Art. 2 
 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art. 1 del presente decreto sono  a  carico  della  societa'  di
navigazione. Le relative tariffe sono indicate negli allegati 1  e  2
del presente decreto e sono aggiornate ogni due anni con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. L'aggiornamento biennale di cui al comma  1  assorbe,  altresi',
gli eventuali  scostamenti  dalle  tariffe,  desumibili  in  sede  di
espletamento delle attivita'. 
  3. Gli importi delle tariffe sono versati all'entrata del  bilancio
dello Stato, prima dell'effettuazione delle prestazioni propedeutiche
al rilascio del provvedimento conclusivo della procedura.