Art. 3 
 
  Per ciascuna varieta' da conservazione,  indicata  all'art.  1,  la
zona di coltivazione coincide  con  la  rispettiva  zona  di  origine
indicata all'art. 2. 
  La superficie complessiva destinata alla produzione delle  sementi,
la superficie totale di coltivazione e i limiti quantitativi  annuali
per la produzione di sementi, determinati  in  base  all'investimento
unitario tipico della  zona  di  coltivazione,  sono  riportati,  per
ciascuna varieta', nella seguente tabella: 
    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi