Art. 2 
 
  La commercializzazione delle varieta' di  specie  ortive  prive  di
valore intrinseco e sviluppate  per  la  coltivazione  in  condizioni
particolari indicate  all'art.  1  e'  consentita  se  realizzata  in
imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto
massimo indicato, per ciascuna specie, nell'allegato II  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi