Art. 12. Formazione 1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, pratica la formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorarne le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' del personale nonche' adeguarne le competenze in relazione a evoluzioni della strategia dell'Agenzia. 2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' avanzate di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze. 3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente come strumento per le attivita' di gestione e sviluppo del personale.