STATUTO DELLA «SÜDTIROLER VOLKSPARTEI» (SVP) 
 
Nella traduzione in lingua italiana tutti i riferimenti a persone  si
                intendono validi per ambedue i sessi 
 
                             I. PRINCIPI 
 
                                § 1. 
                Natura della «Südtiroler Volkspartei» 
 
    La «Südtiroler Volkspartei» (SVP) e' il Partito di  raccolta  dei
sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali. 
    Costituisce la forza che unisce e  il  tetto  spirituale-politico
che punta al contemperamento degli interessi. 
    Ha  l'obiettivo  di  rappresentare  gli  interessi   generali   e
particolari dei sudtirolesi con tutti i mezzi legittimi,  sulla  base
del programma allineato secondo i principi cristiani. 
    Decide in modo  democratico  l'orientamento  della  politica  dei
sudtirolesi. 
    In senso  giuridico  e'  Partito  ai  sensi  dell'art.  49  della
Costituzione. 
    Ha la propria sede a 39100 Bolzano, via Brennero n. 7/A. 
    Il Partito ha per simbolo: «Stella  alpina  in  bianco  su  fondo
nero, con le tre lettere "S" "V" "P" entro la circonferenza di sotto:
S (nero), V (bianco con una "outline" in nero e un'ombra in rosso), P
(nero)». 
 
                                § 2. 
                               Ladini 
 
    La «Südtiroler Volkspartei» emana norme speciali per la tutela ed
il sostegno del gruppo etnico  ladino.  I  ladini  nella  «Südtiroler
Volkspartei»  decidono  autonomamente  sulle  esigenze  linguistiche,
culturali del gruppo etnico ladino. 
    I ladini hanno il diritto di essere  rappresentati  in  tutte  le
organizzazioni e organi di Partito a livello provinciale. 
 
                          II. TESSERAMENTO 
 
                                § 3. 
                       Acquisto della tessera 
 
    1. Ciascun sudtirolese, con il compimento del  quindicesimo  anno
di eta', acquista  il  diritto  di  iscriversi  al  Partito  e  viene
esortato a  farlo,  a  condizione  che  condivida  i  principi  e  il
programma. 
    2. La condizione di iscritto viene acquistata  al  momento  della
consegna, da parte dell'incaricato dell'esecutivo di  sezione,  della
tessera di appartenenza. 
    3. In caso di dubbio  sull'iscrizione  decide  la  direzione  del
circondario, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata. 
    4. La tessera deve essere rinnovata annualmente con il  pagamento
della quota associativa. 
    5. La tessera annua ha valore di documento di  identificazione  e
autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto. 
    6.  Sino  all'inizio  del  diciannovesimo  anno  la  tessera   e'
gratuita.  Nuovi  iscritti   che   entrano   nel   Partito   tra   il
diciannovesimo ed il venticinquesimo anno di eta'  compiuto,  possono
richiedere una «tessera di assaggio» che e'  gratuita  per  il  primo
anno. 
    7. L'appartenenza locale dell'iscritto  viene  decisa  secondo  i
criteri del § 34, comma 2. 
    8.   I   dati   personali   degli   iscritti/e   sono    trattati
nell'osservanza delle normative vigenti a tutela  della  riservatezza
dei dati personali in ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo  n.  196/2003,  c.d.  Codice  della  privacy,  successive
modifiche e relative delibere. 
 
                                § 4. 
                        Perdita della tessera 
 
    Gli iscritti che candidano per  altri  partiti  o  liste  che  si
presentano  alle  elezioni  in   concorrenza   con   la   «Südtiroler
Volkspartei»  o  che  sono  iscritti  ad   altro   Partito,   perdono
automaticamente la tessera e tutte le cariche e funzioni connesse. 
    L'istanza di reiscrizione puo' essere  inoltrata  passati  cinque
anni. Su eventuali eccezioni la decisione spetta alla  Direzione  del
Partito. 
 
                                § 5. 
                       Diritti degli iscritti 
 
    Ciascun iscritto, quindici giorni dopo aver ricevuto la  tessera,
dispone del: 
    a) diritto di voto attivo e passivo nella sezione locale; 
    b) diritto passivo  di  voto  per  essere  inviato  negli  organi
superiori del Partito; 
    c) diritto di partecipare alle  decisioni  del  Partito  mediante
presentazione di istanze e di  dare  impulsi  ai  diversi  organi  di
Partito. 
 
                                § 6. 
                        Doveri degli iscritti 
 
    I doveri degli iscritti sono: 
    a) servizio altruista alla  Heimat  e  per  il  bene  del  popolo
sudtirolese; 
    b) impegno per gli obiettivi del Partito; 
    c) disponibilita' alla collaborazione; 
    d) reclutamento di iscritti; 
    e) pagamento delle quote associative prescritte entro  i  termini
fissati; 
    f) rispetto dello statuto del Partito; 
    g) non recare danno al Partito ne' con le parole ne' con i fatti,
e non danneggiarne il buon nome. 
 
                                § 7. 
                        Iscritti sostenitori 
 
    1. Gli iscritti sostenitori danno sostegno al Partito 
    2. Possono essere delle persone che risiedono fuori del Sudtirolo
oppure sudtirolesi che sostengono il Partito in modo particolare. 
    3. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a  partecipare  alle
riunioni ma non hanno diritto di voto. 
 
                                § 8. 
                   Mandatari e cariche di Partito 
 
    1. Solo gli iscritti al Partito possono essere proposti, eletti o
nominati come mandatari nel consiglio  provinciale,  nel  Parlamento,
nel Parlamento europeo nonche' per le cariche di Partito. 
    2. Cio' vale anche per i mandatari nei comuni, dove tuttavia sono
ammesse delle eccezioni. 
 
                       III. DIRETTIVE GENERALI 
 
                                § 9. 
                         Durata della carica 
 
    1. Ciascun organo/esecutivo del Partito dura in carica  tre  anni
dal momento dell'elezione. 
    2. Se un organo non viene rinnovato entro un anno dal  compimento
della carica triennale, e' decaduto. 
 
                                § 10. 
                       Istanza di convocazione 
 
    Se lo statuto non dispone diversamente, ciascun  organo/esecutivo
di Partito deve essere  convocato  dal  rispettivo  presidente  entro
trenta giorni, se cio' viene richiesto da un terzo degli iscritti con
indicazione di causa. 
 
                                § 11. 
             Convocazione di riunioni e riunioni urgenti 
 
    1. L'invito alle riunioni di norma avviene di norma per  iscritto
e almeno cinque giorni  prima  della  riunione  stessa.  In  casi  di
urgenza motivata l'invito  puo'  essere  fatto  anche  oralmente,  in
accordo con  il  presidente  dell'esecutivo  di  Partito  di  livello
immediatamente superiore; in questo caso deve  essere  rispettato  il
preavviso di almeno 24 ore. 
    2. Non sono ammessi riunioni urgenti in casso di elezioni. 
    3. Gli inviti e le comunicazioni possono avvenire anche per mezzo
di posta elettronica. 
 
                                § 12. 
                         Dovere di presenza 
 
    In caso di tre assenze consecutive ingiustificate come anche  nel
caso di assenze in piu' della meta' delle riunioni nel  corso  di  un
anno, l'organo competente previa informazione  dell'interessato  puo'
dichiarare    la    decadenza    dell'iscrizione    nel    rispettivo
organo/esecutivo di Partito per la durata del mandato. 
 
                                § 13. 
                            Numero legale 
 
    Ciascun organo di Partito e'  in  grado  di  deliberare  se  sono
presenti piu' della meta' dei  membri  oppure  la  maggioranza  degli
aventi diritto di voto. 
 
                                § 14. 
                             Presidente 
 
    La funzione di presidente a livello di sezione locale,  comunale,
circondariale e provinciale e' incompatibile con la  stessa  funzione
in organizzazioni e organi consultivi al medesimo livello. 
 
                                § 15. 
                              Sostituti 
 
    1. I presidenti di tutti gli organi o  esecutivi  di  Partito  in
caso di impedimento devono informare i propri  sostituti  per  essere
rappresentati da questi. 
    2. Se la carica di  presidente  e'  vacante,  il  sostituto  deve
provvedere alla rielezione. 
 
                                § 16. 
                          Membri di diritto 
 
    a)  Negli  organi  di   Partito:   membri   di   diritto   eletti
nell'esecutivo di sezione non vengono sostituiti  come  tali.  Nessun
membro di un organo puo' essere presente in base a  funzioni  plurime
che danno diritto  alla  presenza  in  un  organo  in  una  funzione,
facendosi rappresentare in altre funzioni da un sostituto. 
    b) Nei gruppi: alle riunioni dei gruppi  nei  consigli  comunali,
provinciale, regionale nonche' alle riunioni dei gruppi  parlamentari
viene invitato il presidente del Partito al  corrispondente  livello,
con diritto di seggio e voto. 
    Nei comuni con piu' sezioni locali tutti i presidenti di  sezione
vengono invitati alle riunioni del gruppo consiliare senza diritto di
voto. Il diritto di voto compete invece al presidente  dell'esecutivo
di coordinazione nel gruppo consiliare o, se non esiste tale  organo,
il  presidente  della  sezione  locale  con  il  maggiore  numero  di
iscritti. 
    Alle riunioni dei gruppi  provinciale  e  regionale  nonche'  dei
gruppi parlamentari il vicepresidente ladino  viene  sempre  invitato
allorquando l'ordine del giorno comprende temi riguardanti il  gruppo
ladino. In tal caso essi hanno diritto di seggio e di voto. 
 
                                § 17. 
                           Membri cooptati 
 
    Il numero dei membri cooptati non  deve  superare  un  sesto  del
numero dei membri eletti. I membri cooptati hanno gli stessi  diritti
e doveri dei membri eletti, eccetto quanto disposto nel paragrafo 40,
comma 3. 
 
                                § 18. 
                         Consulenti esterni 
 
    1. Tutti gli  organi/esecutivi  di  Partito  possono  invitare  a
prendere parte  alle  riunioni,  senza  diritto  di  voto,  iscritti,
esperti e rappresentanti di associazioni per questioni speciali. 
    2. Possono essere chiamati a collaborare negli organi  consultivi
del Partito, nelle commissioni di esperti o  in  gruppi  di  progetto
anche persone che non sono iscritte  al  Partito.  Questi  pero'  non
possono essere iscritti in altri partiti o liste elettorali. 
 
                                § 19. 
                  Liberta' di opinione e di critica 
 
    1. Nell'ambito di questo statuto e del programma di  Partito  gli
iscritti hanno liberta' di opinione e di critica. 
    2.  Affinche'  la  critica   diventi   fruttuosa,   va   espressa
all'interno degli organi di Partito. 
    3. Gli organi decisionali del Partito a livello locale, comunale,
circondariale e provinciale, sui temi di rilievo dei  giovani,  delle
donne, dei seniores, degli organi delle parti sociali  nonche'  degli
organi  consultivi  e  degli  esecutivi  consultivi,  richiedono   le
rispettive prese  di  posizione  inserendole  tenendone  conto  nelle
proprie decisioni. 
    4. Se in tal modo si  raggiungono  le  decisioni  a  maggioranza,
queste sono vincolanti anche per le minoranze. 
 
                                § 20. 
                        Indizione di elezioni 
 
    Il rinnovo  degli  organi/esecutivi  di  Partito  viene  indetto,
dall'organo in questione,  almeno  trenta  giorni  prima  della  data
fissata: 
    elezioni a livello provinciale, circondariale e comunale mediante
circolare indirizzata a tutti gli iscritti delle sezioni locali; 
    elezioni a livello locale mediante circolare a tutti gli iscritti
oppure mediante pubblicazione sul giornale comunale o nell'organo del
Partito, con posta elettronica o comunque secondo l'uso locale. 
 
                                § 21. 
                   Presentazione delle candidature 
 
    1.  Le  proposte  di  candidature   possono   essere   depositate
comprovatamente entro le ore 18 del quindicesimo giorno  prima  della
data delle elezioni presso il presidente competente,  la  cancelleria
circondariale o la segreteria provinciale. 
    2. Fino al decimo giorno prima delle elezioni l'organo  dirigente
di competenza mette in lista le  candidature,  completando  la  lista
sino a raggiungere il numero minimo di  candidati  prescritto,  e  ne
dispone l'ordine di inserimento. 
 
                                § 22. 
                             Candidature 
 
    1. Tutte le liste dei candidati per gli organi di Partito  devono
comprendere un numero di candidati che sia almeno una volta  e  mezzo
il numero di candidati da eleggere  nell'organo.  Ciascuna  lista  di
candidati deve offrire tante righe  libere  quanti  sono  i  voti  di
preferenza da dare. 
    2. Su tutte le liste di candidati a ciascun livello,  che  devono
comprendere almeno una volta  e  mezza  il  numero  di  candidati  da
eleggere, un quarto dei posti deve essere riservato all'altro  sesso.
Le istituzioni e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare
delle proposte, devono osservare tale quota a tutti i livelli. 
    3. Per ciascuna elezione a  livello  circondariale  e  locale  le
cancellerie circondariali e gli  uffici  della  altre  organizzazioni
devono  essere  informati  trenta  giorni  prima  della  data   delle
elezioni. 
 
                                § 23. 
                        Procedura elettorale 
 
    Le elezioni devono svolgersi secondo le seguenti procedure: 
    a) con una lista delle candidature messa  a  punto  dagli  organi
direttivi competenti; 
    b) senza liste delle candidature. 
    Nel procedimento elettorale secondo la lettera a) possono  essere
eletti anche dei candidati che non appaiono sulla scheda elettorale. 
    Se non e' possibile votare secondo quanto sotto la lettera a), si
vota secondo la lettera b). In tal caso sulla scheda  ci  sono  tante
righe vuote quanti possono essere i voti di  preferenza  da  dare,  e
cioe' un terzo delle persone da eleggere. 
    Solo  a  livello  locale,  per  le  elezioni   senza   lista   di
candidature, vale l'obbligo che il sesso in  posizione  di  minoranza
deve avere almeno un quarto dei seggi a disposizione. 
 
                                § 24. 
                     Svolgimento delle elezioni 
 
    Di norma le  elezioni  si  svolgono  mediante  urna  o  voto  per
corrispondenza. Le relative modalita' vengono fissate sulla  base  di
un  regolamento  elettorale   approvato   da   parte   dell'esecutivo
provinciale del Partito. 
 
                                § 25. 
               Voto di preferenza - Sistema dei terzi 
 
    1. Nelle elezioni di persone a tutti i livelli di Partito,  nella
nomina dei candidati per le elezioni politiche nonche' nelle primarie
per le elezioni politiche, ciascun elettore puo' dare  un  numero  di
voti di preferenza  non  superiore  ad  un  terzo  delle  persone  da
eleggere. Frazioni di voti dallo lo 0,5  in  su  vengono  arrotondate
verso l'alto, sotto lo 0,5 vengono arrotondate verso il basso. 
    2.  Sono  escluse  le  nomine  dei  candidati  per  il  consiglio
provinciale secondo il paragrafo 136, punto 6, nonche' le nomine  dei
membri delle amministrazioni comunali e  del  governo  provinciale  e
regionale. 
    a) Livello comunale: il  sindaco,  d'accordo  con  il  presidente
della  sezione  locale,   con   il   presidente   dell'esecutivo   di
coordinamento rispett. con il presidente della sezione locale con  il
maggior numero di iscritti, presenta all'organo  di  riferimento  una
proposta globale che viene approvata con voto comune  del  competente
organo di Partito assieme ai consiglieri comunali secondo il  sistema
dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Se  la  proposta
globale non dovesse ricevere la maggioranza  dei  due  terzi  in  due
votazioni, vale il punto 1. Per comuni con piu'  sezioni  locali  che
non hanno eletto un'esecutivo di coordinamento,  le  modalita'  della
votazione  comune  vengono   fissate   con   regolamento   da   parte
dell'esecutivo del Partito. 
    b) Livello provinciale  e  regionale:  il  presidente  designato,
d'accordo con  il  presidente  del  Partito,  presenta  una  proposta
globale all'esecutivo che deve essere votata con la maggioranza degli
aventi diritto di voto presenti. Se la proposta globale  non  dovesse
raggiungere in due votazioni consecutive la maggioranza richiesta dei
due terzi, vale il punto 1. 
 
                                § 26. 
                        Votazioni ed elezioni 
 
    1. Votazioni di persone si effettuano con votazione segreta. 
    2. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. 
    3. In caso di parita' di voti tra piu' candidati  risulta  eletto
il candidato piu' giovane. 
    4. Le deliberazioni vengono  prese  a  maggioranza  semplice  dei
presenti, eccetto nei casi in  cui  lo  statuto  prevede  maggioranze
diverse. Negli scrutini aperti in caso di parita' di voti  decide  il
voto del Presidente. 
    5. I candidati  per  tutti  gli  organi/esecutivi  di  Partito  a
livello locale, comunale, circondariale e provinciale e per mandati a
tutti i livelli (comune, provincia, regione,  Parlamento,  Parlamento
europeo) nonche' per enti e societa' da essi dipendenti, non  possono
essere presenti nelle discussioni loro riguardanti. 
    6. Persone che non vengono proposte nel  dibattito  sull'elezione
per funzioni nei diversi organi, non possono essere eletti. 
 
                                § 27. 
                        Piccola stella alpina 
 
    1. Se dopo aver esaurito tutte le possibilita' per la  formazione
di un'unica lista della stella alpina per le elezioni comunali,  come
ultima soluzione si offre solo l'ammissione di piu' liste SVP con  la
«Piccola stella alpina» o con la «Piccola stella alpina» assieme alla
«Stella alpina tradizionale», puo'  essere  ammessa  anche  la  lista
della «Piccola stella alpina». 
    2. Le direttive in  merito  vengono  emanate  dall'esecutivo  del
Partito a norma del paragrafo 90, lettera g). 
 
                                § 28. 
                        Dimissioni anticipate 
 
    1. Nel caso di dimissioni anticipate di un membro  di  organo  di
Partito, subentra, per il resto del periodo, il primo dei non eletti. 
    2. Se il presidente a livello locale e comunale lascia la propria
carica, la funzione di presidente viene assunta  dal  suo  sostituto.
L'elezione di un nuovo presidente deve aver luogo entro sei mesi. 
    3. Se  un  presidente  circondariale  lascia  anticipatamente  la
carica, la funzione di presidente viene  assunta  dal  vicepresidente
che entro sei  mesi  deve  indire  la  nuova  elezione  di  tutta  la
direzione circondariale. 
    4. Se il presidente del Partito lascia anticipatamente la carica,
le sue funzioni vengono assunte dal primo vicepresidente  che  indice
l'elezione del nuovo presidente e dei suoi vice entro sei mesi. 
    5. Se piu' della meta' dei membri  eletti  di  un  organo  lascia
anticipatamente la carica, entro sei mesi devono essere effettuate le
nuove elezioni. 
    6. Se un vicepresidente a  livello  circondariale  e  provinciale
lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi viene effettuata  la
nuova elezione, e l'eletto rimane in carica per il resto del periodo.
A livello provinciale tale elezione  si  effettua  in  occasione  del
prossimo congresso. 
 
                                § 29. 
                Scioglimento degli organi di Partito 
 
    1. Organi di Partito che rimangono inattivi per  un  anno  o  non
dispongono piu' del numero legale secondo il paragrafo 28,  punto  5,
si ritengono sciolti. Per la rielezione viene nominata una  direzione
commissariale,  che  viene  insediata  dal   presidente   dell'organo
direttamente superiore ed e' composta da due fino a cinque membri. 
    2.   La   rielezione   dell'organo   avviene   entro   sei   mesi
dall'insediamento della direzione commissariale. 
    3.  E'  pure  compito  della  direzione  commissariale  reclutare
candidati e iscritti. 
 
                                § 30. 
                 Limitazioni della durata in carica 
                       per cariche di Partito 
 
    Le cariche di Partito in  seguito  elencate  non  possono  essere
rivestite dalle stesse persone per piu'  di  venticinque  anni  nella
medesima funzione: 
    a) presidente del Partito; 
    b) vicepresidenti del Partito; 
    c) segretario provinciale; 
    d) presidente di circondario; 
    e) vicepresidenti di circondario; 
    f) Presidente provinciale dell'unione donne; 
    g) vicepresidente provinciale dell'unione femminile; 
    h) incaricata circondariale femminile e sua sostituta; 
    i) presidente provinciale e vicepresidente dei seniores; 
    j) presidente provinciale e  vicepresidente  degli  organi  delle
parti sociali; 
    k) presidente di sezione locale; 
    l) presidente dell'esecutivo di coordinamento. 
 
                                § 31. 
                       Limitazioni dei mandati 
 
    1. In consiglio  provinciale,  nel  Parlamento  nazionale  e  nel
Parlamento  europeo  la  durata  della  carica   viene   limitata   a
venticinque anni complessivamente. 
    2. E' comunque possibile una ricandidatura prima  della  scadenza
dei ventuno anni per la piena durata del mandato in questione. 
    3. Per gli assessori provinciali  la  durata  del  mandato  viene
limitata a tre legislature complete. 
    4. Per il  Presidente  della  giunta  provinciale  in  carica  la
limitazione prevista al primo comma non ha effetto. 
    5. Nel calcolo della durata in carica viene  tenuto  conto  anche
dei periodi in carica precedenti l'entrata  in  vigore  del  presente
statuto. La disposizione di cui al comma terzo entra  in  vigore  con
l'elezione del nuovo consiglio provinciale nell'autunno del 2013. 
 
                                § 32. 
                    Funzioni in societa' ed enti 
 
    Mandatari a livello europeo, nazionale e provinciale non  possono
rivestire funzioni rimunerate in  societa'  ed  enti  la  cui  nomina
spetta  all'amministrazione  pubblica   e   che   non   sono   legati
direttamente all'incarico politico. 
 
                                § 33. 
                         Formazione politica 
 
    La «Südtiroler Volkspartei» sostiene  la  formazione  politica  e
l'aggiornamento dei suoi iscritti e funzionari. Nozioni politiche  di
base e in particolare la conoscenza delle posizioni di minoranze,  la
conoscenza della storia tirolese e dell'autonomia altoatesina sono di
importanza decisiva per l'attivita' in seno al Partito. 
 
           IV. ORGANI - ORGANIZZAZIONI - ORGANI CONSULTVI 
 
                        A) La sezione locale 
 
                     1. Considerazioni generali 
 
                                § 34. 
                            Composizione 
 
    1. La sezione locale costituisce l'unita' piu'  piccola  autonoma
del Partito. 
    2. E' costituita dagli iscritti  che  abitano  nella  zona  della
sezione o  vi  svolgono  l'attivita'  principale.  L'esecutivo  della
sezione puo' rifiutare l'iscrizione di persone che non abitano  nella
zona della sezione e non vi svolgono l'attivita' principale. 
    3. Nessuna persona puo' essere iscritta in piu' sezioni. 
 
                                § 35. 
                         Frazioni di comuni 
 
    Nei comuni con  piu'  frazioni  possono  essere  costituite  piu'
sezioni locali. 
 
                                § 36. 
              Costituzione e fusione di sezioni locali 
 
    1. La costituzione  di  una  nuova  sezione  locale  deve  essere
autorizzata  dalla  Direzione   circondariale   di   competenza.   Il
Presidente del livello direttamente superiore  nomina  una  direzione
commissariale che si compone da due fino a cinque  membri,  la  quale
entro sei mesi recluta candidati e iscritti e  provvede  all'elezione
dell'esecutivo di sezione. 
    2. La fusione di sezioni esistenti deve essere autorizzata  dalla
Direzione circondariale di competenza. 
 
                                § 37. 
                      Assemblea degli iscritti 
 
    1. La sezione locale viene convocata almeno  una  volta  all'anno
dal presidente per l'assemblea oppure per una riunione  di  carattere
informativo. 
    2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata inoltre se lo
richiedono almeno un  terzo  dei  membri  dell'esecutivo  locale  con
indicazione  dell'ordine  del  giorno  e  della   motivazione   della
richiesta di convocazione. 
    3. Se entro diciotto mesi non viene effettuata l'assemblea  degli
iscritti oppure la riunione informativa,  i  diritti  di  voto  della
sezione sono sospesi fino alla prossima assemblea. 
 
                                § 38. 
                Compiti dell'assemblea degli iscritti 
 
    All'assemblea degli iscritti sono riservati i seguenti compiti: 
    a) accogliere la relazione sull'attivita' da parte dell'esecutivo
della sezione; 
    b) impartire direttive generali all'esecutivo della sezione. 
 
                                § 39. 
                     Organi della sezione locale 
 
    Gli organi della sezione locale sono: 
    a) il presidente; 
    b) l' esecutivo. 
 
                2. Il presidente della sezione locale 
 
                                § 40. 
                              Elezione 
 
    1. Il presidente di sezione e il  suo  sostituto  vengono  eletti
dagli iscritti eletti e dai membri di diritto  dell'esecutivo  locale
in votazioni distinte con maggioranza semplice dei presenti. 
    2. La votazione avviene nella prima  riunione  del  nuovo  eletto
esecutivo locale. 
    3. I membri di diritto  e  quelli  cooptati  non  possono  essere
eletti presidente o sostituto. 
 
                                § 41. 
                               Compiti 
 
    1. Il presidente rappresenta la sezione locale verso l'esterno  e
porta la responsabilita' per l'attivita' politica e l'amministrazione
della sezione. 
    2. E' suo dovere garantire che i rapporti  di  forza  all'interno
della sezione possano svilupparsi liberamente. 
    3. Egli e' membro con diritto di voto di tutti gli  organi  della
sezione e  cura  il  rispetto  dello  statuto  e  l'attuazione  delle
delibere dell'esecutivo. 
    4. Egli presiede l'esecutivo della sezione locale e le  assemblee
degli iscritti oppure le riunioni informative. 
 
                        3. L'esecutivo locale 
 
                                § 42. 
                            Composizione 
 
    1. L'esecutivo di sezione e' composto da: 
      membri con diritto di voto: 
    a) membri eletti; 
    b) membri di diritto; 
    c) membri cooptati; 
      membri senza diritto di voto: 
        a) i membri  della  direzione  circondariale  presenti  nella
sezione. 
    2. Tutti i membri devono essere anche iscritti nella sezione. 
 
                                § 43. 
                            Membri eletti 
 
    1. Il numero dei membri eletti dell'esecutivo  varia  tra  sei  e
quindici, a seconda della dimensione della sezione. 
    2. In casi particolari il numero dei membri  dell'esecutivo  puo'
essere  aumentato,  previo  assenso  della  direzione  circondariale,
oppure ridotto a quattro unita'. 
    3. L'esecutivo locale decide il numero dei membri da  eleggere  e
il giorno dell'elezione. 
 
                                § 44. 
                          Membri di diritto 
 
    Sono membri di diritto: 
    a)  il  referente  giovanile   locale   nonche'   il   presidente
dell'esecutivo di coordinamento giovanile  nell'esecutivo  locale  di
origine; 
    b) la rappresentante del movimento femminile,  la  cui  referente
femminile del comune, se non  gia'  membro  in  un  esecutivo  locale
comunale, e' membro di diritto nell'esecutivo locale di origine; 
    c) il presidente/rappresentante dei seniores; 
    d) i presidenti degli organi delle parti sociali negli  esecutivi
locali de origine; 
    e) il membro di rango maggiore dell'amministrazione comunale  del
luogo di origine, o il membro di rango maggiore  dell'amministrazione
e' sempre, se appartiene alle rispettiva sezione locale; 
    f) il sindaco, oppure 
      il vicesindaco, o 
      il referente comunale oppure il  consigliere  comunale  con  il
maggior numero di voti di preferenza della  localita'  in  questione,
salvo che unreferente comunale oppure  un  consigliere  comunale  sia
gia' stato eletto direttamente nell'esecutivo locale. 
 
                                §45. 
                 Delegato per le questioni giovanili 
 
    Se non esiste un esecutivo locale giovanile,  l'esecutivo  locale
puo'  nominare  incaricato  per  le  questioni  giovanili  un  membro
dell'esecutivo locale che non abbia superato i trent'anni. 
 
                                § 46. 
              Elezione con lista di candidati preparata 
                        dall'esecutivo locale 
 
    1. Nella presentazione dei candidati devono essere  adeguatamente
considerati tutti i ceti della popolazione. 
    2. Se gli viene richiesto da parte degli iscritti, il  presidente
della sezione deve comunicare quali  candidati  sono  presenti  sulla
lista dell'esecutivo locale. 
 
                                § 47. 
           I giovani nelle elezioni dell'esecutivo locale 
 
    Se non e' stato  eletto  nell'esecutivo  locale  nessun  iscritto
sotto i trent'anni, il primo candidato  giovanile  non  eletto  viene
cooptato. In tal caso non ha validita' la limitazione che  il  numero
dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare  un  sesto  dei
membri eletti. 
 
                                § 48. 
            Le donne nelle elezioni dell'esecutivo locale 
 
    Se nessuna donna risulta eletta nell'esecutivo locale,  la  prima
donna tra i candidati non eletti viene cooptata. In tal caso  non  ha
validita' la limitazione che il numero dei membri  cooptati  nel  suo
insieme non deve superare un sesto dei membri eletti. 
 
                                § 49. 
                           Doveri generali 
 
    1. L'esecutivo locale e' l'organo, attraverso il quale la sezione
forma la propria volonta' politica. 
    2. Esso ha i seguenti compiti generali: 
    a) sollevare, in applicazione  dei  principi  di  solidarieta'  e
sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali  e
ambientali  del  luogo  e  risolverli   autonomamente,   per   quanto
possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle  proprie
possibilita', oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti; 
    b) influire attivamente sulle vicende politiche a livello  locale
e comunale; 
    c) sostenere la formazione permanente politica ed etnopolitica. 
 
                                § 50. 
                          Compiti specifici 
 
    L'esecutivo locale inoltre riveste i seguenti compiti specifici: 
    a) elezione e rimozione del presidente e/o del suo vice; 
    b) cooptazione di iscritti nell'esecutivo; 
    c) nomina di referenti per le diverse materie; 
    d) elezione dei delegati per l'esecutivo circondariale e  per  il
congresso nonche' nomina dei delegati per l'esecutivo provinciale del
Partito; 
    e) tempestiva informazione degli iscritti della sezione; 
    f) presentazione  della  lista  dei  candidati  per  le  elezioni
comunali  e  del  sindaco   secondo   le   direttive   dell'esecutivo
provinciale; 
    g)   votazione   della   proposta   relativa   alla    formazione
dell'amministrazione comunale come anche delle eventuali sostituzioni
secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera a); 
    h) proposte per le candidature per gli organi del Partito  e  per
elezioni politiche a tutti i livelli; 
    i) presentazione  di  proposte  per  la  copertura  di  posizioni
amministrative locali in cooperazione e con votazione  comune  con  i
consiglieri SVP; 
    j) reclutamento di iscritti e raccolta delle quote associative; a
tale riguardo i membri dell'esecutivo di sezione hanno il diritto  di
visionare la lista degli iscritti della propria sezione; 
    k)  nomina   dei   rappresentanti   dell'esecutivo   di   sezione
nell'esecutivo di coordinamento. 
 
                                § 51. 
                            Sedute comuni 
 
    1. Di norma prima di  ogni  riunione  del  consiglio  comunale  e
comunque su proposta dell'esecutivo e degli esecutivi  delle  sezioni
ha  luogo  una  riunione  comune  del  gruppo  SVP   nel   comune   e
dell'esecutivo di sezione rispett. dell'esecutivo di coordinamento. 
    2. Nei casi alle lettere f), g), i) del  paragrafo  precedente  e
comunque sempre quando appare necessario, gli esecutivi delle sezioni
di un comune si riuniscono in seduta comune. 
    3. Nel caso previsto alla lettera i) del precedente  paragrafo  e
comunque in tutti i casi in cui gli esecutivi di sezione lo ritengano
opportuno, vanno invitati a prendere parte alle riunioni con  diritto
di voto anche i consiglieri comunali. 
    4. Su proposta del presidente di sezione, del sindaco SVP  o  del
vicesindaco SVP deve essere convocata una seduta comune tra il gruppo
SVP  nel  consiglio  comunale  e  l'esecutivo  di  sezione   rispett.
l'esecutivo di coordinamento. 
    5. Tale riunione in comune deve tenersi sempre quando nel  comune
si trovano all'ordine del giorno temi politici di principio  e  altre
questioni importanti, in modo da poter deliberare e votare in merito. 
    6. Gli esecutivi di sezione  decidono  in  sedute  comuni  con  i
propri diritti di voto, i consiglieri comunali dispongono di  diritto
di voto individuale. 
 
                                § 52. 
                      Convocazione delle sedute 
 
    1.  La  prima  seduta  dell'esecutivo  di  sezione  deve   essere
convocata entro trenta giorni  della  sua  elezione,  dal  presidente
facente funzione o, in sostituzione, dal presidente  del  circondario
di appartenenza. 
    2. A parte cio', il presidente di sezione  convoca  una  riunione
dell'esecutivo di sezione almeno quattro volte l'anno. 
    3. Di tutte le riunioni e manifestazioni della sezione locale  il
presidente del circondario va informato in tempo utile. 
 
                                § 53. 
                           Diritti di voto 
 
    A ciascuna sezione spetta, per un numero di iscritti tra ventisei
e cinquanta, che hanno pagato la quota associativa annua, un  diritto
di voto, e un ulteriore diritto di voto per altri 50 iscritti  oppure
frazione sopra i ventuicinque iscritti. 
 
                                § 54. 
                  Ripartizione dei diritti di voto 
 
    1. Su proposta di un membro dell'esecutivo di sezione, i  diritti
di voto devono essere ripartiti  in  modo  adeguato  tra  le  diverse
correnti che sono presenti nell'esecutivo e chiedono diritto di voto. 
    2. Nella ripartizione dei  diritti  di  voto,  frazioni  di  voti
vengono arrotondati a seconda che  la  percentuale  sia  superiore  o
inferiore a 0,5. Frazioni  che  sono  esattamente  dello  0,5,  vanno
attribuite alla corrente piu' debole. 
 
                                § 55. 
                             I delegati 
 
    1. L'esecutivo di sezione puo' incaricare, per  ciascuno  diritto
di voto, un delegato, oppure puo' concentrare piu' o tutti i  diritti
di voto della sezione su persona singola. 
    2. Tutti  i  delegati  devono  essere  membri  dell'esecutivo  di
sezione. 
    3. Primo delegato e' sempre il presidente di  sezione,  al  quale
spetta in ogni caso il primo diritto di voto, se  la  sezione  locale
dispone di almeno tre diritti di voto. 
    4. La nomina dei delegati per votazioni, elezione e primarie deve
avvenire entro dieci giorni prima della rispettiva riunione. Se  cio'
non dovesse succedere, e se un membro dell'esecutivo di sezione entro
i cinque giorni  successivi  dovesse  inoltrare  un  reclamo  scritto
presso la direzione circondariale, da inviare per conoscenza anche al
presidente della sezione, la sezione perde i diritti di voto,  se  la
delega  non  viene  recuperata  primo  dell'inizio  della  rispettiva
assemblea. 
 
                   4. L'esecutivo di coordinamento 
 
                                § 56. 
                               Compiti 
 
    1. Nei comuni con tre o piu' sezioni locali viene  costituito  un
esecutivo di coordinamento per trattare temi di interesse comune. 
    2. La  direzione  circondariale  va  informata  della  formazione
dell'esecutivo di coordinamento. 
    3.  L'esecutivo  di  coordinamento  detiene  la   responsabilita'
politica a  livello  comunale.  Per  inciso  esso  assume  i  compiti
elencati alle lettere f), g), h) e i) del paragrafo 50  e  i  compiti
dell'esecutivo di sezione di cui al paragrafo 51. 
 
                                § 57. 
                            Composizione 
 
    L'esecutivo di coordinamento e' composto da: 
    a) i presidenti di sezione; 
    b) un rappresentante degli esecutivi per ogni cinque  diritti  di
voto o frazioni di oltre due diritti di voto di ciascuna sezione.  Se
un esecutivo di sezione, in base ai  propri  diritti  di  voto,  puo'
inviare due o piu' rappresentanti nell'esecutivo di coordinamento, il
secondo rappresentante deve appartenere all'altro  sesso.  Il  numero
dei rappresentanti e' fissato annualmente entro il 31 maggio in  base
ai diritti di voto assegnati; 
    c) il mandatario SVP di rango piu' alto nel  comune;  a  Bolzano,
Merano e Laives dai rappresentanti di  queste  citta'  nell'esecutivo
provinciale; 
    d) il presidente dell'esecutivo di coordinamento della  gioventu'
di Partito oppure un rappresentante giovanile nominato dai  referenti
giovani nel comune; 
    e) il presidente dei seniores nonche' i presidenti  degli  organi
delle parti sociali a  livello  comunale  oppure,  se  in  un  comune
esistono piu' esecutivi dei seniores o delle parti sociali,  uno  dei
presidenti di tali organi nominato da essi; 
    f) il presidente del gruppo consiliare SVP in consiglio comunale. 
 
                                § 58. 
                             Presidenza 
 
    Nella prima riunione dell'esecutivo di coordinamento oppure nella
prima riunione dopo la scadenza della carica del presidente  uscente,
i membri eleggono tra di loro il nuovo presidente e il suo sostituto. 
    In caso di dimissione del presidente secondo il paragrafo  59  la
riunione viene convocata dal sostituto.  Se  viene  a  mancare  anche
questo secondo il paragrafo  59,  la  riunione  viene  convocata  dal
presidente della sezione con il maggior numero di iscritti. 
 
                                § 59. 
                       Fine dell'appartenenza 
 
    L'appartenenza all'esecutivo  di  coordinamento  termina  con  la
scadenza della carica che era alla base dell'appartenenza. 
 
                          B) Il circondario 
 
                       1. Condizioni generali 
 
                                § 60. 
                    Articolazione dei circondari 
 
    1. Il Sudtirolo viene suddiviso nei seguenti circondari: 
    a) Bolzano (comuni di: Andriano, Bolzano, Nova Ponente,  Appiano,
San Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina,  Vadena,
Renon, Sarentino, S. Cristiana, Ortisei, Terlano, Tires,  Fie',  Nova
Levante, Selva di Val Gardena); 
    b) Bressanone (comuni: Barbiano,  Bressanone,  Velturno,  Chiusa,
Lajon, Luson, Rio Molini,  Naz-Sciaves,  Rodengo,  Varna,  Villandro,
Funes, Vandoies, Ponte Gardena); 
    c) Burgraviato (comuni: Lagundo,  Postal,  Gargazzone,  Avelengo,
Cunes, Lana, Lauregno, Marlengo, Merano, Moso i. P., Nalles, Naturno,
Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, Scena, S. Felice, S. Leonardo,  S.
Martino i. P., S. Pancrazio, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Verano); 
    d) Val Pusteria (comuni: Badia, Valle Aurina,  Brunico,  Corvara,
Marebbe, Gais, Casies, San Candido, Chienes, Rio Molini,  Villabassa,
Valdaora, Perca,  Falzes,  Braies,  Predoi,  Rasun-Anterselva,  Campo
Tures, Sesto, S. Lorenzo, S. Martino  in  Badia,  Terento,  Dobbiaco,
Monguelfo, La Villa); 
    e) Alta Valle Isarco (comuni: Brennero,  Fortezza,  Campo  Trens,
Val di Vizze, Racines, Vipiteno); 
    f)  Bassa  Atesina  (comuni:  Aldino,  Anterivo,  Ora,  Bronzolo,
Cortaccia,  Cortina  all'Adige,  Magre',  Montagna,  Egna,   Salorno,
Termeno, Trodena); 
    g) Val  Venosta  (comuni:  Glorenza,  Curon,  Castelbello,  Lasa,
Laces, Malles, Martello,  Prato  allo  Stelvio,  Silandro,  Sluderno,
Senales, Stelvio, Tubre). 
    2. L'esecutivo provinciale del Partito puo',  in  accordo  con  i
rispettivi  esecutivi  delle  sezioni  locali  e  con  i   circondari
interessati, modificare il numero e l'articolazione dei circondari. 
 
                                § 61. 
                       Organi del circondario 
 
    Gli organi del circondario sono: 
    a) il presidente del circondario; 
    b) l'esecutivo circondariale; 
    c) la direzione circondariale. 
 
                  2. Il presidente del circondario 
 
                                § 62. 
                               Compiti 
 
    1.  Il  presidente  del  circondario  rappresenta  la   SVP   del
circondario e  il  circondario  nell'esecutivo  provinciale  e  nella
direzione provinciale. 
    2. Egli porta la responsabilita' per l'attuazione delle  delibere
e per l'attivita' della direzione e dell'esecutivo circondariale. 
    3.  Egli  convoca  la  direzione  circondariale   e   l'esecutivo
circondariale e li presiede. 
 
                                § 63. 
                              La nomina 
 
    1. Il presidente del  circondario  e  il  suo  sostituto  vengono
eletti in base ai diritti di voto dai presidenti  di  sezione  e  dai
delegati degli esecutivi di sezione del circondario, in due  elezioni
separate, con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti. 
    2. Il presidente del circondario e il  suo  sostituto  dovrebbero
essere membri di un esecutivo di sezione del circondario. 
 
                                § 64. 
                       Ufficio del circondario 
 
    Il presidente del circondario dispone del personale  dell'ufficio
circondariale nella misura  in  cui  e'  necessario  per  l'attivita'
autonoma del circondario. 
 
                                § 65. 
                  Partecipazione e diritto di voto 
 
    1. Il presidente del circondario ha il diritto di  partecipare  a
tutte le sedute degli organi di Partito a livello locale, comunale  e
circondariale. 
    2. Egli ha diritto di partecipazione  e  di  voto  in  tutti  gli
organi del Partito a livello del circondario. 
    3. L'esecutivo circondariale 
 
                                § 66. 
                            Composizione 
 
    L'esecutivo circondariale e' composto da: 
    a) presidenti delle sezioni; 
    b) delegati delle sezioni del circondario; 
    c) membri della direzione circondariale; 
    d) referenti femminili dei circondari; 
    e) referenti giovanili dei circondari; 
    f) presidenti seniores dei circondari; 
    g) presidenti circondari degli organi delle parti sociali; 
    h) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni 
    i) sindaci e vicesindaci SVP del circondario. 
 
                                § 67. 
                           Diritti di voto 
 
    Ciascun membro dell'esecutivo del circondario dispone di un  solo
diritto di voto, eccetto i delegati degli esecutivi delle sezioni che
possono avere anche piu' diritti di voto. 
 
                                § 68. 
                              Riunioni 
 
    1. Anche  i  presidenti  e  vicepresidenti  delle  sezioni  vanno
invitati per iscritto a prendere parte alle riunioni. 
    2. Inoltre, di  ciascuna  riunione  deve  essere  tempestivamente
informato il presidente del Partito. 
 
                                § 69. 
                  Decisioni concernenti le persone 
 
    In relazione alle votazioni e le decisioni concernenti le persone
nell'esecutivo del circondario, tutti i  membri  degli  esecutivi  di
sezione vanno informati dai presidenti sulle relative proposte  entro
i termini prescritti. 
 
                                § 70. 
                          Compiti generici 
 
    1. L'esecutivo del circondario  e'  l'organo  nel  quale  vengono
formulate le decisioni politiche a livello circondariale. 
    2. Esso ha i seguenti compiti: 
    a) sollevare, in applicazione dei principi  di  solidarieta'  und
sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali  e
ambientali del circondario e  risolverli  autonomamente,  per  quanto
possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle  proprie
prerogative, oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti; 
    b) gestire attivamente la politica a livello del circondario; 
    c) elaborare dei pareri su progetti di grande importanza  per  il
circondario. 
 
                                § 71. 
                          Compiti speciali 
 
    L'esecutivo del circondario deve inoltre  adempiere  ai  seguenti
compiti speciali: 
    a) elezione o rimozione del presidente e del vicepresidente; 
    b)  presentazione  delle  proposte  per  le  candidature  per  il
Parlamento, il Parlamento europeo e il consiglio provinciale; 
    c) elezione dei membri della direzione del circondario; 
    d) elezione dei rappresentanti del  circondario  per  l'esecutivo
provinciale; 
    e) presentazione all'esecutivo  provinciale  delle  proposte  per
l'elezione del presidente del Partito e dei vicepresidenti. 
 
                    4. Direzione del circondario 
 
                                § 72. 
                            Composizione 
 
    La direzione del circondario e' composta da: 
    a) presidente e vicepresidente; 
    b) da cinque a sette membri da scegliere mediante votazione; 
    c)  presidenti  circondariali  del   movimento   femminile,   del
movimento giovanile, dei seniores e delle parti sociali; 
    d) sindaco SVP e/o vicesindaco del capoluogo del circondario; 
    e)  presidenti  delle  comunita'  di  valle  che  sono   iscritti
dell'SVP; 
    f)  membri  eletti  e   membri   di   diritto   del   circondario
nell'esecutivo provinciale; 
    g) presidenti circondariali degli organi consultivi. 
 
                                § 73. 
                   Elezione dei membri da eleggere 
 
    1. I cinque/sette  membri  della  direzione  del  circondario  da
eleggere  vengono  eletti  nella  stessa  riunione,   con   votazione
separata,  nella  quale   vengono   eletti   il   presidente   e   il
vicepresidente. 
    2. La votazione viene effettuata dai presidenti di sezione e  dai
delegati degli esecutivi delle sezioni. 
 
                                § 74. 
                               Compiti 
 
    1. La direzione del circondario delibera e decide in merito  alle
correnti questioni politiche e organizzative del circondario. 
    2. Essa prepara le riunioni dell'esecutivo del circondario. 
    3. La direzione del circondario ha il compito  di  presentare  le
proposte contenenti le candidature  per  la  copertura  di  posizioni
amministrative pubbliche a livello di circondario. 
    4. Si fa carico inoltre dei  compiti  ad  essa  attribuiti  dallo
statuto. 
 
                                § 75. 
                              Riunioni 
 
    Alle riunioni della direzione circondariale il presidente  invita
anche i mandatari nel  Parlamento  e  nel  Parlamento  europeo  della
circoscrizione. 
    5. I rappresentanti del  circondario  nell'esecutivo  provinciale
del Partito. 
 
                                § 76. 
                           Norme generali 
 
    a) I rappresentanti del  circondario  nell'esecutivo  provinciale
vengono  eletti  dopo  la  scadenza   della   carica   dell'esecutivo
provinciale. 
    b) Per 1.500 iscritti al Partito o frazioni di oltre 750 iscritti
e' previsto un rappresentante nell'esecutivo provinciale.  Il  numero
dei delegati e' stabilito in base al  numero  degli  iscritti  al  31
maggio di ogni anno e rimane invariato per la durata della carica. 
    c) L'elezione viene effettuata dai presidenti di  sezione  e  dai
delegati delle sezioni. 
    d) La direzione del Partito stabilisce la data dell'elezione  nel
circondario almeno trenta giorni prima della sua effettuazione. 
 
                 C. Gli organi a livello provinciale 
 
                     1. Il congresso provinciale 
 
                                § 77. 
                            Composizione 
 
    1. Il congresso provinciale e' il  massimo  organo  politico  del
Partito. 
    2. Esso e' composto da: 
    a) membri con diritto di voto; 
    b) ospiti. 
 
                                § 78. 
                     Membri con diritto di voto 
 
    Membri con diritto di voto sono: 
    a) i presidenti di sezione e i delegati delle sezioni; 
    b) i membri dell'esecutivo provinciale; 
    c) i membri della direzione provinciale del movimento  femminile,
se non dispongono gia' di un diritto di voto personale; 
    d) i membri della direzione provinciale del movimento  giovanile,
se non dispongono gia' di un diritto di voto personale; 
    e) i membri degli esecutivi provinciali degli organi delle  parti
sociale nonche' i membri dell'esecutivo provinciale seniores, se  non
dispongono gia' di un diritto di voto personale. 
 
                                § 79. 
                             O s p i t i 
 
    Vengono invitati al congresso in qualita' di ospiti: 
    a) i membri onorari della «Südtiroler Volkspartei»; 
    b) i membri sostenitori e gli ospiti d'onore; 
    c) i membri delle direzioni circondariali; 
    d) i membri degli organi consultivi a livello  di  circondario  e
provinciale; 
    e) i  presidenti  delle  comunita'  di  valle  e  i  sindaci  che
appartengono alla «Südtiroler Volkspartei». 
 
                                § 80. 
                               Compiti 
 
    Fanno parte in particolare dei compiti del congresso: 
    a) approvazione e modifica del programma del Partito; 
    b) approvazione e modifica dello statuto del Partito; 
    c) decisioni politiche di principio; 
    d) approvazione dell'operato degli organi provinciali; 
    e) elezione e rimozione del presidente e dei vicepresidenti; 
    f) decisione sullo scioglimento del Partito. 
 
                                § 81. 
                          Delega di compiti 
 
    Il congresso puo' delegare taluni compiti di cui al paragrafo 80,
lettera c), all'esecutivo provinciale. 
 
                                § 82. 
          Convocazione del congresso provinciale ordinario 
 
    1. Il congresso ordinario viene  di  norma  convocato  una  volta
l'anno, per chiedere agli organi provinciali  di  rendere  conto  del
proprio operato nell'anno decorso e per rilasciare delle direttive. 
    2. La convocazione viene effettuata dal presidente o, in caso  di
impedimento dello stesso, da un vicepresidente. 
 
                                § 83. 
              Convocazione del congresso straordinario 
 
    1. Il presidente puo', se lo ritiene necessario, convocare  anche
un congresso straordinario. 
    2. Il congresso deve anche essere  convocato,  se  la  meta'  dei
membri dell'esecutivo provinciale lo richiede adducendone il motivo e
indicando l'ordine del giorno. 
 
                                § 84. 
                     Svolgimento dell'assemblea 
 
    Il congresso si svolge  secondo  il  regolamento  proposto  dalla
direzione del Partito e  approvato  dall'esecutivo  del  Partito  con
maggioranza dei due terzi. 
 
                                § 85. 
                              Delibere 
 
    Il congresso delibera con maggioranza  semplice  dei  diritti  di
voto presenti, eccetto quanto previsto  alle  lettere  a)  e  b)  del
paqragrafo 80 e al  punto  2  del  paragrafo  172,  casi  in  cui  e'
richiesta la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti. 
 
             2. La conferenza dei presidenti di sezione 
 
                                § 86. 
                      Convocazione e presidenza 
 
    Il presidente del Partito convoca la  conferenza  dei  presidenti
delle sezioni almeno una volta l'anno e la presiede. 
 
                                § 87. 
                            Composizione 
 
    La conferenza dei presidenti di sezione e' composta  da  tutti  i
presidenti  di   sezione,   il   presidente   provinciale,   i   suoi
vicepresidenti,  i  presidenti  dei  circondari  e   dal   segretario
provinciale che e' responsabile della verbalizzazione. 
 
                                § 88. 
                               Compiti 
 
    La conferenza dei  presidenti  di  sezione  adempie  ai  seguenti
compiti: 
    a) consultazione nelle questioni organizzative; 
    b) consultazione sui temi che vengono presentati alla  conferenza
su proposta del presidente o della direzione provinciale del Partito; 
    c) prese di  posizione  su  temi  di  rilievo  politico  che  poi
confluiranno nelle decisioni degli organi di livello superiore. 
 
               3. L'esecutivo provinciale del Partito 
 
                                § 89. 
                            Composizione 
 
    L'esecutivo provinciale del  Partito  e'  composto  dai  seguenti
membri con voto deliberante: 
    a) i membri della direzione provinciale; 
    b) i mandatari nel consiglio  provinciale,  nel  Parlamento,  nel
Parlamento europeo, che dal giorno della loro  elezione  sono  membri
dell'esecutivo del Partito, nonche' gli assessori  provinciali  della
«Südtiroler Volkspartei»; 
    c) i delegati eletti dei circondari; 
    d) i due presidenti dei comprensori ladini di  Val  Badia  e  Val
Gardena con in piu' un rappresentante  per  ciascuno  di  questi  due
comprensori; 
    e) un rappresentante delle citta' di Bolzano, Merano e Laives, da
eleggere dai rispettivi esecutivi di coordinamento; 
    f) un rappresentante accessorio della Bassa Atesina; 
    g) le vicepresidenti del movimento provinciale femminile; 
    h) i vicepresidenti del movimento provinciale giovanile; 
    i) le referenti femminili dei circondari; 
    j) i referenti giovanili dei circondari; 
    k) il vicepresidente dell'organizzazione provinciale seniores; 
    l) i presidenti delle organizzazioni seniores circondariali; 
    m) altri due rappresentanti degli organi delle parti sociali. 
 
                                § 90. 
                               Compiti 
 
    L'esecutivo provinciale del Partito adempie ai seguenti impegni: 
    a) preparazione del congresso; 
    b)  deliberare  su  tutte   le   questioni   politiche   relative
all'attuazione  del  programma  di  Partito,  per  quanto  non  siano
espressamente riservate al congresso provinciale; 
    c) presentazione delle liste dei  candidati  per  l'elezione  del
presidente e dei suoi vicepresidenti di Partito; 
    d) elezione del segretario provinciale su proposta del presidente
del Partito; 
    e) presentazione della lista  dei  candidati  definitiva  per  il
Parlamento, il Parlamento europeo e il consiglio provinciale; 
    f) deliberare le precisazioni e le direttive e, se necessario, un
ordinamento elettorale apposito per le elezioni  interne  a  tutti  i
livelli; 
    g) deliberare le  direttive  e,  se  necessario,  un  ordinamento
elettorale apposito per elezioni politiche a tutti i livelli; 
    h) nominare i candidati per le funzioni  a  livello  provinciale,
regionale, statale ed europeo; 
    i) nominare la commissione arbitrale; 
    j) deliberare il regolamento proprio nonche' quelli del congresso
provinciale, del movimento femminile, del  movimento  giovanile,  dei
seniores, degli organi delle parti sociali, degli  organi  consultivi
nonche' tutti gli altri regolamenti interni del Partito; 
    k) deliberare il codice d'onore; 
    l) nominare i revisori dei conti. 
 
                                § 91. 
                      Convocazione e presidenza 
 
    L'esecutivo provinciale del Partito viene  convocato  almeno  due
volte l'anno, in intervalli possibilmente  regolari,  dal  presidente
oppure su istanza della meta' dei membri della direzione  provinciale
del Partito. 
 
                                § 92. 
                              Delibere 
 
    Le delibere dell'esecutivo provinciale del Partito vengono  prese
a maggioranza semplice dei membri  presenti,  eccetto  l'approvazione
del  regolamento   del   congresso   provinciale   e   dell'esecutivo
provinciale del Partito che vanno approvati con maggioranza  dei  due
terzi dei membri presenti. 
 
           4. La conferenza dei presidenti di circondario 
 
                                § 93. 
                            Composizione 
 
    1. La conferenza dei presidenti di  circondario  e'  composta  di
tutti presidenti dei circondari. 
    2. Se nella conferenza  dei  presidenti  di  circondario  vengono
trattate  questioni  ladine,   viene   invitato   il   vicepresidente
provinciale ladino. 
 
                                § 94. 
                               Compiti 
 
    La conferenza dei presidenti circondariali ha i seguenti compiti: 
    a) consulenza nelle questioni dello statuto; 
    b) consulenza nelle questioni organizzative; 
    c) consulenza del presidente di Partito in genere. 
 
                                § 95. 
               Portavoce dei presidenti di circondario 
 
    1. La conferenza dei presidenti di circondario  elegge  ogni  tre
anni al proprio interno il portavoce e il suo vicepresidente. 
    2. Il portavoce  rappresenta  i  presidenti  di  circondario  nel
presidio del Partito. 
 
                     5. La direzione del Partito 
 
                                § 96. 
                            Composizione 
 
    La direzione del Partito e' composta di: 
    a) presidente del Partito; 
    b) vicepresidenti del Partito; 
    c) presidente onorario; 
    d) segretario provinciale; 
    e) presidente della giunta provinciale; 
    f) presidente del gruppo nella Camera dei deputati; 
    g) presidente del gruppo nel Senato; 
    h) deputato al Parlamento europeo; 
    i) capigruppo nel consiglio provinciale, 
    j) capigruppo del consiglio regionale; 
    k) presidenti dei circondari; 
    l)   rappresentante   dei   ladini   eletto   dall'esecutivo   di
collegamento ladino; 
    m) referente del movimento giovanile; 
    n) referente provinciale del movimento femminile; 
    o) presidente provinciale dei seniores; 
    p) presidente provinciale degli organi delle parti sociali; 
    q) presidente degli organi consultivi provinciali; 
    r) mandatario di rango piu' alto  nel  consiglio  comunale  della
citta' di Bolzano. 
    s) membri SVP della giunta provinciale. 
 
                                § 97. 
                               Compiti 
 
    I compiti della direzione del Partito sono: 
    a) consulenza e deliberazione in tutte le questioni politiche  di
rilievo, se non sono riservate ad altro organo; 
    b) interpretazione del programma di Partito, dello statuto e  dei
regolamenti in casi di dubbio; 
    c) preparazione delle riunioni dell'esecutivo del Partito; 
    d) approvazione del  bilancio  di  previsione  e  del  rendiconto
annuo. 
    e) decisione sull'esclusione dal Partito e  sull'applicazione  di
sanzioni in caso di fatti che intaccano il buon nome del Partito. 
 
                                § 98. 
                          Delega di compiti 
 
    La direzione del Partito puo' delegare propri compiti al presidio
del Partito. 
 
                                § 99. 
                            Convocazione 
 
    1. La direzione del Partito viene convocata  dal  presidente  del
Partito almeno una volta al mese. 
    2. La direzione del Partito si riunisce almeno due  volte  l'anno
in seduta comune  con  i  gruppi  del  consiglio  provinciale  e  del
consiglio regionale. 
 
                   6. Il presidio (la presidenza) 
 
                               § 100. 
                            Composizione 
 
    Il presidio e' composto dei seguenti membri: 
    a) il presidente del Partito; 
    b) i vicepresidenti del Partito; 
    c) il segretario provinciale; 
    d) il presidente della giunta provinciale; 
    e) il portavoce dei presidenti circondariali; 
    f) il capogruppo in consiglio provinciale; 
    g) il capogruppo in consiglio regionale; 
    h) il capogruppo nella Camera dei deputati; 
    i) il capogruppo nel Senato; 
    j) il parlamentare europeo. 
 
                               § 101. 
                               Compiti 
 
    Sono compiti del presidio: 
    a) trattare e deliberare delle questioni correnti  organizzative,
politiche e tecnico-amministrative; 
    b) deliberare sugli argomenti delegati da parte  della  direzione
del Partito. 
 
                               § 102. 
                            Convocazione 
 
    1. La convocazione delle riunioni del presidio avviene  da  parte
del presidente del Partito. 
    2. Il presidio va convocato in casi di necessita'. 
 
           7. Il presidente del Partito e i vicepresidenti 
 
                               § 103. 
                               Compiti 
 
    Il presidente del Partito  e'  l'organo  esecutivo  e  detiene  i
seguenti compiti: 
    a) dirige il Partito e garantisce  che  l'equilibrio  democratico
tra le diverse correnti si possa liberamente sviluppare; 
    b) rappresenta il Partito verso l'esterno; 
    c) cura la convocazione  degli  organi  centrali,  ne  assume  la
presidenza, dirige le sue attivita' e  vigila  sull'attuazione  delle
sue delibere; 
    d) presenta la relazione annuale al congresso provinciale; 
    e) ha seggio e diritto di voto, secondo il paragrafo 16,  lettera
b) nelle sedute dei gruppi in consiglio provinciale, regionale e  del
Parlamento; 
    f) ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni degli  organi
di Partito  a  livello  provinciale,  circondariale,  comunale  e  di
sezione; 
    g) ha seggio e diritto di voto in  tutti  gli  organi  a  livello
provinciale. 
 
                               § 104. 
                           Responsabilita' 
 
    Delle sue attivita' il presidente del Partito deve rendere  conto
agli organi collegiali del Partito a livello provinciale. 
 
                               § 105. 
                           Vicepresidenti 
 
    1.  Il  presidente  del   Partito   viene   affiancato   da   tre
vicepresidenti, di cui uno deve essere ladino. 
    2. Il vicepresidente ladino e' il primo sostituto del presidente,
se questi non e' egli stesso un ladino. 
    3. Il presidente del  Partito  puo'  delegare  ai  vicepresidenti
diversi compiti e materie. 
 
                               § 106. 
            Elezione del presidente e dei vicepresidenti 
 
    Il presidente e due vicepresidenti vengono eletti  dal  congresso
ordinario del Partito. 
    Il vicepresidente ladino viene eletto secondo  il  paragrafo  25,
punto 2, e confermato dal congresso provinciale. 
 
                               § 107. 
                       Regolamento elettorale 
 
    L'elezione  del  presidente  e  dei  vicepresidenti  avviene   in
quest'ordine e in due votazioni separate. 
 
                               § 108. 
                     Presentazione dei candidati 
 
    1. I candidati per la carica di presidente del Partito  e  per  i
vicepresidenti elettivi vengono presentati dall'esecutivo provinciale
del Partito in seguito alle  proposte  degli  esecutivi  di  sezione,
degli esecutivi dei  circondari  e  delle  organizzazioni  a  livello
provinciale. 
    2. Fino alle ore 18 del quindicesimo giorno prima  del  congresso
provinciale possono essere presentate le candidature per la carica di
presidente da almeno il due per cento  degli  iscritti  e  da  almeno
l'uno per cento degli iscritti per i vicepresidenti, e tali candidati
devono essere messi in lista. 
    3. I candidati che non vengono eletti nella carica di presidente,
possono candidare per le cariche di vicepresidenti. 
 
                    8. Il Segretario provinciale 
 
                               § 109. 
                               Compiti 
 
    Il segretario provinciale e'  l'organo  esecutivo  e  possiede  i
seguenti compiti: 
    a) d'intesa con il presidente o la  direzione  del  Partito  egli
cura l'organizzazione politica, l'attuazione delle direttive e  delle
delibere degli organi del Partito e l'osservanza dello statuto; 
    b) ha in particolare il compito di coordinare il contatto tra gli
elettori, tra gli organi del Partito e i  mandatari  politici  ed  in
special modo di sostenere le sezioni locali nella loro attivita'; 
    c) d'intesa con il presidente  egli  prepara  le  riunioni  degli
organi a livello provinciale e ne cura, a  seconda  delle  rispettive
delibere, il protocollo e le annotazioni; 
    d) dirige la segreteria provinciale; 
    e) dirige il personale del Partito, che egli  assume  e  licenzia
d'intesa  con  il   presidente   politico   del   Partito,   con   le
organizzazioni come anche con i presidenti di circondario in carica; 
    f) partecipa di diritto a tutte le riunioni di Partito a  livello
provinciale, circondariale, comunale e locale; 
    g) mette a punto il bilancio di previsione e il rendiconto  annuo
per la direzione del Partito e porta la responsabilita' per  l'intera
amministrazione,  gestione  finanziaria  e   organizzazione   interna
d'accordo con il presidente del Partito. 
 
                               § 110. 
                    Nomina e durata della carica 
 
    1.  Il  segretario  provinciale   viene   eletto   dall'esecutivo
provinciale su proposta del presidente del Partito. 
    2. La sua durata in carica e' di quattro anni. 
 
                          D) Organizzazioni 
 
                                §111. 
                Norme generali per le organizzazioni 
 
    La «Südtiroler Volkspartei» sostiene le organizzazioni nelle loro
attivita'  e  a  tale  scopo  mette  a  loro  disposizione  i   mezzi
finanziari. 
 
                               § 112. 
                              Le donne 
 
    1. La «Südtiroler Volkspartei» riconosce la parita'  tra  uomo  e
donna come inalienabile valore di fondo della societa'. 
    2. Propugna la partnership nella famiglia e si impegna  a  favore
della  donna  e  della  comunita',  per  la  vera  uguaglianza  nella
professione, nella societa' e nella vita pubblica. 
    3. La «Südtiroler Volkspartei» percio'  sostiene  il  lavoro  del
movimento femminile. 
    4. L'attivita' del  movimento  femminile  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo del Partito. 
 
                               § 113. 
                              I giovani 
 
    1. Tutti gli iscritti al  Partito,  fino  al  raggiungimento  del
trentesimo anno di eta', fanno parte della  Giovane  generazione.  Il
limite di eta' per i  funzionari  giovanili  viene  disciplinato  dal
regolamento della Giovane generazione. 
    2. La «Südtiroler  Volkspartei»  considera  tra  i  suoi  impegni
speciali quello del sostegno politico alla gioventu'. 
    3. Per questa ragione la  «Südtiroler  Volkspartei»  sostiene  il
movimento «Giovane generazione nell'SVP (JG)». 
    4. Se nel gruppo SVP in consiglio provinciale e  nei  gruppi  SVP
nei consigli comunali non sono presenti dei membri di eta'  inferiore
ai trentacinque anni, il presidente JG del rispettivo  livello  viene
invitato, quando l'ordine del giorno  comprende  temi  concernenti  i
giovani. 
    5. L'attivita' della Giovane generazione  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. 
 
                               § 114. 
                              Seniores 
 
    1. Tutti gli iscritti che hanno raggiunto il sessantesimo anno di
eta', fanno parte del movimento  seniores.  Il  limite  di  eta'  dei
funzionari invece  viene  stabilito  dal  regolamento  del  movimento
seniores SVP. 
    2. Fa parte dei compiti SVP cercare soluzioni  politiche  per  il
superamento  dei  problemi  delle  persone  anziane  e  sostenere   e
consolidare la comunita' solidale tra le generazioni. 
    3. Per tale ragione la SVP sostiene il movimento seniores SVP. 
    4. L'attivita'  del  movimento  seniores  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                    E) Organi delle parti sociali 
 
                               § 115. 
          Norme generali per gli organi delle parti sociali 
 
    1.  La  «Südtiroler  Volkspartei»   riconosce   e   sostiene   la
partnership sociale e approva norme particolari per gli organi  delle
parti sociali. 
    2. La «Südtiroler Volkspartei» mette a disposizione degli  organi
delle parti sociali i mezzi finanziari per la loro attivita'. 
 
                               § 116. 
                       I lavoratori nella SVP 
 
    1. Per cogliere le  iniziative  nell'ambito  politico  sociale  e
sottoporre delle proposte per  la  soluzione  dei  problemi  politico
sociali, la «Südtiroler Volkspartei»  sostiene  l'organizzazione  dei
«Lavoratori nella SVP». 
    2. L'attivita' di queste commissioni si  svolge  sulla  base  del
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                               § 117. 
                       Commissioni economiche 
 
    1. Per prendere iniziative sul  piano  economico  e  influire  in
particolare, mediante delle proposte  specifiche  agli  organi  della
«Südtiroler Volkspartei», a favore dell'economia, la SVP sostiene  le
«Commissioni economiche nella SVP». 
    2. L'attivita' di tali  commissioni  si  svolge  sulla  base  del
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                               § 118. 
                Commissioni per la politica agricola 
 
    1. Per prendere iniziative nel settore agricolo e  per  elaborare
delle proposte per la soluzione dei problemi dell'agricoltura, la SVP
sostiene le «Commissioni per la politica agricola nell'SVP». 
    2. L'attivita' di tali  commissioni  si  svolge  sulla  base  del
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                               § 119. 
                      Foro delle parti sociali 
 
    1.  I  rappresentanti  delle  tre  commissioni   sopra   indicate
costituiscono insieme il «Foro delle parti sociali». 
    2. E' compito di questo foro coordinare le  attivita'  in  comune
delle singole commissioni ed elaborare per la  direzione  provinciale
del Partito delle proposte di soluzioni per i problemi comuni a  piu'
settori. 
    3. L'attivita' del foro delle parti sociali si svolge sulla  base
del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. 
 
                        F) Organi consultivi 
 
                               § 120. 
         Commissioni SVP per Heimat, scuola, cultura e sport 
              Commissioni SVP per la politica comunale 
                     Commissioni ambientali SVP 
 
    1. La «Südtiroler Volkspartei»  approva  e  sostiene  gli  organi
consultivi. 
    2. L'attivita' degli  organi  consultivi  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. 
 
                               § 121. 
                            Costituzione 
 
    A livello provinciale, circondariale  e  comunale  nonche'  nelle
sezioni locali con piu'  di  400  iscritti,  da  parte  degli  organi
competenti  e  in  collaborazione  con   le   autorita'   competenti,
associazioni e organizzazioni, possono essere istituiti degli  organi
consultivi per i settori della scuola, della  cultura,  dello  sport,
dell'ambiente e della politica comunale. 
 
                               § 122. 
                               Compiti 
 
    1.  Gli  organi  consultivi  indicati  nel  paragrafo  precedente
possono  prendere  iniziative  nel  proprio  campo  e  sottoporre  ai
competenti organi del Partito delle  proposte  risolutive  che  vanno
dettagliatamente circoscritte e motivate. 
    2. Inoltre tutti gli organi del Partito possono  presentare  agli
organi  consultivi  determinate  questioni  per  essere  studiate,  e
chiedere a loro delle perizie. 
 
                      G) Commissioni consultive 
 
                               § 123. 
 
    La «Südtiroler Volkspartei» approva  e  sostiene  le  commissioni
consultive che vengono  insediate  con  delibera  dell'esecutivo  del
Partito e svolgono la  loro  attivita'  sulla  base  del  regolamento
approvato dall'esecutivo provinciale del Partito. 
 
                   V. NORME SPECIALI PER I LADINI 
 
                               § 124. 
                   Zone specifiche nei circondari 
                   della Val Punteria e di Bolzano 
 
    1. La Val  Badia  costituisce  all'interno  del  circondario  Val
Punteria, Gardena all'interno del circondario di Bolzano, una propria
zona. Gli esecutivi locali di  tali  zone  costituiscono  l'esecutivo
zonale ed eleggono al loro interno, in base ai diritti di voto  delle
sezioni locali, il rispettivo presidente territoriale e il suo  vice,
nonche'  il  rappresentante  di   questi   territori   nell'esecutivo
provinciale. 
    2.  I  presidenti  zonali  hanno  seggio  e   diritto   di   voto
nell'esecutivo provinciale. 
 
                               § 125. 
                  Vicepresidente provinciale ladino 
 
    Il vicepresidente ladino  viene  proposto  dai  presidenti  delle
sezioni ladine e dai delegati degli esecutivi di  sezione  in  seduta
comune sulla base dei diritti di voto,  e  confermato  dal  congresso
provinciale. 
 
                               § 126. 
                      Esecutivo di collegamento 
 
    1. Per trattare i  problemi  in  comune  e  per  consultazioni  e
deliberazioni su  questioni  politiche  rilevanti,  i  due  territori
ladini costituiscono un esecutivo di collegamento. 
    2. Fanno parte dell'esecutivo di collegamento: 
    a)  il  vicepresidente  ladino   provinciale   in   qualita'   di
presidente; 
    b) due presidenti di sezione e due sindaci SVP per  ciascuno  dei
due territori; 
    c) i membri ladini dell'esecutivo provinciale; 
    d) i rappresentanti ladini nelle organizzazioni  e  negli  organi
della «Südtiroler Volkspartei» a livello provinciale. 
 
                               § 127. 
                  Candidati propri per le elezioni 
 
    1. Nelle elezioni per il consiglio provinciale, per il Parlamento
e per il Parlamento europeo, i ladini hanno il  diritto  di  proporre
propri candidati. 
    2. Le proposte vengono elaborate dall'esecutivo di collegamento e
presentate in seduta comune di tutti gli esecutivi di sezione ladini,
sotto la presidenza del vicepresidente provinciale ladino, sulla base
dei relativi diritti di voto. 
    3. Le proposte presentate  vengono  quindi  inoltrate,  da  parte
dell'esecutivo  di  collegamento,   all'esecutivo   provinciale   del
Partito. 
 
                               § 128. 
                    Assessore provinciale ladino 
 
    I candidati per la carica di assessore  SVP  ladino,  scelti  per
chiamata esterna,  vengono  proposti  all'esecutivo  provinciale  del
Partito dai presidenti di sezione dei due territori ladini sulla base
dei diritti di voto delle rispettive sezioni locali e d'intesa con il
presidente della giunta provinciale secondo il paragrafo 25, punto 2,
lettera b). 
 
                               § 129. 
          Rappresentante ladino nella direzione del Partito 
 
    Oltre  al  vicepresidente  ladino,  ai  consiglieri  ladini   nel
consiglio provinciale e nella giunta  provinciale  un  rappresentante
nominato dall'esecutivo di collegamento ha seggio e diritto  di  voto
nella direzione del Partito. 
 
                            VI. MANDATARI 
 
                          1. Norme generali 
 
                               § 130. 
                             Definizione 
 
    Per mandatari ai  sensi  del  presente  statuto  si  intendono  i
consiglieri comunali, provinciali,  i  parlamentari,  i  parlamentari
europei nonche' i membri di governo a qualsiasi livello. 
 
                               § 131. 
                          Elezioni primarie 
 
    Tutti i candidati per le elezioni politiche a  qualunque  livello
possono essere individuati attraverso elezioni  primarie  secondo  il
paragrafo 90, lettere f) e g). 
    Per rafforzare la base e sostenere la partecipazione di tutti gli
iscritti, di norma, per la nomina  dei  candidati  di  punta  per  le
elezioni europee nonche' per  tutte  le  candidature  per  i  mandati
politici a qualunque livello che  non  vengono  determinati  mediante
voti di preferenza, vengono effettuate le elezioni primarie  tra  gli
iscritti. 
 
                               § 132. 
                         Campagna elettorale 
 
    Ciascun  candidato  e'  tenuto  a  gestire  la  propria  campagna
elettorale secondo le direttive e secondo il  regolamento  elettorale
del Partito, in modo da non recare danno ne' all'immagine del Partito
ne' agli altri candidati in lizza. 
 
   2. Presentazione candidati per Parlamento e Parlamento europeo 
 
                               § 133. 
                           Norme generali 
 
    L'esecutivo provinciale del Partito determina la lista definitiva
dei candidati e ne decide l'ordine di successione. 
 
                               § 134. 
                        Proposta di candidati 
 
    La presentazione  dei  candidati  per  il  Parlamento  e  per  il
Parlamento europeo viene decisa in base ad  un  apposito  regolamento
elettorale approvato dall'esecutivo provinciale del Partito ai  sensi
del paragrafo 90, lettera g). 
 
     3. Presentazione dei candidati per il consiglio provinciale 
 
                               § 135. 
                           Norme generali 
 
    1.  L'esecutivo  provinciale  del  Partito  determina  la   lista
definitiva dei candidati e ne decide l'ordine. 
    2. Per  l'elezione  del  consiglio  provinciale  di  norma  viene
presentata una lista composta dal massimo numero di candidati ammessi
dalla legge. 
    3. Sulla lista dei  candidati  almeno  uno  deve  appartenere  al
gruppo ladino. 
    4. I circondari determinano due terzi  dei  candidati,  mentre  i
restanti candidati vengono determinati in base al § 136, comma 5 e 6,
nonche' al § 137. 
 
                               § 136. 
                         Procedura di nomina 
 
    1. Ciascun  circondario  determina,  secondo  le  proposte  degli
esecutivi di sezione e i  rispettivi  diritti  di  voto,  i  2/3  dei
candidati che gli competono, in rapporto ai complessivi voti ottenuti
dalla SVP nelle ultime elezioni precedenti identiche. 
    2. I candidati del circondario possono essere  individuati  anche
mediante elezioni primarie tra gli iscritti in base al §  131,  comma
1. 
    3. I candidati individuati secondo i commi 1 e 2 sono  vincolanti
e vengono inseriti nella lista provinciale dei candidati. 
    4.  Possono  proporre  candidati  anche  le  associazioni  e   le
organizzazioni  che  pero'  non  sono  vincolanti   per   l'esecutivo
provinciale. 
    5.  Sono  inoltre  vincolanti  per  l'esecutivo  provinciale  due
candidati  proposti  dal  movimento  giovanile  in  base  a  elezioni
primarie.  Il  relativo  regolamento   elettorale   viene   approvato
dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del  movimento
giovanile ai sensi del paragrafo 90, lettera g). 
    6. Per i candidati non determinati secondo  i  commi  1,  2  e  5
dell'art. 137, il Presidente del Partito, d'accordo con il  candidato
di  punta  designato  e  con  la  Direzione  del  Partito,  sottopone
all'esecutivo provinciale una proposta complessiva incluso  l'ordine,
che deve essere approvata a maggioranza dei due  terzi  dagli  aventi
diritto al voto presenti. Se  la  proposta  complessiva  non  dovesse
ottenere la  maggioranza  richiesta,  i  candidati  vengono  nominati
dall'esecutivo provinciale sulla base del  §  25,  comma  1,  che  ne
stabilisce anche l'ordine. 
 
                               § 137. 
                   Presentazione candidati ladini 
 
    1.  I  candidati  ladini  vengono  proposti   dall'esecutivo   di
collegamento ai sensi del paragrafo 127, punti 2 e 3. 
    2. Se viene presentato un solo candidato, esso e' vincolante  per
l'esecutivo  provinciale.  Se  vi  sono  piu'  proposte,  allora   e'
vincolante per l'esecutivo provinciale il candidato che  ha  ottenuto
il maggior numero di voti. 
 
                               § 138. 
                          Comizi elettorali 
 
    Il piano di presenza dei candidati nei  comizi  elettorali  viene
deciso da una commissione insediata dalla direzione del  Partito;  la
commissione deve rispettare,  quanto  possibile,  le  proposte  degli
esecutivi di sezione. 
 
4. Doveri dei mandatari in provincia, Parlamento e Parlamento europeo 
 
                               § 139. 
                           Norme generali 
 
    1. L'elezione del mandatario richiede a  quest'ultimo  impegno  e
massimo senso di responsabilita'. 
    2. I mandatari sono tenuti a dedicarsi al mandato e di ridurre al
minimo un'eventuale attivita' professionale che non  deve  essere  in
contrasto con il mandato o ostacolarlo. 
 
                               § 140. 
                      Dichiarazione di impegno 
 
    I candidati, con l'accettazione del  mandato,  sottoscrivono  una
dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la disciplina di
Partito e di gruppo e le delibere del Partito. 
 
                               § 141. 
                        Contributi al Partito 
 
    I mandatari devolvono al Partito  una  parte  della  loro  dieta,
l'ammontare della quale viene fissata dalla  Direzione  del  Partito,
sentito il gruppo. 
 
                               § 142. 
                     Impegni politici di Partito 
 
    I mandatari devono stare a disposizione del Partito per riunioni,
assemblee civiche, appuntamenti con singoli elettori e supplenze e si
impegnano di tenere stretti contatti con le sezioni locali. 
    I mandatari si impegnano inoltre di  tener  conto  nelle  proprie
decisioni dei pareri espressi dai  competenti  organi  di  Partito  a
tutti i livelli. 
 
                               § 143. 
                     Appartenenza ai circondari 
 
    Ciascun mandatario puo' far parte di un solo circondario e  cioe'
di quello, nel quale e' iscritto a una sezione locale. 
 
                               § 144. 
       Presidenti di gruppi in provincia, regione e Parlamento 
 
    1. I parlamentari eleggono al proprio interno,  su  proposta  dei
deputati un presidente del gruppo nella Camera  dei  deputati,  e  su
proposta dei senatori un presidente del gruppo nel Senato. 
    2. I consiglieri provinciali  eleggono  al  proprio  interno,  il
presidente del gruppo consiliare in provincia  e  il  presidente  del
gruppo consiliare in regione. 
    3. Essi hanno il compito  di  riferire  agli  organi  di  Partito
sull'attivita' del gruppo in provincia, regione e Parlamento. 
 
                               § 145. 
                   Assessore per chiamata esterna 
 
    Gli impegni  elencati  in  questa  sezione  valgono,  per  quanto
applicabili, anche per gli assessori della SVP assegnati per chiamata
esterna. 
 
                       5. Mandatari nei comuni 
 
                               § 146. 
             Presentazione candidati a livello comunale 
 
    1. La presentazione della lista SVP oppure di piu' liste SVP,  la
nomina dei candidati  per  la  carica  di  sindaco  e  del  consiglio
comunale,  viene  effettuata  dall'esecutivo  di   sezione   rispett.
all'esecutivo  di   coordinamento   secondo   le   direttive   emesse
dall'esecutivo provinciale del Partito ai  sensi  del  paragrafo  50,
lettera f). 
    2. Contro tali delibere puo'  essere  inoltrato  ricorso  ad  una
commissione  composta  dal  presidente  di  sezione,  dal  competente
presidente dell'esecutivo di coordinamento, dal competente presidente
del  circondario,  dal  presidente  del  Partito  e  dal   segretario
provinciale. 
    3. La commissione, sentite le parti interessate, prende decisione
definitiva. 
 
                               § 147. 
                        Elezione del sindaco 
 
    1. Nella presentazione delle liste comunali nei  comuni,  in  cui
l'elezione di un sindaco SVP non appare a rischio,  va  garantita  la
nomina di piu' candidati per la carica di sindaco. 
    2. Nei comuni etnicamente sensibili va rispettato  il  pluralismo
dei candidati in fase di costituzione della lista, anche se poi viene
messo in lista un solo candidato. 
 
                               § 148. 
                Dovere di informazione e di audizione 
 
    1.  I  mandatari  SVP  nei  comuni  sono   tenuti   a   informare
regolarmente l'esecutivo  locale  o/e  l'esecutivo  di  coordinamento
sulla politica comunale e di mettere a sua disposizione le rispettive
documentazioni. 
    2. Prima di trattare importanti punti all'ordine  del  giorno,  e
tra di essi il bilancio comunale e il piano regolatore,  questi  temi
vanno deliberati  in  seduta  comune  del  gruppo  SVP  in  consiglio
comunale  e  dell'esecutivo  di   sezione   o/e   dell'esecutivo   di
coordinamento. 
 
                               § 149. 
                        Contributi al Partito 
 
    1. I mandatari SVP nel comune  devolvono  una  quota  delle  loro
diete al Partito, eccetto i gettoni di presenza. 
    2. L'ammontare di questa quota viene fissato dalla direzione  del
Partito, sentita la giunta per le questioni comunali. 
 
                               § 150. 
                 Altri doveri dei mandatari comunali 
 
    Tutti gli altri doveri dei mandatari nel comune  vengono  fissati
nelle direttive emanate dall'esecutivo provinciale del Partito e  nel
regolamento elettorale. 
 
                      VII. PATRIMONIO E FINANZE 
 
                               § 151. 
                          Principi generali 
 
    1. Il patrimonio della «Südtiroler Volkspartei» e' indivisibile. 
    2. La SVP adotta regolare contabilita' secondo gli  standard  del
diritto civile generalmente riconosciuti. La contabilita' si  estende
a tutto il Partito. La gestione  delle  sezioni  locali  puo'  rimane
esclusa dalla contabilita' del Partito. In questo caso e' la  sezione
locale a tenere  la  contabilita'  adeguata  delle  finanze  da  essa
amministrate. 
    3. Nel caso di scioglimento  di  sezione  locale  e'  la  sezione
locale stessa a essere responsabile di eventuali perdite. 
    4. Nel caso di scioglimento di un  circondario  l'amministrazione
di eventuali beni patrimoniali, dopo aver coperto tutte le perdite  e
i debiti, passa alla direzione provinciale del Partito. 
 
                               § 152. 
                            E n t r a t e 
 
    1. I mezzi  necessari  all'adempimento  dei  doveri  del  Partito
vengono reperiti da: 
    a) quote degli iscritti; 
    b)  contributi  dei  mandatari  a  livello  europeo,   nazionale,
provinciale, comunale e di altri enti; 
    c) offerte e donazioni; 
    d) attribuzioni previste per legge. 
 
                               § 153. 
                         Commissione finanze 
 
    1. Per la valutazione corrente delle finanze  di  Partito  e  per
l'approvazione del bilancio di previsione, per  il  finanziamento  di
grandi progetti e  per  le  spese  straordinarie,  la  Direzione  del
Partito insedia una propria commissione delle finanze. 
    2. La commissione delle finanze e' composta  di  tre  membri  che
vengono  proposti  dal  presidente  del  Partito  ed   eletti   dalla
Direzione. 
 
                               § 154. 
                         Rendiconto annuale 
 
    1. La segreteria provinciale elabora il rendiconto annuale  entro
il termine di centoventi giorni dalla fine  dell'esercizio,  previsto
dal codice di diritto civile, art. 2364, comma 2. 
    2. Il rendiconto viene esaminato da almeno due revisori dei conti
e presentato quindi alla direzione del Partito per l'approvazione. 
 
                               § 155. 
             Rendicontazione degli uffici circondariali 
 
    Gli  uffici  circondariali   rendono   conto   mensilmente   alla
segreteria provinciale. 
 
                               § 156. 
               Determinazione delle quote associative 
              e delle quote degli iscritti sostenitori 
 
    L'ammontare delle quote per gli iscritti  e  delle  quote  minime
degli iscritti sostenitori  viene  determinato  dalla  Direzione  del
Partito. 
 
                               § 157. 
                        Raccolta delle quote 
 
    1. Le quote associative vengono raccolte annualmente  dai  membri
dell'esecutivo di sezione, dai funzionari  e  dai  mandatari  nonche'
dagli  incaricati  degli  esecutivi  di  sezione.  La  tessera  viene
consegnata  direttamente  all'iscritto  oppure  ad  un  membro  della
famiglia. 
    2. Il presidente di sezione consegna  le  quote  all'ufficio  del
circondario competente. 
    3. La conferma dell'avvenuta consegna  costituisce  la  base  per
l'assegnazione dei diritti di voto. Data di scadenza e' il 31  maggio
di ciascun anno. 
 
                               § 158. 
               Contributi spese per le sezioni locali 
 
    1. L'esecutivo di sezione puo' trattenere una parte  delle  quote
associative per le spese da sostenere da parte della sezione. 
    2. In piu', la sezione riceve una parte delle  quote  pagate  dai
mandatari SVP nel consiglio comunale. 
    3. L'ammontare di tali contributi viene  unitariamente  stabilito
dalla Direzione del Partito. 
 
                     VIII. COMMISSIONE ARBITRALE 
 
                               § 159. 
                            Composizione 
 
    1. La commissione arbitrale e' composta di sette membri  ordinari
e sette membri supplenti, cioe' un membro per circondario. 
    2. Il membro ordinario in caso di  impedimento  viene  sostituito
dal membro supplente dello stesso circondario. 
    3. Tutti i  membri  della  commissione  arbitrale  devono  essere
iscritti al Partito e non possono ricoprire altre cariche in seno  al
Partito. 
    4. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari  requisiti
morali  e  umani,  per  poter  decidere  in  modo  imparziale  e  non
influenzato. 
 
                               § 160. 
                Nomina, durata in carica, presidenza 
 
    1.  La  commissione  arbitrale  viene   nominata   dall'esecutivo
provinciale del Partito mediante votazione. 
    2. La presentazione dei candidati da parte  della  direzione  del
Partito avviene su proposta delle direzioni circondariali. 
    3. La commissione arbitrale rimane in carica per tre anni. 
    4. I membri della commissione  eleggono  al  proprio  interno  il
presidente e il suo sostituto. 
 
                               § 161. 
                               Compiti 
 
    La    commissione    arbitrale    decide    definitivamente     e
inoppugnabilmente in merito a: 
    a) controversie sull'interpretazione e osservazione dello statuto
del Partito e dei regolamenti interni. 
    b) controversie concernenti il comportamento dei  mandatari,  dei
candidati nelle  elezioni,  dei  funzionari  nonche'  dei  fatti  che
possono danneggiare il buon nome del Partito; 
    c) controversie riguardanti  l'assunzione  e  la  permanenza  nel
Partito; 
    d)  controversie  tra  gli  iscritti  se  queste  investono   gli
interessi del Partito. 
 
                               § 162. 
                              Sanzioni 
 
    La  commissione  arbitrale  puo'  deliberare,  tra  l'altro,   le
seguenti sanzioni: 
    a) ammonimento e rimprovero interno; 
    b) ammonimento e rimprovero pubblico; 
    c) destituzione dalle funzioni di Partito; 
    d) annullamento di elezioni interne di Partito; 
    e) dichiarazione di perdita del diritto  di  candidatura  per  la
SVP; 
    f) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista SVP; 
    g) esclusione dal Partito. 
 
                               § 163. 
                        Durata delle sanzioni 
 
    1. Le sanzioni  possono  essere  deliberate  limitate  nel  tempo
oppure durature. 
    2. Nel  caso  di  sanzioni  limitate  nel  tempo  la  commissione
arbitrale decide la durata delle stesse. 
 
                               § 164. 
           Decisioni definitive e provvedimenti interinali 
 
    1.  Tutte  le  decisioni   della   commissione   arbitrale   sono
definitive. 
    2. La commissione  arbitrale  puo'  prendere,  nell'ambito  delle
proprie competenze, anche dei provvedimenti interinali. 
 
                               § 165. 
                            Misure legali 
 
    La commissione arbitrale, in tutti i suoi ambiti  di  competenza,
decide anche sull'avvio di eventuali misure legali. 
 
                               § 166. 
                        Principio di istanza 
 
    1. La commissione arbitrale agisce solo su istanza. 
    2.  Hanno  diritto  di  istanza  tutti   gli   iscritti   e   gli
organi/esecutivi del Partito. 
 
                               § 167. 
                   Termini per istanze e decisioni 
 
    1. Le  istanze  indirizzate  alla  commissione  arbitrale  devono
essere presentate alla sede del Partito entro un termine di  scadenza
di quarantacinque giorni dopo il verificarsi del fatto. 
    2. La commissione arbitrale deve prendere  la  propria  decisione
entro sessanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Se
si rende necessaria l'assunzione delle prove,  questo  termine  viene
prolungato di altri sessanta giorni. 
 
                               § 168. 
                       Ordinamento procedurale 
 
    1. Il procedimento davanti alla commissione arbitrale  si  svolge
secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del Partito. 
    2. Le riunioni della commissione arbitrale non sono pubbliche. 
 
                 IX. CARICHE ONORARIE E ONORIFICENZE 
 
                         A) Cariche onorarie 
 
                               § 169. 
                         Presidente onorario 
 
    Su proposta dell'esecutivo provinciale del Partito, il  congresso
puo' nominare per acclamazione, un Presidente onorario con  seggio  e
diritto di voto nella  direzione  e  nell'esecutivo  provinciale  del
Partito. 
 
                           B) Onorificenze 
 
                               § 170. 
                         Iscrizione onoraria 
 
    L'esecutivo   provinciale   del   Partito   puo'   assegnare    a
collaboratori  meritevoli  e  sostenitori  della  SVP  all'interno  e
all'estero la qualita' di socio onorario. 
 
                               § 171. 
                   Regolamento delle onorificenze 
 
    Il regolamento delle onorificenze viene deliberato  all'esecutivo
provinciale del Partito. 
 
                       X. DISPOSIZIONI FINALI 
 
                               § 172. 
                      Scioglimento del Partito 
 
    1. Lo scioglimento del  Partito  avviene  mediante  delibera  del
congresso provinciale, il quale deve decidere anche del patrimonio. 
    2. La delibera deve essere presa  a  maggioranza  dei  due  terzi
degli aventi diritto di voto. 
    3. In caso di scioglimento d'ufficio le decisioni suo  patrimonio
vengono prese dalle persone che per ultime hanno  fatto  parte  della
direzione provinciale del Partito. 
 
                               § 173. 
           Approvazione ed entrata in vigore dello statuto 
 
    1. Il presente statuto  venne  approvato  dal  settimo  congresso
straordinario il 28 marzo del 2009 ed entra immediatamente in vigore. 
    2. La carica dell'attuale presidente del Partito come  anche  dei
suoi vicepresidenti termina in occasione  del  congresso  provinciale
successivo al congresso che ha  approvato  lo  statuto  e  nel  quale
avranno luogo le nuove elezioni. 
    3. Il  congresso  da  incarico  alla  direzione  del  Partito  di
coordinare il testo ivi  compresi  i  necessari  adeguamenti  tecnici
dello statuto alle modifiche decise in data odierna. 
    4. Il vecchio statuto, con l'entrata in vigore del nuovo statuto,
non ha piu' validita'. 
    (Omissis). 
 
Statut der Südtiroler Volkspartei 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico