(Allegato)
                                                             Allegato 
 
       Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI 
 
    (Articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 - art.
15, comma 3, della legge 266/1997 - art.  1,  comma  48,  lettera  a)
della legge n. 147/ 2013) 
    Modalita'  di  svolgimento  delle  verifiche  e   dei   controlli
effettuati da Banca  del  Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  S.p.A.,
mandataria del RTI costituito per la gestione del Fondo  di  garanzia
per  le  PMI,  specificatamente  orientati   all'accertamento   della
effettiva destinazione dei fondi  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di riferimento. 
    I  soggetti  richiedenti  e  i  soggetti  beneficiari  finali  si
obbligano  a  consentire,  in  ogni  momento  e  senza   limitazioni,
l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali  ed  ispezioni
in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e
degli  organismi  regionali,  nazionali  e  comunitari  ai  quali  la
normativa  comunitaria,  nazionale   e   regionale   riconosce   tale
competenza. 
A. Individuazione delle operazioni da sottoporre ai controlli. 
A1.  Campione  statistico  di  operazioni  sottoposte   a   controllo
  documentale 
    A1.1 Il Gestore del  Fondo  e'  tenuto  ad  effettuare  controlli
documentali su un campione di operazioni ammesse  all'intervento  del
Fondo. 
    A1.2  L'individuazione  del  campione  avviene  a  fronte   delle
operazioni per le  quali  i  soggetti  richiedenti  hanno  comunicato
l'avvenuta erogazione  ovvero,  per  le  operazioni  con  durata  non
superiore a 18 mesi che non  presentano  un  piano  di  ammortamento,
l'avvenuta concessione del finanziamento. 
    A1.3 Il campionamento casuale e' svolto in maniera da  assicurare
che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno  il  10%
delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari
ad almeno il  5%  delle  restanti  operazioni  ammesse  a  valere  su
ciascuna sezione o riserva del Fondo. 
    A1.4  L'estrazione  del  campione  avviene  su  base  giornaliera
selezionando le operazioni,  precedentemente  ordinate  per  data  di
comunicazione dell'erogazione o di concessione  del  finanziamento  e
nel caso di piu' operazioni la cui comunicazione  e'  avvenuta  nello
stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con  un  intervallo
determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una
operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una  ogni
venti nel caso di percentuale pari al 5% 
A2. Operazioni  individuate  sulla  base  di  apposita  delibera  del
  Consiglio di gestione. 
    A2.1. E' fatta salva la possibilita' da parte  del  Consiglio  di
gestione di  richiedere  al  Gestore  del  Fondo  lo  svolgimento  di
controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni ammesse e non
comprese nel campione di cui al precedente punto 1.1. I termini  e  i
tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal  Consiglio
di gestione. 
    A2.2. Il Gestore del Fondo puo' proporre al Consiglio di gestione
di deliberare l'effettuazione di  controlli  documentali  o  in  loco
sulla base  di  fatti  rilevanti  relativi  ai  soggetti  beneficiari
finali, di cui sia venuto  a  conoscenza  anche  tramite  i  soggetti
richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a  seguito
di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto
non sia rispettata la rappresentabilita' dei soggetti richiedenti.  I
termini e i tempi di tali controlli vengono definiti  caso  per  caso
dal Consiglio di gestione. 
    A2.3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e
2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1. 
B. Controllo documentale. 
B1. Richiesta di documentazione. 
    B1.1. Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il  Gestore
del Fondo informa mediante PEC entro 1 mese dalla data di estrazione,
il soggetto beneficiario finale dell'avvenuta inclusione del campione
sottoposto a verifica e invia  al  soggetto  richiedente,  unitamente
alla comunicazione di inizio attivita' ispettiva ai sensi degli artt.
7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   l'elenco   della
documentazione di cui al successivo punto E. 
    B1.2  Per  le  operazioni  di  controgaranzia,  viene,  altresi',
fornita la comunicazione di inizio di attivita'  ispettiva  anche  ai
soggetti finanziatori, affinche' gli  stessi  abbiano  la  necessaria
informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali. 
B2. Istruttoria. 
    B2.1 La documentazione deve essere inviata al Gestore  del  Fondo
da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per  le
operazioni di durata pari  o  inferiore  a  6  mesi,  dalla  data  di
ricezione della comunicazione di  inizio  attivita'  ispettiva,  pena
l'inefficacia  della  garanzia  e/o  la  revoca   della   concessione
dell'agevolazione 
    B2.2 Le proposte di delibera relative agli  esiti  dei  controlli
documentali sono sottoposti dal Gestore del  Fondo  al  Consiglio  di
gestione entro 3 mesi dalla data di arrivo della documentazione o  di
completamento della stessa. 
    B2.3 Nel caso in  cui  la  documentazione  inviata  dal  soggetto
richiedente risulti completa, e l'attivita' di verifica non  evidenzi
ulteriori criticita', il Gestore del Fondo propone  al  Consiglio  di
gestione di deliberare la conferma della garanzia  concessa.  L'esito
positivo del sopracitato controllo non e' vincolante  ai  fini  delle
verifiche effettuate dal Gestore del Fondo in caso  di  richiesta  di
attivazione della garanzia del Fondo e previste  dalla  normativa  di
riferimento per l'eventuale liquidazione della perdita. 
    B2.4 Per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a  fronte
di investimenti, laddove nei termini indicati, di cui  al  precedente
punto   B2.1,   non   sia   possibile   documentarne   la   integrale
realizzazione,  la  garanzia  e'  confermata   qualora,   nell'ambito
dell'attivita' di controllo, a fronte di ciascuna erogazione parziale
risultino sostenute le relative spese o  a  fronte  di  erogazione  a
saldo il completamento di almeno il 50% del programma previsto.  Puo'
essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui  la
stessa equivalga ad almeno il 100% del  finanziamento  garantito.  In
caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della  verifica
fino all'avverarsi della  condizione  prevista  che,  comunque,  deve
realizzarsi entro l'ulteriore termine di 6 mesi. In caso  di  mancata
realizzazione dell'investimento nelle percentuali e nei termini sopra
indicati si procede, secondo  quanto  previsto  ai  successivi  punti
B2.5, B2.6  e  B2.7,  all'avvio  del  procedimento  di  revoca  della
concessione dell'agevolazione nei confronti del beneficiario finale. 
    B2.5 Il mancato riscontro entro il termine di cui al punto  B2.1,
ovvero la produzione di documentazione incompleta/errata, rispetto  a
quella indicata nell'elenco trasmesso unitamente  alla  comunicazione
di inizio  attivita'  ispettiva,  determina  senza  ulteriore  avviso
l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la  revoca
della concessione dell'agevolazione, secondo le  modalita'  stabilite
dalla legge 241/90 e successive modifiche  e  integrazioni  trasmesso
mediante PEC. E' previsto un termine  di  30  giorni  per  presentare
controdeduzioni alle motivazioni sottostanti il procedimento stesso. 
    B2.6 Entro il predetto termine di  30  giorni  dalla  data  della
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di  inefficacia   della
garanzia  e/o  revoca  della   concessione   dell'agevolazione,   gli
interessati  possono  presentare  al  Gestore   del   Fondo   scritti
difensivi, nonche' altra  documentazione  ritenuta  idonea.  Ai  fini
della prova del rispetto dei termini fa fede la data di  invio  della
lettera raccomandata o di altro mezzo che possa  comprovare  la  data
certa di invio. Il Gestore del Fondo esamina  gli  eventuali  scritti
difensivi, puo'  acquisire  ulteriori  elementi  di  giudizio  e,  se
opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito. 
    B2.7 Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione  di  avvio  del
procedimento, laddove non  siano  intervenute  fattispecie  idonee  a
interrompere tale termine, esaminate le  risultanze  istruttorie,  il
Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del  Fondo,  delibera,
con provvedimento motivato: 
      (i) l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente  e
la  revoca  della  concessione  dell'agevolazione  per  il   soggetto
beneficiario finale; 
      (ii) la conferma dell'efficacia della garanzia per il  soggetto
richiedente e la revoca della concessione  dell'agevolazione  per  il
soggetto  beneficiario  finale,  qualora  il  mancato   invio   della
documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il
soggetto  richiedente  dimostri  comunque  di   aver   richiesto   la
documentazione  necessaria  al  completamento  delle   attivita'   di
controllo; 
      (iii) la conferma dell'agevolazione,  archiviando  il  relativo
procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i  motivi  che
hanno portato all'avvio dello stesso, ovvero gli stessi  siano  stati
superati  in  base  alle  controdeduzioni  presentate   dalle   parti
interessate, nei termini previsti; 
      (iv) l'effettuazione del controllo in loco; i termini e i tempi
del controllo vengono definiti dal Consiglio di gestione. 
    B2.8 Il Gestore del Fondo sottopone con periodicita',  di  norma,
mensile al Consiglio di  gestione  gli  elenchi  riepilogativi  degli
esiti dei controlli  documentali  effettuati,  e,  sulla  base  delle
risultanze degli stessi, le relative proposte. 
    B2.9 Il Gestore del Fondo, entro dieci  giorni  lavorativi  dalla
data della delibera del Consiglio di gestione, comunica  al  soggetto
richiedente e  al  soggetto  beneficiario  finale,  mediante  PEC,  i
provvedimenti adottati. 
    B2.10. Nel caso in cui  il  Consiglio  di  gestione  deliberi  la
conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente  e
la  revoca  della  concessione  dell'agevolazione  per  il   soggetto
beneficiario finale, quest'ultimo, e' tenuto a versare  al  Fondo  un
importo pari all'ESL. Con  la  comunicazione  del  provvedimento,  e'
contestualmente indicato l'importo - pari all'ESL - da  corrispondere
da parte del soggetto beneficiario finale al Fondo, entro il  termine
di  30  giorni  dalla  notifica  della  medesima  richiesta.  Decorso
inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di
pagamento, il Gestore del Fondo  si  attiva  per  il  recupero  degli
importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per  legge,  mediante
iscrizione a ruolo esattoriale  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
C. Controllo in loco. 
C1. Procedura. 
    C1.1 Per le operazioni che sono oggetto  di  controllo  in  loco,
sulla base dei termini e  dei  tempi  del  controllo  deliberati  dal
Consiglio di gestione, il  Gestore  del  Fondo  informa  il  soggetto
richiedente e il soggetto beneficiario finale  dell'effettuazione  di
tali controlli, inviando al  soggetto  richiedente,  unitamente  alla
comunicazione di inizio attivita' ispettiva ai sensi degli articoli 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco di documentazione  da
trasmettere comprovante la veridicita' dei dati contenuti nel  modulo
di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta  salva  la
facolta' di produrre documentazione equipollente e  la  facolta'  del
Gestore del Fondo di  richiedere  documentazione  aggiuntiva  laddove
ritenuta necessaria al fine  del  completamento  delle  attivita'  di
controllo. 
    C1.2 Il Gestore del Fondo concorda con il  soggetto  beneficiario
finale la  data  per  l'effettuazione  del  sopralluogo,  le  persone
delegate a partecipare e le modalita' di svolgimento del controllo in
loco, sulla base di quanto  deliberato  dal  Consiglio  di  gestione,
dandone informativa al soggetto richiedente, al fine di  un'eventuale
partecipazione di un suo rappresentante al controllo medesimo. 
    C1.3. Il controllo in loco viene effettuato al fine: 
      di verificare l'esistenza del soggetto beneficiario finale; 
      di verificare l'esistenza  degli  investimenti  previsti  nella
richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; 
      di verificare che gli investimenti  sono  stati  effettivamente
realizzati in conformita' con le finalita' indicate  nella  richiesta
di ammissione all'intervento del Fondo; 
      di  verificare  che  il  soggetto  beneficiario  finale  svolge
l'attivita' indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del
Fondo; 
      di verificare eventuali  specifici  adempimenti  richiesti  dal
Consiglio di gestione in sede di delibera del controllo in loco; 
      di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire  eventuali
difformita' riscontrate e non chiarite dal controllo documentale. 
    C1.4. Dopo aver effettuato il controllo,  il  Gestore  del  Fondo
provvede  a  predisporre  il  verbale  del   controllo,   che   sara'
sottoscritto  dal  rappresentante  del  soggetto  richiedente  e  dal
rappresentante del soggetto beneficiario finale. Il Gestore del Fondo
rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente
e al rappresentante del soggetto beneficiario finale. 
    C1.5. Sulla base delle risultanze  del  controllo  contenute  nel
verbale, nonche' di quanto emerso in base ai documenti acquisiti,  il
Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del  Fondo,  delibera,
con provvedimento motivato: 
      (i) l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente  e
la  revoca  della  concessione  dell'agevolazione  per  il   soggetto
beneficiario finale; 
      (ii) la conferma dell'efficacia della garanzia per il  soggetto
richiedente e la revoca della concessione  dell'agevolazione  per  il
soggetto  beneficiario  finale,  qualora  il  mancato   invio   della
documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il
soggetto  richiedente  dimostri  comunque  di   aver   richiesto   la
documentazione  necessaria  al  completamento  delle   attivita'   di
controllo; 
      (iii) la conferma dell'agevolazione. 
    C1.6. Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
data della delibera del Consiglio di gestione, comunica  al  soggetto
richiedente e  al  soggetto  beneficiario  finale,  mediante  PEC,  i
provvedimenti adottati. 
D. Operazioni a valere sulle Riserve Comunitarie 
D1. Elementi di rilievo 
    D.1.1  Sulle  operazioni  a  valere  sulle  Riserve  Comunitarie,
vengono  svolti  controlli  e  verifiche  orientate  all'accertamento
dell'effettiva destinazione dei  finanziamenti  concessi  sulla  base
delle disposizioni  specifiche  e  possono  in  ogni  momento  essere
effettuati accertamenti documentali e  ispezioni  in  loco  presso  i
soggetti beneficiari finali, i quali devono: 
      1. conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi
alla chiusura del Programma Operativo di riferimento: 
      2.   documentazione   giustificativa   della   spesa   relativa
all'investimento che e' stato effettuato utilizzando il finanziamento
garantito a valere sulle predette riserve; 
      3. la documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto
beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia; 
      4. tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento; 
      5.  assicurare,  senza  limitazioni,  alle  persone   ed   agli
organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo; 
      6. la possibilita' di effettuare ispezioni e controlli; 
      7. l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento; 
      8. informare il pubblico della  sovvenzione  ottenuta,  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa sui  fondi  strutturali  e
dalle linee guida eventualmente approvate nell'ambito  del  Programma
Operativo di riferimento, tramite: 
        l'esposizione di una  targa,  nel  caso  di  acquisto  di  un
oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei
mesi dal completamento dell'investimento; 
        l'installazione  di  un  cartello  durante  la  realizzazione
dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi. 
E. Documentazione   da   trasmettere   comprovante   la   rispondenza
  sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta  di
  ammissione all'intervento del Fondo, fatta  salva  la  facolta'  di
  produrre documentazione equipollente e la facolta' del Gestore  del
  Fondo di  richiedere  documentazione  aggiuntiva  laddove  ritenuta
  necessaria al fine del completamento delle attivita' di controllo: 
      a) copia dell'Allegato 4 alle presenti  Disposizioni  operative
debitamente  sottoscritto  dal  legale  rappresentate  del   soggetto
beneficiario finale, con allegata copia del documento d'identita' del
sottoscrittore; 
      b) copia della  delibera  di  concessione  della  garanzia  del
soggetto richiedente (nel caso di controgaranzia); 
      c) copia della delibera  di  concessione  del  finanziamento  o
dell'operazione di  locazione  finanziaria  e/o  copia  dell'atto  di
stipula o perfezionamento; 
      d) solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, copia
del contratto di finanziamento, ovvero  del  contratto  di  locazione
finanziaria; 
      e) solo per le operazioni con durata non superiore  a  18  mesi
che presentano un piano di ammortamento ovvero per le  operazioni  di
durata superiore a 18 mesi, copia dell'atto di erogazione, ovvero del
verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria; 
      f) copia della documentazione contabile sulla base della  quale
e' stato valutato il merito  di  credito  del  soggetto  beneficiario
finale: 
        (i) bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico  e
nota integrativa) relativi agli  ultimi  due  esercizi  indicati  nel
modulo di richiesta di  ammissione  alla  garanzia,  per  i  soggetti
beneficiari finali in regime di contabilita' ordinaria; 
        (ii) dichiarazioni fiscali  e  prospetti  contabili  relativi
agli  ultimi  due  esercizi  indicati  nel  modulo  di  richiesta  di
ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime
di contabilita' semplificata; 
      g) copia della documentazione relativa agli  altri  dati  sulla
base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato  il  modulo  di
richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare: 
        (i) idonea documentazione comprovante la compagine societaria
del soggetto beneficiario finale alla  data  di  presentazione  della
richiesta di ammissione; 
        (ii)  idonea  documentazione  comprovante  il  numero   medio
mensile degli occupati del soggetto beneficiario  finale  nell'ultimo
esercizio precedente la data  di  presentazione  della  richiesta  di
ammissione; 
        (iii) idonea documentazione comprovante la  dimensione,  alla
data di presentazione della richiesta  di  ammissione,  del  soggetto
beneficiario finale e degli eventuali soggetti  a  questo  legati  da
rapporti di associazione o collegamento  ai  sensi  del  Decreto  del
Ministro delle Attivita' Produttive del 18 aprile 2005; 
        (iv) per le operazioni ammesse  all'intervento  del  Fondo  a
fronte  di  investimenti,  documentazione  (copia  delle  fatture   o
documenti equipollenti) comprovante che gli investimenti  sono  stati
effettivamente realizzati in conformita' con  le  finalita'  indicate
nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo; 
        (v) per le operazioni finanziarie di importo ridotto,  idonea
documentazione  comprovante  le  maggiorazioni   richieste   rispetto
all'importo base; 
        (vi) per i Finanziamenti a medio-lungo termine e  i  Prestiti
partecipativi, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.13,  e  di
Operazioni  di  sottoscrizione  di   mini   bond   agevolate   idonea
documentazione  (copia  delle  fatture  o   documenti   equipollenti)
comprovante la realizzazione,  da  parte  del  soggetto  beneficiario
finale, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver
richiesto la documentazione di cui  sopra,  ovvero  il  contratto  di
finanziamento o, in caso di finanziamento con  erogazione  a  SAL,  i
singoli atti di erogazione; 
        (vii) per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la
P.A., idonea documentazione comprovante la certificazione del credito
da parte dell'Amministrazione debitrice; 
      h) per le Operazioni sul capitale di rischio: 
        (i) contratto di Investimento; 
        (ii) patti parasociali; 
        (iii) statuto; 
        (iv) verbale di Assemblea  Straordinaria  che  ha  deliberato
l'aumento di capitale; 
        (v)   documentazione   contabile   relativa   al   versamento
dell'importo relativo all'aumento di capitale; 
        (vi)  eventuali  patti  privati  o  side  letter  riguardanti
rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti; 
        (vii)  copia  dei  certificati  azionari  emessi  a   seguito
dell'aumento di capitale o  in  alternativa  (qualora  si  tratti  di
societa' a responsabilita' limitata) l'estratto del libro soci; 
        (viii) accordi e contratti che regolano la exit  (ad  esempio
contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto; 
        (ix) bilanci  riclassificati  degli  ultimi  3  anni  (se  il
soggetto beneficiario finale non e' un'impresa Start up); 
        (x) eventuale business plan; 
        (xi) Investment Memorandum sottoposto all'organo  deliberante
del soggetto richiedente per l'approvazione dell'investimento; 
        (xii) copia dei report di due diligence; 
        (xiii)  copia  dell'atto  notarile  di  sottoscrizione  della
partecipazione; 
        (xiv)  copia  dell'atto   notarile   di   dismissione   della
partecipazione. 
      i) Inoltre, per le Operazioni di sottoscrizione di mini bond: 
        (i) la delibera di sottoscrizione del mini bond; 
        (ii) copia dell'atto di sottoscrizione del mini bond; 
        (iii) documentazione  contabile  relativa  al  versamento  al
soggetto beneficiario finale emittente dell'importo sottoscritto. 
      j) documentazione comprovante, alla data di presentazione della
richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica: 
        (i) presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni
creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e  pignoramenti
a carico del  soggetto  beneficiario  finale  e,  limitatamente  alle
societa' di persone, anche a carico dei soci amministratori; 
        (ii) sulla base delle evidenze  della  Centrale  dei  Rischi,
limitatamente ai rapporti del soggetto  beneficiario  finale  con  il
soggetto richiedente, di crediti scaduti da piu' di  180  giorni  e/o
dell'eventuale classificazione del soggetto beneficiario  finale  tra
la clientela ad incaglio o in sofferenza;