(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                             Formazione 
 
    1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in  materia  dal
decreto legislativo n. 165  del  2001,  pratica  la  formazione  come
strumento strategico per accrescere il livello delle  competenze  del
proprio personale al fine di migliorarne le  prestazioni  nell'ambito
delle  posizioni  organizzative  di  appartenenza  e  sviluppare   le
potenzialita' del personale nonche' adeguarne le competenze in 
relazione a evoluzioni della strategia dell'Agenzia. 
    2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione
nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' avanzate di
erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di 
gestione e di diffusione delle conoscenze. 
    3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del
personale dirigente e non dirigente come strumento per le attivita' 
di gestione e sviluppo del personale.