Art. 3 
 
 
                         Importo della Carta 
 
  1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad  euro  500
annui utilizzabili nell'arco  dell'anno  scolastico  di  riferimento,
ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando  quando  previsto
dai commi 2 e 3. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e'  reso  disponibile,  per  ciascun
anno  scolastico,  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 1,  comma  123,  della  legge  n.  107  del  2015,  relativa
all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun  anno  scolastico,
ed entro il limite della medesima. Entro il 31  dicembre  di  ciascun
anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere  disponibili  a
valere  sull'autorizzazione  di  spesa  citata  sono   destinate   ad
incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al
comma 1. 
  3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente
nel  corso  dell'anno  scolastico   di   riferimento   rimane   nella
disponibilita' della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione.