Art. 3 Per ciascuna varieta' da conservazione, indicata all'art. 1, la zona di coltivazione coincide con la rispettiva zona di origine indicata all'art. 2. La superficie complessiva destinata alla produzione delle sementi, la superficie totale di coltivazione e i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, determinati in base all'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, sono riportati, per ciascuna varieta', nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2015 Il direttore generale: Cacopardi