti sono i voti di preferenza da dare. 2. Su tutte le liste di candidati a ciascun livello, che devono comprendere almeno una volta e mezza il numero di candidati da eleggere, un quarto dei posti deve essere riservato all'altro sesso. Le istituzioni e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare delle proposte, devono osservare tale quota a tutti i livelli. 3. Per ciascuna elezione a livello circondariale e locale le cancellerie circondariali e gli uffici della altre organizzazioni devono essere informati trenta giorni prima della data delle elezioni. § 23. Procedura elettorale Le elezioni devono svolgersi secondo le seguenti procedure: a) con una lista delle candidature messa a punto dagli organi direttivi competenti; b) senza liste delle candidature. Nel procedimento elettorale secondo la lettera a) possono essere eletti anche dei candidati che non appaiono sulla scheda elettorale. Se non e' possibile votare secondo quanto sotto la lettera a), si vota secondo la lettera b). In tal caso sulla scheda ci sono tante righe vuote quanti possono essere i voti di preferenza da dare, e cioe' un terzo delle persone da eleggere. Solo a livello locale, per le elezioni senza lista di candidature, vale l'obbligo che il sesso in posizione di minoranza deve avere almeno un quarto dei seggi a disposizione. § 24. Svolgimento delle elezioni Di norma le elezioni si svolgono mediante urna o voto per corrispondenza. Le relative modalita' vengono fissate sulla base di un regolamento elettorale approvato da parte dell'esecutivo provinciale del Partito. § 25. Voto di preferenza - Sistema dei terzi 1. Nelle elezioni di persone a tutti i livelli di Partito, nella nomina dei candidati per le elezioni politiche nonche' nelle primarie per le elezioni politiche, ciascun elettore puo' dare un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo delle persone da eleggere. Frazioni di voti dallo lo 0,5 in su vengono arrotondate verso l'alto, sotto lo 0,5 vengono arrotondate verso il basso. 2. Sono escluse le nomine dei candidati per il consiglio provinciale secondo il paragrafo 136, punto 6, nonche' le nomine dei membri delle amministrazioni comunali e del governo provinciale e regionale. a) Livello comunale: il sindaco, d'accordo con il presidente della sezione locale, con il presidente dell'esecutivo di coordinamento rispett. con il presidente della sezione locale con il maggior numero di iscritti, presenta all'organo di riferimento una proposta globale che viene approvata con voto comune del competente organo di Partito assieme ai consiglieri comunali secondo il sistema dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta globale non dovesse ricevere la maggioranza dei due terzi in due votazioni, vale il punto 1. Per comuni con piu' sezioni locali che non hanno eletto un'esecutivo di coordinamento, le modalita' della votazione comune vengono fissate con regolamento da parte dell'esecutivo del Partito. b) Livello provinciale e regionale: il presidente designato, d'accordo con il presidente del Partito, presenta una proposta globale all'esecutivo che deve essere votata con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Se la proposta globale non dovesse raggiungere in due votazioni consecutive la maggioranza richiesta dei due terzi, vale il punto 1. § 26. Votazioni ed elezioni 1. Votazioni di persone si effettuano con votazione segreta. 2. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. 3. In caso di parita' di voti tra piu' candidati risulta eletto il candidato piu' giovane. 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, eccetto nei casi in cui lo statuto prevede maggioranze diverse. Negli scrutini aperti in caso di parita' di voti decide il voto del Presidente. 5. I candidati per tutti gli organi/esecutivi di Partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale e per mandati a tutti i livelli (comune, provincia, regione, Parlamento, Parlamento europeo) nonche' per enti e societa' da essi dipendenti, non possono essere presenti nelle discussioni loro riguardanti. 6. Persone che non vengono proposte nel dibattito sull'elezione per funzioni nei diversi organi, non possono essere eletti. § 27. Piccola stella alpina 1. Se dopo aver esaurito tutte le possibilita' per la formazione di un'unica lista della stella alpina per le elezioni comunali, come ultima soluzione si offre solo l'ammissione di piu' liste SVP con la «Piccola stella alpina» o con la «Piccola stella alpina» assieme alla «Stella alpina tradizionale», puo' essere ammessa anche la lista della «Piccola stella alpina». 2. Le direttive in merito vengono emanate dall'esecutivo del Partito a norma del paragrafo 90, lettera g). § 28. Dimissioni anticipate 1. Nel caso di dimissioni anticipate di un membro di organo di Partito, subentra, per il resto del periodo, il primo dei non eletti. 2. Se il presidente a livello locale e comunale lascia la propria carica, la funzione di presidente viene assunta dal suo sostituto. L'elezione di un nuovo presidente deve aver luogo entro sei mesi. 3. Se un presidente circondariale lascia anticipatamente la carica, la funzione di presidente viene assunta dal vicepresidente che entro sei mesi deve indire la nuova elezione di tutta la direzione circondariale. 4. Se il presidente del Partito lascia anticipatamente la carica, le sue funzioni vengono assunte dal primo vicepresidente che indice l'elezione del nuovo presidente e dei suoi vice entro sei mesi. 5. Se piu' della meta' dei membri eletti di un organo lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi devono essere effettuate le nuove elezioni. 6. Se un vicepresidente a livello circondariale e provinciale lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi viene effettuata la nuova elezione, e l'eletto rimane in carica per il resto del periodo. A livello provinciale tale elezione si effettua in occasione del prossimo congresso. § 29. Scioglimento degli organi di Partito 1. Organi di Partito che rimangono inattivi per un anno o non dispongono piu' del numero legale secondo il paragrafo 28, punto 5, si ritengono sciolti. Per la rielezione viene nominata una direzione commissariale, che viene insediata dal presidente dell'organo direttamente superiore ed e' composta da due fino a cinque membri. 2. La rielezione dell'organo avviene entro sei mesi dall'insediamento della direzione commissariale. 3. E' pure compito della direzione commissariale reclutare candidati e iscritti. § 30. Limitazioni della durata in carica per cariche di Partito Le cariche di Partito in seguito elencate non possono essere rivestite dalle stesse persone per piu' di venticinque anni nella medesima funzione: a) presidente del Partito; b) vicepresidenti del Partito; c) segretario provinciale; d) presidente di circondario; e) vicepresidenti di circondario; f) Presidente provinciale dell'unione donne; g) vicepresidente provinciale dell'unione femminile; h) incaricata circondariale femminile e sua sostituta; i) presidente provinciale e vicepresidente dei seniores; j) presidente provinciale e vicepresidente degli organi delle parti sociali; k) presidente di sezione locale; l) presidente dell'esecutivo di coordinamento. § 31. Limitazioni dei mandati 1. In consiglio provinciale, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo la durata della carica viene limitata a venticinque anni complessivamente. 2. E' comunque possibile una ricandidatura prima della scadenza dei ventuno anni per la piena durata del mandato in questione. 3. Per gli assessori provinciali la durata del mandato viene limitata a tre legislature complete. 4. Per il Presidente della giunta provinciale in carica la limitazione prevista al primo comma non ha effetto. 5. Nel calcolo della durata in carica viene tenuto conto anche dei periodi in carica precedenti l'entrata in vigore del presente statuto. La disposizione di cui al comma terzo entra in vigore con l'elezione del nuovo consiglio provinciale nell'autunno del 2013. § 32. Funzioni in societa' ed enti Mandatari a livello europeo, nazionale e provinciale non possono rivestire funzioni rimunerate in societa' ed enti la cui nomina spetta all'amministrazione pubblica e che non sono legati direttamente all'incarico politico. § 33. Formazione politica La «Südtiroler Volkspartei» sostiene la formazione politica e l'aggiornamento dei suoi iscritti e funzionari. Nozioni politiche di base e in particolare la conoscenza delle posizioni di minoranze, la conoscenza della storia tirolese e dell'autonomia altoatesina sono di importanza decisiva per l'attivita' in seno al Partito. IV. ORGANI - ORGANIZZAZIONI - ORGANI CONSULTVI A) La sezione locale 1. Considerazioni generali § 34. Composizione 1. La sezione locale costituisce l'unita' piu' piccola autonoma del Partito. 2. E' costituita dagli iscritti che abitano nella zona della sezione o vi svolgono l'attivita' principale. L'esecutivo della sezione puo' rifiutare l'iscrizione di persone che non abitano nella zona della sezione e non vi svolgono l'attivita' principale. 3. Nessuna persona puo' essere iscritta in piu' sezioni. § 35. Frazioni di comuni Nei comuni con piu' frazioni possono essere costituite piu' sezioni locali. § 36. Costituzione e fusione di sezioni locali 1. La costituzione di una nuova sezione locale deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza. Il Presidente del livello direttamente superiore nomina una direzione commissariale che si compone da due fino a cinque membri, la quale entro sei mesi recluta candidati e iscritti e provvede all'elezione dell'esecutivo di sezione. 2. La fusione di sezioni esistenti deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza. § 37. Assemblea degli iscritti 1. La sezione locale viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'assemblea oppure per una riunione di carattere informativo. 2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata inoltre se lo richiedono almeno un terzo dei membri dell'esecutivo locale con indicazione dell'ordine del giorno e della motivazione della richiesta di convocazione. 3. Se entro diciotto mesi non viene effettuata l'assemblea degli iscritti oppure la riunione informativa, i diritti di voto della sezione sono sospesi fino alla prossima assemblea. § 38. Compiti dell'assemblea degli iscritti All'assemblea degli iscritti sono riservati i seguenti compiti: a) accogliere la relazione sull'attivita' da parte dell'esecutivo della sezione; b) impartire direttive generali all'esecutivo della sezione. § 39. Organi della sezione locale Gli organi della sezione locale sono: a) il presidente; b) l' esecutivo. 2. Il presidente della sezione locale § 40. Elezione 1. Il presidente di sezione e il suo sostituto vengono eletti dagli iscritti eletti e dai membri di diritto dell'esecutivo locale in votazioni distinte con maggioranza semplice dei presenti. 2. La votazione avviene nella prima riunione del nuovo eletto esecutivo locale. 3. I membri di diritto e quelli cooptati non possono essere eletti presidente o sostituto. § 41. Compiti 1. Il presidente rappresenta la sezione locale verso l'esterno e porta la responsabilita' per l'attivita' politica e l'amministrazione della sezione. 2. E' suo dovere garantire che i rapporti di forza all'interno della sezione possano svilupparsi liberamente. 3. Egli e' membro con diritto di voto di tutti gli organi della sezione e cura il rispetto dello statuto e l'attuazione delle delibere dell'esecutivo. 4. Egli presiede l'esecutivo della sezione locale e le assemblee degli iscritti oppure le riunioni informative. 3. L'esecutivo locale § 42. Composizione 1. L'esecutivo di sezione e' composto da: membri con diritto di voto: a) membri eletti; b) membri di diritto; c) membri cooptati; membri senza diritto di voto: a) i membri della direzione circondariale presenti nella sezione. 2. Tutti i membri devono essere anche iscritti nella sezione. § 43. Membri eletti 1. Il numero dei membri eletti dell'esecutivo varia tra sei e quindici, a seconda della dimensione della sezione. 2. In casi particolari il numero dei membri dell'esecutivo puo' essere aumentato, previo assenso della direzione circondariale, oppure ridotto a quattro unita'. 3. L'esecutivo locale decide il numero dei membri da eleggere e il giorno dell'elezione. § 44. Membri di diritto Sono membri di diritto: a) il referente giovanile locale nonche' il presidente dell'esecutivo di coordinamento giovanile nell'esecutivo locale di origine; b) la rappresentante del movimento femminile, la cui referente femminile del comune, se non gia' membro in un esecutivo locale comunale, e' membro di diritto nell'esecutivo locale di origine; c) il presidente/rappresentante dei seniores; d) i presidenti degli organi delle parti sociali negli esecutivi locali de origine; e) il membro di rango maggiore dell'amministrazione comunale del luogo di origine, o il membro di rango maggiore dell'amministrazione e' sempre, se appartiene alle rispettiva sezione locale; f) il sindaco, oppure il vicesindaco, o il referente comunale oppure il consigliere comunale con il maggior numero di voti di preferenza della localita' in questione, salvo che unreferente comunale oppure un consigliere comunale sia gia' stato eletto direttamente nell'esecutivo locale. §45. Delegato per le questioni giovanili Se non esiste un esecutivo locale giovanile, l'esecutivo locale puo' nominare incaricato per le questioni giovanili un membro dell'esecutivo locale che non abbia superato i trent'anni. § 46. Elezione con lista di candidati preparata dall'esecutivo locale 1. Nella presentazione dei candidati devono essere adeguatamente considerati tutti i ceti della popolazione. 2. Se gli viene richiesto da parte degli iscritti, il presidente della sezione deve comunicare quali candidati sono presenti sulla lista dell'esecutivo locale. § 47. I giovani nelle elezioni dell'esecutivo locale Se non e' stato eletto nell'esecutivo locale nessun iscritto sotto i trent'anni, il primo candidato giovanile non eletto viene cooptato. In tal caso non ha validita' la limitazione che il numero dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un sesto dei membri eletti. § 48. Le donne nelle elezioni dell'esecutivo locale Se nessuna donna risulta eletta nell'esecutivo locale, la prima donna tra i candidati non eletti viene cooptata. In tal caso non ha validita' la limitazione che il numero dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un sesto dei membri eletti. § 49. Doveri generali 1. L'esecutivo locale e' l'organo, attraverso il quale la sezione forma la propria volonta' politica. 2. Esso ha i seguenti compiti generali: a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali e ambientali del luogo e risolverli autonomamente, per quanto possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle proprie possibilita', oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti; b) influire attivamente sulle vicende politiche a livello locale e comunale; c) sostenere la formazione permanente politica ed etnopolitica. § 50. Compiti specifici L'esecutivo locale inoltre riveste i seguenti compiti specifici: a) elezione e rimozione del presidente e/o del suo vice; b) cooptazione di iscritti nell'esecutivo; c) nomina di referenti per le diverse materie; d) elezione dei delegati per l'esecutivo circondariale e per il congresso nonche' nomina dei delegati per l'esecutivo provinciale del Partito; e) tempestiva informazione degli iscritti della sezione; f) presentazione della lista dei candidati per le elezioni comunali e del sindaco secondo le direttive dell'esecutivo provinciale; g) votazione della proposta relativa alla formazione dell'amministrazione comunale come anche delle eventuali sostituzioni secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera a); h) proposte per le candidature per gli organi del Partito e per elezioni politiche a tutti i livelli; i) presentazione di proposte per la copertura di posizioni amministrative locali in cooperazione e con votazione comune con i consiglieri SVP; j) reclutamento di iscritti e raccolta delle quote associative; a tale riguardo i membri dell'esecutivo di sezione hanno il diritto di visionare la lista degli iscritti della propria sezione; k) nomina dei rappresentanti dell'esecutivo di sezione nell'esecutivo di coordinamento. § 51. Sedute comuni 1. Di norma prima di ogni riunione del consiglio comunale e comunque su proposta dell'esecutivo e degli esecutivi delle sezioni ha luogo una riunione comune del gruppo SVP nel comune e dell'esecutivo di sezione rispett. dell'esecutivo di coordinamento. 2. Nei casi alle lettere f), g), i) del paragrafo precedente e comunque sempre quando appare necessario, gli esecutivi delle sezioni di un comune si riuniscono in seduta comune. 3. Nel caso previsto alla lettera i) del precedente paragrafo e comunque in tutti i casi in cui gli esecutivi di sezione lo ritengano opportuno, vanno invitati a prendere parte alle riunioni con diritto di voto anche i consiglieri comunali. 4. Su proposta del presidente di sezione, del sindaco SVP o del vicesindaco SVP deve essere convocata una seduta comune tra il gruppo SVP nel consiglio comunale e l'esecutivo di sezione rispett. l'esecutivo di coordinamento. 5. Tale riunione in comune deve tenersi sempre quando nel comune si trovano all'ordine del giorno temi politici di principio e altre questioni importanti, in modo da poter deliberare e votare in merito. 6. Gli esecutivi di sezione decidono in sedute comuni con i propri diritti di voto, i consiglieri comunali dispongono di diritto di voto individuale. § 52. Convocazione delle sedute 1. La prima seduta dell'esecutivo di sezione deve essere convocata entro trenta giorni della sua elezione, dal presidente facente funzione o, in sostituzione, dal presidente del circondario di appartenenza. 2. A parte cio', il presidente di sezione convoca una riunione dell'esecutivo di sezione almeno quattro volte l'anno. 3. Di tutte le riunioni e manifestazioni della sezione locale il presidente del circondario va informato in tempo utile. § 53. Diritti di voto A ciascuna sezione spetta, per un numero di iscritti tra ventisei e cinquanta, che hanno pagato la quota associativa annua, un diritto di voto, e un ulteriore diritto di voto per altri 50 iscritti oppure frazione sopra i ventuicinque iscritti. § 54. Ripartizione dei diritti di voto 1. Su proposta di un membro dell'esecutivo di sezione, i diritti di voto devono essere ripartiti in modo adeguato tra le diverse correnti che sono presenti nell'esecutivo e chiedono diritto di voto. 2. Nella ripartizione dei diritti di voto, frazioni di voti vengono arrotondati a seconda che la percentuale sia superiore o inferiore a 0,5. Frazioni che sono esattamente dello 0,5, vanno attribuite alla corrente piu' debole. § 55. I delegati 1. L'esecutivo di sezione puo' incaricare, per ciascuno diritto di voto, un delegato, oppure puo' concentrare piu' o tutti i diritti di voto della sezione su persona singola. 2. Tutti i delegati devono essere membri dell'esecutivo di sezione. 3. Primo delegato e' sempre il presidente di sezione, al quale spetta in ogni caso il primo diritto di voto, se la sezione locale dispone di almeno tre diritti di voto. 4. La nomina dei delegati per votazioni, elezione e primarie deve avvenire entro dieci giorni prima della rispettiva riunione. Se cio' non dovesse succedere, e se un membro dell'esecutivo di sezione entro i cinque giorni successivi dovesse inoltrare un reclamo scritto presso la direzione circondariale, da inviare per conoscenza anche al presidente della sezione, la sezione perde i diritti di voto, se la delega non viene recuperata primo dell'inizio della rispettiva assemblea. 4. L'esecutivo di coordinamento § 56. Compiti 1. Nei comuni con tre o piu' sezioni locali viene costituito un esecutivo di coordinamento per trattare temi di interesse comune. 2. La direzione circondariale va informata della formazione dell'esecutivo di coordinamento. 3. L'esecutivo di coordinamento detiene la responsabilita' politica a livello comunale. Per inciso esso assume i compiti elencati alle lettere f), g), h) e i) del paragrafo 50 e i compiti dell'esecutivo di sezione di cui al paragrafo 51. § 57. Composizione L'esecutivo di coordinamento e' composto da: a) i presidenti di sezione; b) un rappresentante degli esecutivi per ogni cinque diritti di voto o frazioni di oltre due diritti di voto di ciascuna sezione. Se un esecutivo di sezione, in base ai propri diritti di voto, puo' inviare due o piu' rappresentanti nell'esecutivo di coordinamento, il secondo rappresentante deve appartenere all'altro sesso. Il numero dei rappresentanti e' fissato annualmente entro il 31 maggio in base ai diritti di voto assegnati; c) il mandatario SVP di rango piu' alto nel comune; a Bolzano, Merano e Laives dai rappresentanti di queste citta' nell'esecutivo provinciale; d) il presidente dell'esecutivo di coordinamento della gioventu' di Partito oppure un rappresentante giovanile nominato dai referenti giovani nel comune; e) il presidente dei seniores nonche' i presidenti degli organi delle parti sociali a livello comunale oppure, se in un comune esistono piu' esecutivi dei seniores o delle parti sociali, uno dei presidenti di tali organi nominato da essi; f) il presidente del gruppo consiliare SVP in consiglio comunale. § 58. Presidenza Nella prima riunione dell'esecutivo di coordinamento oppure nella prima riunione dopo la scadenza della carica del presidente uscente, i membri eleggono tra di loro il nuovo presidente e il suo sostituto. In caso di dimissione del presidente secondo il paragrafo 59 la riunione viene convocata dal sostituto. Se viene a mancare anche questo secondo il paragrafo 59, la riunione viene convocata dal presidente della sezione con il maggior numero di iscritti. § 59. Fine dell'appartenenza L'appartenenza all'esecutivo di coordinamento termina con la scadenza della carica che era alla base dell'appartenenza. B) Il circondario 1. Condizioni generali § 60. Articolazione dei circondari 1. Il Sudtirolo viene suddiviso nei seguenti circondari: a) Bolzano (comuni di: Andriano, Bolzano, Nova Ponente, Appiano, San Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina, Vadena, Renon, Sarentino, S. Cristiana, Ortisei, Terlano, Tires, Fie', Nova Levante, Selva di Val Gardena); b) Bressanone (comuni: Barbiano, Bressanone, Velturno, Chiusa, Lajon, Luson, Rio Molini, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Ponte Gardena); c) Burgraviato (comuni: Lagundo, Postal, Gargazzone, Avelengo, Cunes, Lana, Lauregno, Marlengo, Merano, Moso i. P., Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, Scena, S. Felice, S. Leonardo, S. Martino i. P., S. Pancrazio, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Verano); d) Val Pusteria (comuni: Badia, Valle Aurina, Brunico, Corvara, Marebbe, Gais, Casies, San Candido, Chienes, Rio Molini, Villabassa, Valdaora, Perca, Falzes, Braies, Predoi, Rasun-Anterselva, Campo Tures, Sesto, S. Lorenzo, S. Martino in Badia, Terento, Dobbiaco, Monguelfo, La Villa); e) Alta Valle Isarco (comuni: Brennero, Fortezza, Campo Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno); f) Bassa Atesina (comuni: Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Magre', Montagna, Egna, Salorno, Termeno, Trodena); g) Val Venosta (comuni: Glorenza, Curon, Castelbello, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Senales, Stelvio, Tubre). 2. L'esecutivo provinciale del Partito puo', in accordo con i rispettivi esecutivi delle sezioni locali e con i circondari interessati, modificare il numero e l'articolazione dei circondari. § 61. Organi del circondario Gli organi del circondario sono: a) il presidente del circondario; b) l'esecutivo circondariale; c) la direzione circondariale. 2. Il presidente del circondario § 62. Compiti 1. Il presidente del circondario rappresenta la SVP del circondario e il circondario nell'esecutivo provinciale e nella direzione provinciale. 2. Egli porta la responsabilita' per l'attuazione delle delibere e per l'attivita' della direzione e dell'esecutivo circondariale. 3. Egli convoca la direzione circondariale e l'esecutivo circondariale e li presiede. § 63. La nomina 1. Il presidente del circondario e il suo sostituto vengono eletti in base ai diritti di voto dai presidenti di sezione e dai delegati degli esecutivi di sezione del circondario, in due elezioni separate, con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti. 2. Il presidente del circondario e il suo sostituto dovrebbero essere membri di un esecutivo di sezione del circondario. § 64. Ufficio del circondario Il presidente del circondario dispone del personale dell'ufficio circondariale nella misura in cui e' necessario per l'attivita' autonoma del circondario. § 65. Partecipazione e diritto di voto 1. Il presidente del circondario ha il diritto di partecipare a tutte le sedute degli organi di Partito a livello locale, comunale e circondariale. 2. Egli ha diritto di partecipazione e di voto in tutti gli organi del Partito a livello del circondario. 3. L'esecutivo circondariale § 66. Composizione L'esecutivo circondariale e' composto da: a) presidenti delle sezioni; b) delegati delle sezioni del circondario; c) membri della direzione circondariale; d) referenti femminili dei circondari; e) referenti giovanili dei circondari; f) presidenti seniores dei circondari; g) presidenti circondari degli organi delle parti sociali; h) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni i) sindaci e vicesindaci SVP del circondario. § 67. Diritti di voto Ciascun membro dell'esecutivo del circondario dispone di un solo diritto di voto, eccetto i delegati degli esecutivi delle sezioni che possono avere anche piu' diritti di voto. § 68. Riunioni 1. Anche i presidenti e vicepresidenti delle sezioni vanno invitati per iscritto a prendere parte alle riunioni. 2. Inoltre, di ciascuna riunione deve essere tempestivamente informato il presidente del Partito. § 69. Decisioni concernenti le persone In relazione alle votazioni e le decisioni concernenti le persone nell'esecutivo del circondario, tutti i membri degli esecutivi di sezione vanno informati dai presidenti sulle relative proposte entro i termini prescritti. § 70. Compiti generici 1. L'esecutivo del circondario e' l'organo nel quale vengono formulate le decisioni politiche a livello circondariale. 2. Esso ha i seguenti compiti: a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarieta' und sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali e ambientali del circondario e risolverli autonomamente, per quanto possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle proprie prerogative, oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti; b) gestire attivamente la politica a livello del circondario; c) elaborare dei pareri su progetti di grande importanza per il circondario. § 71. Compiti speciali L'esecutivo del circondario deve inoltre adempiere ai seguenti compiti speciali: a) elezione o rimozione del presidente e del vicepresidente; b) presentazione delle proposte per le candidature per il Parlamento, il Parlamento europeo e il consiglio provinciale; c) elezione dei membri della direzione del circondario; d) elezione dei rappresentanti del circondario per l'esecutivo provinciale; e) presentazione all'esecutivo provinciale delle proposte per l'elezione del presidente del Partito e dei vicepresidenti. 4. Direzione del circondario § 72. Composizione La direzione del circondario e' composta da: a) presidente e vicepresidente; b) da cinque a sette membri da scegliere mediante votazione; c) presidenti circondariali del movimento femminile, del movimento giovanile, dei seniores e delle parti sociali; d) sindaco SVP e/o vicesindaco del capoluogo del circondario; e) presidenti delle comunita' di valle che sono iscritti dell'SVP; f) membri eletti e membri di diritto del circondario nell'esecutivo provinciale; g) presidenti circondariali degli organi consultivi. § 73. Elezione dei membri da eleggere 1. I cinque/sette membri della direzione del circondario da eleggere vengono eletti nella stessa riunione, con votazione separata, nella quale vengono eletti il presidente e il vicepresidente. 2. La votazione viene effettuata dai presidenti di sezione e dai delegati degli esecutivi delle sezioni. § 74. Compiti 1. La direzione del circondario delibera e decide in merito alle correnti questioni politiche e organizzative del circondario. 2. Essa prepara le riunioni dell'esecutivo del circondario. 3. La direzione del circondario ha il compito di presentare le proposte contenenti le candidature per la copertura di posizioni amministrative pubbliche a livello di circondario. 4. Si fa carico inoltre dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto. § 75. Riunioni Alle riunioni della direzione circondariale il presidente invita anche i mandatari nel Parlamento e nel Parlamento europeo della circoscrizione. 5. I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale del Partito. § 76. Norme generali a) I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale vengono eletti dopo la scadenza della carica dell'esecutivo provinciale. b) Per 1.500 iscritti al Partito o frazioni di oltre 750 iscritti e' previsto un rappresentante nell'esecutivo provinciale. Il numero dei delegati e' stabilito in base al numero degli iscritti al 31 maggio di ogni anno e rimane invariato per la durata della carica. c) L'elezione viene effettuata dai presidenti di sezione e dai delegati delle sezioni. d) La direzione del Partito stabilisce la data dell'elezione nel circondario almeno trenta giorni prima della sua effettuazione. C. Gli organi a livello provinciale 1. Il congresso provinciale § 77. Composizione 1. Il congresso provinciale e' il massimo organo politico del Partito. 2. Esso e' composto da: a) membri con diritto di voto; b) ospiti. § 78. Membri con diritto di voto Membri con diritto di voto sono: a) i presidenti di sezione e i delegati delle sezioni; b) i membri dell'esecutivo provinciale; c) i membri della direzione provinciale del movimento femminile, se non dispongono gia' di un diritto di voto personale; d) i membri della direzione provinciale del movimento giovanile, se non dispongono gia' di un diritto di voto personale; e) i membri degli esecutivi provinciali degli organi delle parti sociale nonche' i membri dell'esecutivo provinciale seniores, se non dispongono gia' di un diritto di voto personale. § 79. O s p i t i Vengono invitati al congresso in qualita' di ospiti: a) i membri onorari della «Südtiroler Volkspartei»; b) i membri sostenitori e gli ospiti d'onore; c) i membri delle direzioni circondariali; d) i membri degli organi consultivi a livello di circondario e provinciale; e) i presidenti delle comunita' di valle e i sindaci che appartengono alla «Südtiroler Volkspartei». § 80. Compiti Fanno parte in particolare dei compiti del congresso: a) approvazione e modifica del programma del Partito; b) approvazione e modifica dello statuto del Partito; c) decisioni politiche di principio; d) approvazione dell'operato degli organi provinciali; e) elezione e rimozione del presidente e dei vicepresidenti; f) decisione sullo scioglimento del Partito. § 81. Delega di compiti Il congresso puo' delegare taluni compiti di cui al paragrafo 80, lettera c), all'esecutivo provinciale. § 82. Convocazione del congresso provinciale ordinario 1. Il congresso ordinario viene di norma convocato una volta l'anno, per chiedere agli organi provinciali di rendere conto del proprio operato nell'anno decorso e per rilasciare delle direttive. 2. La convocazione viene effettuata dal presidente o, in caso di impedimento dello stesso, da un vicepresidente. § 83. Convocazione del congresso straordinario 1. Il presidente puo', se lo ritiene necessario, convocare anche un congresso straordinario. 2. Il congresso deve anche essere convocato, se la meta' dei membri dell'esecutivo provinciale lo richiede adducendone il motivo e indicando l'ordine del giorno. § 84. Svolgimento dell'assemblea Il congresso si svolge secondo il regolamento proposto dalla direzione del Partito e approvato dall'esecutivo del Partito con maggioranza dei due terzi. § 85. Delibere Il congresso delibera con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti, eccetto quanto previsto alle lettere a) e b) del paqragrafo 80 e al punto 2 del paragrafo 172, casi in cui e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti. 2. La conferenza dei presidenti di sezione § 86. Convocazione e presidenza Il presidente del Partito convoca la conferenza dei presidenti delle sezioni almeno una volta l'anno e la presiede. § 87. Composizione La conferenza dei presidenti di sezione e' composta da tutti i presidenti di sezione, il presidente provinciale, i suoi vicepresidenti, i presidenti dei circondari e dal segretario provinciale che e' responsabile della verbalizzazione. § 88. Compiti La conferenza dei presidenti di sezione adempie ai seguenti compiti: a) consultazione nelle questioni organizzative; b) consultazione sui temi che vengono presentati alla conferenza su proposta del presidente o della direzione provinciale del Partito; c) prese di posizione su temi di rilievo politico che poi confluiranno nelle decisioni degli organi di livello superiore. 3. L'esecutivo provinciale del Partito § 89. Composizione L'esecutivo provinciale del Partito e' composto dai seguenti membri con voto deliberante: a) i membri della direzione provinciale; b) i mandatari nel consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo, che dal giorno della loro elezione sono membri dell'esecutivo del Partito, nonche' gli assessori provinciali della «Südtiroler Volkspartei»; c) i delegati eletti dei circondari; d) i due presidenti dei comprensori ladini di Val Badia e Val Gardena con in piu' un rappresentante per ciascuno di questi due comprensori; e) un rappresentante delle citta' di Bolzano, Merano e Laives, da eleggere dai rispettivi esecutivi di coordinamento; f) un rappresentante accessorio della Bassa Atesina; g) le vicepresidenti del movimento provinciale femminile; h) i vicepresidenti del movimento provinciale giovanile; i) le referenti femminili dei circondari; j) i referenti giovanili dei circondari; k) il vicepresidente dell'organizzazione provinciale seniores; l) i presidenti delle organizzazioni seniores circondariali; m) altri due rappresentanti degli organi delle parti sociali. § 90. Compiti L'esecutivo provinciale del Partito adempie ai seguenti impegni: a) preparazione del congresso; b) deliberare su tutte le questioni politiche relative all'attuazione del programma di Partito, per quanto non siano espressamente riservate al congresso provinciale; c) presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del presidente e dei suoi vicepresidenti di Partito; d) elezione del segretario provinciale su proposta del presidente del Partito; e) presentazione della lista dei candidati definitiva per il Parlamento, il Parlamento europeo e il consiglio provinciale; f) deliberare le precisazioni e le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per le elezioni interne a tutti i livelli; g) deliberare le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per elezioni politiche a tutti i livelli; h) nominare i candidati per le funzioni a livello provinciale, regionale, statale ed europeo; i) nominare la commissione arbitrale; j) deliberare il regolamento proprio nonche' quelli del congresso provinciale, del movimento femminile, del movimento giovanile, dei seniores, degli organi delle parti sociali, degli organi consultivi nonche' tutti gli altri regolamenti interni del Partito; k) deliberare il codice d'onore; l) nominare i revisori dei conti. § 91. Convocazione e presidenza L'esecutivo provinciale del Partito viene convocato almeno due volte l'anno, in intervalli possibilmente regolari, dal presidente oppure su istanza della meta' dei membri della direzione provinciale del Partito. § 92. Delibere Le delibere dell'esecutivo provinciale del Partito vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, eccetto l'approvazione del regolamento del congresso provinciale e dell'esecutivo provinciale del Partito che vanno approvati con maggioranza dei due terzi dei membri presenti. 4. La conferenza dei presidenti di circondario § 93. Composizione 1. La conferenza dei presidenti di circondario e' composta di tutti presidenti dei circondari. 2. Se nella conferenza dei presidenti di circondario vengono trattate questioni ladine, viene invitato il vicepresidente provinciale ladino. § 94. Compiti La conferenza dei presidenti circondariali ha i seguenti compiti: a) consulenza nelle questioni dello statuto; b) consulenza nelle questioni organizzative; c) consulenza del presidente di Partito in genere. § 95. Portavoce dei presidenti di circondario 1. La conferenza dei presidenti di circondario elegge ogni tre anni al proprio interno il portavoce e il suo vicepresidente. 2. Il portavoce rappresenta i presidenti di circondario nel presidio del Partito. 5. La direzione del Partito § 96. Composizione La direzione del Partito e' composta di: a) presidente del Partito; b) vicepresidenti del Partito; c) presidente onorario; d) segretario provinciale; e) presidente della giunta provinciale; f) presidente del gruppo nella Camera dei deputati; g) presidente del gruppo nel Senato; h) deputato al Parlamento europeo; i) capigruppo nel consiglio provinciale, j) capigruppo del consiglio regionale; k) presidenti dei circondari; l) rappresentante dei ladini eletto dall'esecutivo di collegamento ladino; m) referente del movimento giovanile; n) referente provinciale del movimento femminile; o) presidente provinciale dei seniores; p) presidente provinciale degli organi delle parti sociali; q) presidente degli organi consultivi provinciali; r) mandatario di rango piu' alto nel consiglio comunale della citta' di Bolzano. s) membri SVP della giunta provinciale. § 97. Compiti I compiti della direzione del Partito sono: a) consulenza e deliberazione in tutte le questioni politiche di rilievo, se non sono riservate ad altro organo; b) interpretazione del programma di Partito, dello statuto e dei regolamenti in casi di dubbio; c) preparazione delle riunioni dell'esecutivo del Partito; d) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuo. e) decisione sull'esclusione dal Partito e sull'applicazione di sanzioni in caso di fatti che intaccano il buon nome del Partito. § 98. Delega di compiti La direzione del Partito puo' delegare propri compiti al presidio del Partito. § 99. Convocazione 1. La direzione del Partito viene convocata dal presidente del Partito almeno una volta al mese. 2. La direzione del Partito si riunisce almeno due volte l'anno in seduta comune con i gruppi del consiglio provinciale e del consiglio regionale. 6. Il presidio (la presidenza) § 100. Composizione Il presidio e' composto dei seguenti membri: a) il presidente del Partito; b) i vicepresidenti del Partito; c) il segretario provinciale; d) il presidente della giunta provinciale; e) il portavoce dei presidenti circondariali; f) il capogruppo in consiglio provinciale; g) il capogruppo in consiglio regionale; h) il capogruppo nella Camera dei deputati; i) il capogruppo nel Senato; j) il parlamentare europeo. § 101. Compiti Sono compiti del presidio: a) trattare e deliberare delle questioni correnti organizzative, politiche e tecnico-amministrative; b) deliberare sugli argomenti delegati da parte della direzione del Partito. § 102. Convocazione 1. La convocazione delle riunioni del presidio avviene da parte del presidente del Partito. 2. Il presidio va convocato in casi di necessita'. 7. Il presidente del Partito e i vicepresidenti § 103. Compiti Il presidente del Partito e' l'organo esecutivo e detiene i seguenti compiti: a) dirige il Partito e garantisce che l'equilibrio democratico tra le diverse correnti si possa liberamente sviluppare; b) rappresenta il Partito verso l'esterno; c) cura la convocazione degli organi centrali, ne assume la presidenza, dirige le sue attivita' e vigila sull'attuazione delle sue delibere; d) presenta la relazione annuale al congresso provinciale; e) ha seggio e diritto di voto, secondo il paragrafo 16, lettera b) nelle sedute dei gruppi in consiglio provinciale, regionale e del Parlamento; f) ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni degli organi di Partito a livello provinciale, circondariale, comunale e di sezione; g) ha seggio e diritto di voto in tutti gli organi a livello provinciale. § 104. Responsabilita' Delle sue attivita' il presidente del Partito deve rendere conto agli organi collegiali del Partito a livello provinciale. § 105. Vicepresidenti 1. Il presidente del Partito viene affiancato da tre vicepresidenti, di cui uno deve essere ladino. 2. Il vicepresidente ladino e' il primo sostituto del presidente, se questi non e' egli stesso un ladino. 3. Il presidente del Partito puo' delegare ai vicepresidenti diversi compiti e materie. § 106. Elezione del presidente e dei vicepresidenti Il presidente e due vicepresidenti vengono eletti dal congresso ordinario del Partito. Il vicepresidente ladino viene eletto secondo il paragrafo 25, punto 2, e confermato dal congresso provinciale. § 107. Regolamento elettorale L'elezione del presidente e dei vicepresidenti avviene in quest'ordine e in due votazioni separate. § 108. Presentazione dei candidati 1. I candidati per la carica di presidente del Partito e per i vicepresidenti elettivi vengono presentati dall'esecutivo provinciale del Partito in seguito alle proposte degli esecutivi di sezione, degli esecutivi dei circondari e delle organizzazioni a livello provinciale. 2. Fino alle ore 18 del quindicesimo giorno prima del congresso provinciale possono essere presentate le candidature per la carica di presidente da almeno il due per cento degli iscritti e da almeno l'uno per cento degli iscritti per i vicepresidenti, e tali candidati devono essere messi in lista. 3. I candidati che non vengono eletti nella carica di presidente, possono candidare per le cariche di vicepresidenti. 8. Il Segretario provinciale § 109. Compiti Il segretario provinciale e' l'organo esecutivo e possiede i seguenti compiti: a) d'intesa con il presidente o la direzione del Partito egli cura l'organizzazione politica, l'attuazione delle direttive e delle delibere degli organi del Partito e l'osservanza dello statuto; b) ha in particolare il compito di coordinare il contatto tra gli elettori, tra gli organi del Partito e i mandatari politici ed in special modo di sostenere le sezioni locali nella loro attivita'; c) d'intesa con il presidente egli prepara le riunioni degli organi a livello provinciale e ne cura, a seconda delle rispettive delibere, il protocollo e le annotazioni; d) dirige la segreteria provinciale; e) dirige il personale del Partito, che egli assume e licenzia d'intesa con il presidente politico del Partito, con le organizzazioni come anche con i presidenti di circondario in carica; f) partecipa di diritto a tutte le riunioni di Partito a livello provinciale, circondariale, comunale e locale; g) mette a punto il bilancio di previsione e il rendiconto annuo per la direzione del Partito e porta la responsabilita' per l'intera amministrazione, gestione finanziaria e organizzazione interna d'accordo con il presidente del Partito. § 110. Nomina e durata della carica 1. Il segretario provinciale viene eletto dall'esecutivo provinciale su proposta del presidente del Partito. 2. La sua durata in carica e' di quattro anni. D) Organizzazioni §111. Norme generali per le organizzazioni La «Südtiroler Volkspartei» sostiene le organizzazioni nelle loro attivita' e a tale scopo mette a loro disposizione i mezzi finanziari. § 112. Le donne 1. La «Südtiroler Volkspartei» riconosce la parita' tra uomo e donna come inalienabile valore di fondo della societa'. 2. Propugna la partnership nella famiglia e si impegna a favore della donna e della comunita', per la vera uguaglianza nella professione, nella societa' e nella vita pubblica. 3. La «Südtiroler Volkspartei» percio' sostiene il lavoro del movimento femminile. 4. L'attivita' del movimento femminile si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del Partito. § 113. I giovani 1. Tutti gli iscritti al Partito, fino al raggiungimento del trentesimo anno di eta', fanno parte della Giovane generazione. Il limite di eta' per i funzionari giovanili viene disciplinato dal regolamento della Giovane generazione. 2. La «Südtiroler Volkspartei» considera tra i suoi impegni speciali quello del sostegno politico alla gioventu'. 3. Per questa ragione la «Südtiroler Volkspartei» sostiene il movimento «Giovane generazione nell'SVP (JG)». 4. Se nel gruppo SVP in consiglio provinciale e nei gruppi SVP nei consigli comunali non sono presenti dei membri di eta' inferiore ai trentacinque anni, il presidente JG del rispettivo livello viene invitato, quando l'ordine del giorno comprende temi concernenti i giovani. 5. L'attivita' della Giovane generazione si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. § 114. Seniores 1. Tutti gli iscritti che hanno raggiunto il sessantesimo anno di eta', fanno parte del movimento seniores. Il limite di eta' dei funzionari invece viene stabilito dal regolamento del movimento seniores SVP. 2. Fa parte dei compiti SVP cercare soluzioni politiche per il superamento dei problemi delle persone anziane e sostenere e consolidare la comunita' solidale tra le generazioni. 3. Per tale ragione la SVP sostiene il movimento seniores SVP. 4. L'attivita' del movimento seniores si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. E) Organi delle parti sociali § 115. Norme generali per gli organi delle parti sociali 1. La «Südtiroler Volkspartei» riconosce e sostiene la partnership sociale e approva norme particolari per gli organi delle parti sociali. 2. La «Südtiroler Volkspartei» mette a disposizione degli organi delle parti sociali i mezzi finanziari per la loro attivita'. § 116. I lavoratori nella SVP 1. Per cogliere le iniziative nell'ambito politico sociale e sottoporre delle proposte per la soluzione dei problemi politico sociali, la «Südtiroler Volkspartei» sostiene l'organizzazione dei «Lavoratori nella SVP». 2. L'attivita' di queste commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. § 117. Commissioni economiche 1. Per prendere iniziative sul piano economico e influire in particolare, mediante delle proposte specifiche agli organi della «Südtiroler Volkspartei», a favore dell'economia, la SVP sostiene le «Commissioni economiche nella SVP». 2. L'attivita' di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. § 118. Commissioni per la politica agricola 1. Per prendere iniziative nel settore agricolo e per elaborare delle proposte per la soluzione dei problemi dell'agricoltura, la SVP sostiene le «Commissioni per la politica agricola nell'SVP». 2. L'attivita' di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. § 119. Foro delle parti sociali 1. I rappresentanti delle tre commissioni sopra indicate costituiscono insieme il «Foro delle parti sociali». 2. E' compito di questo foro coordinare le attivita' in comune delle singole commissioni ed elaborare per la direzione provinciale del Partito delle proposte di soluzioni per i problemi comuni a piu' settori. 3. L'attivita' del foro delle parti sociali si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. F) Organi consultivi § 120. Commissioni SVP per Heimat, scuola, cultura e sport Commissioni SVP per la politica comunale Commissioni ambientali SVP 1. La «Südtiroler Volkspartei» approva e sostiene gli organi consultivi. 2. L'attivita' degli organi consultivi si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. § 121. Costituzione A livello provinciale, circondariale e comunale nonche' nelle sezioni locali con piu' di 400 iscritti, da parte degli organi competenti e in collaborazione con le autorita' competenti, associazioni e organizzazioni, possono essere istituiti degli organi consultivi per i settori della scuola, della cultura, dello sport, dell'ambiente e della politica comunale. § 122. Compiti 1. Gli organi consultivi indicati nel paragrafo precedente possono prendere iniziative nel proprio campo e sottoporre ai competenti organi del Partito delle proposte risolutive che vanno dettagliatamente circoscritte e motivate. 2. Inoltre tutti gli organi del Partito possono presentare agli organi consultivi determinate questioni per essere studiate, e chiedere a loro delle perizie. G) Commissioni consultive § 123. La «Südtiroler Volkspartei» approva e sostiene le commissioni consultive che vengono insediate con delibera dell'esecutivo del Partito e svolgono la loro attivita' sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. V. NORME SPECIALI PER I LADINI § 124. Zone specifiche nei circondari della Val Punteria e di Bolzano 1. La Val Badia costituisce all'interno del circondario Val Punteria, Gardena all'interno del circondario di Bolzano, una propria zona. Gli esecutivi locali di tali zone costituiscono l'esecutivo zonale ed eleggono al loro interno, in base ai diritti di voto delle sezioni locali, il rispettivo presidente territoriale e il suo vice, nonche' il rappresentante di questi territori nell'esecutivo provinciale. 2. I presidenti zonali hanno seggio e diritto di voto nell'esecutivo provinciale. § 125. Vicepresidente provinciale ladino Il vicepresidente ladino viene proposto dai presidenti delle sezioni ladine e dai delegati degli esecutivi di sezione in seduta comune sulla base dei diritti di voto, e confermato dal congresso provinciale. § 126. Esecutivo di collegamento 1. Per trattare i problemi in comune e per consultazioni e deliberazioni su questioni politiche rilevanti, i due territori ladini costituiscono un esecutivo di collegamento. 2. Fanno parte dell'esecutivo di collegamento: a) il vicepresidente ladino provinciale in qualita' di presidente; b) due presidenti di sezione e due sindaci SVP per ciascuno dei due territori; c) i membri ladini dell'esecutivo provinciale; d) i rappresentanti ladini nelle organizzazioni e negli organi della «Südtiroler Volkspartei» a livello provinciale. § 127. Candidati propri per le elezioni 1. Nelle elezioni per il consiglio provinciale, per il Parlamento e per il Parlamento europeo, i ladini hanno il diritto di proporre propri candidati. 2. Le proposte vengono elaborate dall'esecutivo di collegamento e presentate in seduta comune di tutti gli esecutivi di sezione ladini, sotto la presidenza del vicepresidente provinciale ladino, sulla base dei relativi diritti di voto. 3. Le proposte presentate vengono quindi inoltrate, da parte dell'esecutivo di collegamento, all'esecutivo provinciale del Partito. § 128. Assessore provinciale ladino I candidati per la carica di assessore SVP ladino, scelti per chiamata esterna, vengono proposti all'esecutivo provinciale del Partito dai presidenti di sezione dei due territori ladini sulla base dei diritti di voto delle rispettive sezioni locali e d'intesa con il presidente della giunta provinciale secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera b). § 129. Rappresentante ladino nella direzione del Partito Oltre al vicepresidente ladino, ai consiglieri ladini nel consiglio provinciale e nella giunta provinciale un rappresentante nominato dall'esecutivo di collegamento ha seggio e diritto di voto nella direzione del Partito. VI. MANDATARI 1. Norme generali § 130. Definizione Per mandatari ai sensi del presente statuto si intendono i consiglieri comunali, provinciali, i parlamentari, i parlamentari europei nonche' i membri di governo a qualsiasi livello. § 131. Elezioni primarie Tutti i candidati per le elezioni politiche a qualunque livello possono essere individuati attraverso elezioni primarie secondo il paragrafo 90, lettere f) e g). Per rafforzare la base e sostenere la partecipazione di tutti gli iscritti, di norma, per la nomina dei candidati di punta per le elezioni europee nonche' per tutte le candidature per i mandati politici a qualunque livello che non vengono determinati mediante voti di preferenza, vengono effettuate le elezioni primarie tra gli iscritti. § 132. Campagna elettorale Ciascun candidato e' tenuto a gestire la propria campagna elettorale secondo le direttive e secondo il regolamento elettorale del Partito, in modo da non recare danno ne' all'immagine del Partito ne' agli altri candidati in lizza. 2. Presentazione candidati per Parlamento e Parlamento europeo § 133. Norme generali L'esecutivo provinciale del Partito determina la lista definitiva dei candidati e ne decide l'ordine di successione. § 134. Proposta di candidati La presentazione dei candidati per il Parlamento e per il Parlamento europeo viene decisa in base ad un apposito regolamento elettorale approvato dall'esecutivo provinciale del Partito ai sensi del paragrafo 90, lettera g). 3. Presentazione dei candidati per il consiglio provinciale § 135. Norme generali 1. L'esecutivo provinciale del Partito determina la lista definitiva dei candidati e ne decide l'ordine. 2. Per l'elezione del consiglio provinciale di norma viene presentata una lista composta dal massimo numero di candidati ammessi dalla legge. 3. Sulla lista dei candidati almeno uno deve appartenere al gruppo ladino. 4. I circondari determinano due terzi dei candidati, mentre i restanti candidati vengono determinati in base al § 136, comma 5 e 6, nonche' al § 137. § 136. Procedura di nomina 1. Ciascun circondario determina, secondo le proposte degli esecutivi di sezione e i rispettivi diritti di voto, i 2/3 dei candidati che gli competono, in rapporto ai complessivi voti ottenuti dalla SVP nelle ultime elezioni precedenti identiche. 2. I candidati del circondario possono essere individuati anche mediante elezioni primarie tra gli iscritti in base al § 131, comma 1. 3. I candidati individuati secondo i commi 1 e 2 sono vincolanti e vengono inseriti nella lista provinciale dei candidati. 4. Possono proporre candidati anche le associazioni e le organizzazioni che pero' non sono vincolanti per l'esecutivo provinciale. 5. Sono inoltre vincolanti per l'esecutivo provinciale due candidati proposti dal movimento giovanile in base a elezioni primarie. Il relativo regolamento elettorale viene approvato dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del movimento giovanile ai sensi del paragrafo 90, lettera g). 6. Per i candidati non determinati secondo i commi 1, 2 e 5 dell'art. 137, il Presidente del Partito, d'accordo con il candidato di punta designato e con la Direzione del Partito, sottopone all'esecutivo provinciale una proposta complessiva incluso l'ordine, che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dagli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta complessiva non dovesse ottenere la maggioranza richiesta, i candidati vengono nominati dall'esecutivo provinciale sulla base del § 25, comma 1, che ne stabilisce anche l'ordine. § 137. Presentazione candidati ladini 1. I candidati ladini vengono proposti dall'esecutivo di collegamento ai sensi del paragrafo 127, punti 2 e 3. 2. Se viene presentato un solo candidato, esso e' vincolante per l'esecutivo provinciale. Se vi sono piu' proposte, allora e' vincolante per l'esecutivo provinciale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. § 138. Comizi elettorali Il piano di presenza dei candidati nei comizi elettorali viene deciso da una commissione insediata dalla direzione del Partito; la commissione deve rispettare, quanto possibile, le proposte degli esecutivi di sezione. 4. Doveri dei mandatari in provincia, Parlamento e Parlamento europeo § 139. Norme generali 1. L'elezione del mandatario richiede a quest'ultimo impegno e massimo senso di responsabilita'. 2. I mandatari sono tenuti a dedicarsi al mandato e di ridurre al minimo un'eventuale attivita' professionale che non deve essere in contrasto con il mandato o ostacolarlo. § 140. Dichiarazione di impegno I candidati, con l'accettazione del mandato, sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la disciplina di Partito e di gruppo e le delibere del Partito. § 141. Contributi al Partito I mandatari devolvono al Partito una parte della loro dieta, l'ammontare della quale viene fissata dalla Direzione del Partito, sentito il gruppo. § 142. Impegni politici di Partito I mandatari devono stare a disposizione del Partito per riunioni, assemblee civiche, appuntamenti con singoli elettori e supplenze e si impegnano di tenere stretti contatti con le sezioni locali. I mandatari si impegnano inoltre di tener conto nelle proprie decisioni dei pareri espressi dai competenti organi di Partito a tutti i livelli. § 143. Appartenenza ai circondari Ciascun mandatario puo' far parte di un solo circondario e cioe' di quello, nel quale e' iscritto a una sezione locale. § 144. Presidenti di gruppi in provincia, regione e Parlamento 1. I parlamentari eleggono al proprio interno, su proposta dei deputati un presidente del gruppo nella Camera dei deputati, e su proposta dei senatori un presidente del gruppo nel Senato. 2. I consiglieri provinciali eleggono al proprio interno, il presidente del gruppo consiliare in provincia e il presidente del gruppo consiliare in regione. 3. Essi hanno il compito di riferire agli organi di Partito sull'attivita' del gruppo in provincia, regione e Parlamento. § 145. Assessore per chiamata esterna Gli impegni elencati in questa sezione valgono, per quanto applicabili, anche per gli assessori della SVP assegnati per chiamata esterna. 5. Mandatari nei comuni § 146. Presentazione candidati a livello comunale 1. La presentazione della lista SVP oppure di piu' liste SVP, la nomina dei candidati per la carica di sindaco e del consiglio comunale, viene effettuata dall'esecutivo di sezione rispett. all'esecutivo di coordinamento secondo le direttive emesse dall'esecutivo provinciale del Partito ai sensi del paragrafo 50, lettera f). 2. Contro tali delibere puo' essere inoltrato ricorso ad una commissione composta dal presidente di sezione, dal competente presidente dell'esecutivo di coordinamento, dal competente presidente del circondario, dal presidente del Partito e dal segretario provinciale. 3. La commissione, sentite le parti interessate, prende decisione definitiva. § 147. Elezione del sindaco 1. Nella presentazione delle liste comunali nei comuni, in cui l'elezione di un sindaco SVP non appare a rischio, va garantita la nomina di piu' candidati per la carica di sindaco. 2. Nei comuni etnicamente sensibili va rispettato il pluralismo dei candidati in fase di costituzione della lista, anche se poi viene messo in lista un solo candidato. § 148. Dovere di informazione e di audizione 1. I mandatari SVP nei comuni sono tenuti a informare regolarmente l'esecutivo locale o/e l'esecutivo di coordinamento sulla politica comunale e di mettere a sua disposizione le rispettive documentazioni. 2. Prima di trattare importanti punti all'ordine del giorno, e tra di essi il bilancio comunale e il piano regolatore, questi temi vanno deliberati in seduta comune del gruppo SVP in consiglio comunale e dell'esecutivo di sezione o/e dell'esecutivo di coordinamento. § 149. Contributi al Partito 1. I mandatari SVP nel comune devolvono una quota delle loro diete al Partito, eccetto i gettoni di presenza. 2. L'ammontare di questa quota viene fissato dalla direzione del Partito, sentita la giunta per le questioni comunali. § 150. Altri doveri dei mandatari comunali Tutti gli altri doveri dei mandatari nel comune vengono fissati nelle direttive emanate dall'esecutivo provinciale del Partito e nel regolamento elettorale. VII. PATRIMONIO E FINANZE § 151. Principi generali 1. Il patrimonio della «Südtiroler Volkspartei» e' indivisibile. 2. La SVP adotta regolare contabilita' secondo gli standard del diritto civile generalmente riconosciuti. La contabilita' si estende a tutto il Partito. La gestione delle sezioni locali puo' rimane esclusa dalla contabilita' del Partito. In questo caso e' la sezione locale a tenere la contabilita' adeguata delle finanze da essa amministrate. 3. Nel caso di scioglimento di sezione locale e' la sezione locale stessa a essere responsabile di eventuali perdite. 4. Nel caso di scioglimento di un circondario l'amministrazione di eventuali beni patrimoniali, dopo aver coperto tutte le perdite e i debiti, passa alla direzione provinciale del Partito. § 152. E n t r a t e 1. I mezzi necessari all'adempimento dei doveri del Partito vengono reperiti da: a) quote degli iscritti; b) contributi dei mandatari a livello europeo, nazionale, provinciale, comunale e di altri enti; c) offerte e donazioni; d) attribuzioni previste per legge. § 153. Commissione finanze 1. Per la valutazione corrente delle finanze di Partito e per l'approvazione del bilancio di previsione, per il finanziamento di grandi progetti e per le spese straordinarie, la Direzione del Partito insedia una propria commissione delle finanze. 2. La commissione delle finanze e' composta di tre membri che vengono proposti dal presidente del Partito ed eletti dalla Direzione. § 154. Rendiconto annuale 1. La segreteria provinciale elabora il rendiconto annuale entro il termine di centoventi giorni dalla fine dell'esercizio, previsto dal codice di diritto civile, art. 2364, comma 2. 2. Il rendiconto viene esaminato da almeno due revisori dei conti e presentato quindi alla direzione del Partito per l'approvazione. § 155. Rendicontazione degli uffici circondariali Gli uffici circondariali rendono conto mensilmente alla segreteria provinciale. § 156. Determinazione delle quote associative e delle quote degli iscritti sostenitori L'ammontare delle quote per gli iscritti e delle quote minime degli iscritti sostenitori viene determinato dalla Direzione del Partito. § 157. Raccolta delle quote 1. Le quote associative vengono raccolte annualmente dai membri dell'esecutivo di sezione, dai funzionari e dai mandatari nonche' dagli incaricati degli esecutivi di sezione. La tessera viene consegnata direttamente all'iscritto oppure ad un membro della famiglia. 2. Il presidente di sezione consegna le quote all'ufficio del circondario competente. 3. La conferma dell'avvenuta consegna costituisce la base per l'assegnazione dei diritti di voto. Data di scadenza e' il 31 maggio di ciascun anno. § 158. Contributi spese per le sezioni locali 1. L'esecutivo di sezione puo' trattenere una parte delle quote associative per le spese da sostenere da parte della sezione. 2. In piu', la sezione riceve una parte delle quote pagate dai mandatari SVP nel consiglio comunale. 3. L'ammontare di tali contributi viene unitariamente stabilito dalla Direzione del Partito. VIII. COMMISSIONE ARBITRALE § 159. Composizione 1. La commissione arbitrale e' composta di sette membri ordinari e sette membri supplenti, cioe' un membro per circondario. 2. Il membro ordinario in caso di impedimento viene sostituito dal membro supplente dello stesso circondario. 3. Tutti i membri della commissione arbitrale devono essere iscritti al Partito e non possono ricoprire altre cariche in seno al Partito. 4. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari requisiti morali e umani, per poter decidere in modo imparziale e non influenzato. § 160. Nomina, durata in carica, presidenza 1. La commissione arbitrale viene nominata dall'esecutivo provinciale del Partito mediante votazione. 2. La presentazione dei candidati da parte della direzione del Partito avviene su proposta delle direzioni circondariali. 3. La commissione arbitrale rimane in carica per tre anni. 4. I membri della commissione eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto. § 161. Compiti La commissione arbitrale decide definitivamente e inoppugnabilmente in merito a: a) controversie sull'interpretazione e osservazione dello statuto del Partito e dei regolamenti interni. b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei candidati nelle elezioni, dei funzionari nonche' dei fatti che possono danneggiare il buon nome del Partito; c) controversie riguardanti l'assunzione e la permanenza nel Partito; d) controversie tra gli iscritti se queste investono gli interessi del Partito. § 162. Sanzioni La commissione arbitrale puo' deliberare, tra l'altro, le seguenti sanzioni: a) ammonimento e rimprovero interno; b) ammonimento e rimprovero pubblico; c) destituzione dalle funzioni di Partito; d) annullamento di elezioni interne di Partito; e) dichiarazione di perdita del diritto di candidatura per la SVP; f) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista SVP; g) esclusione dal Partito. § 163. Durata delle sanzioni 1. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo oppure durature. 2. Nel caso di sanzioni limitate nel tempo la commissione arbitrale decide la durata delle stesse. § 164. Decisioni definitive e provvedimenti interinali 1. Tutte le decisioni della commissione arbitrale sono definitive. 2. La commissione arbitrale puo' prendere, nell'ambito delle proprie competenze, anche dei provvedimenti interinali. § 165. Misure legali La commissione arbitrale, in tutti i suoi ambiti di competenza, decide anche sull'avvio di eventuali misure legali. § 166. Principio di istanza 1. La commissione arbitrale agisce solo su istanza. 2. Hanno diritto di istanza tutti gli iscritti e gli organi/esecutivi del Partito. § 167. Termini per istanze e decisioni 1. Le istanze indirizzate alla commissione arbitrale devono essere presentate alla sede del Partito entro un termine di scadenza di quarantacinque giorni dopo il verificarsi del fatto. 2. La commissione arbitrale deve prendere la propria decisione entro sessanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Se si rende necessaria l'assunzione delle prove, questo termine viene prolungato di altri sessanta giorni. § 168. Ordinamento procedurale 1. Il procedimento davanti alla commissione arbitrale si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del Partito. 2. Le riunioni della commissione arbitrale non sono pubbliche. IX. CARICHE ONORARIE E ONORIFICENZE A) Cariche onorarie § 169. Presidente onorario Su proposta dell'esecutivo provinciale del Partito, il congresso puo' nominare per acclamazione, un Presidente onorario con seggio e diritto di voto nella direzione e nell'esecutivo provinciale del Partito. B) Onorificenze § 170. Iscrizione onoraria L'esecutivo provinciale del Partito puo' assegnare a collaboratori meritevoli e sostenitori della SVP all'interno e all'estero la qualita' di socio onorario. § 171. Regolamento delle onorificenze Il regolamento delle onorificenze viene deliberato all'esecutivo provinciale del Partito. X. DISPOSIZIONI FINALI § 172. Scioglimento del Partito 1. Lo scioglimento del Partito avviene mediante delibera del congresso provinciale, il quale deve decidere anche del patrimonio. 2. La delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto. 3. In caso di scioglimento d'ufficio le decisioni suo patrimonio vengono prese dalle persone che per ultime hanno fatto parte della direzione provinciale del Partito. § 173. Approvazione ed entrata in vigore dello statuto 1. Il presente statuto venne approvato dal settimo congresso straordinario il 28 marzo del 2009 ed entra immediatamente in vigore. 2. La carica dell'attuale presidente del Partito come anche dei suoi vicepresidenti termina in occasione del congresso provinciale successivo al congresso che ha approvato lo statuto e nel quale avranno luogo le nuove elezioni. 3. Il congresso da incarico alla direzione del Partito di coordinare il testo ivi compresi i necessari adeguamenti tecnici dello statuto alle modifiche decise in data odierna. 4. Il vecchio statuto, con l'entrata in vigore del nuovo statuto, non ha piu' validita'. (Omissis). Statut der Südtiroler Volkspartei Parte di provvedimento in formato grafico