Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico della societa' di navigazione. Le relative tariffe sono indicate negli allegati 1 e 2 del presente decreto e sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'. 3. Gli importi delle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, prima dell'effettuazione delle prestazioni propedeutiche al rilascio del provvedimento conclusivo della procedura.