Art. 13. Gestione e sviluppo del personale 1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale: a) centralita' delle persone: l'Agenzia ha il suo principale asset nelle competenze e nei comportamenti del personale; massima attenzione viene posta su di esse in tutte le attivita'; b) riconoscimento del merito: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti, e quindi premia le persone in funzione del diverso contributo offerto; c) mobilita' professionale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilita' nei limiti della legislazione vigente, sia in senso orizzontale, inteso come ampliamento della professionalita' e delle competenze. Nell'ambito di tale principio, con successivi decreti, come previsto all'art. 5, comma 2 dello Statuto, verranno adottate politiche di avvicendamento negli incarichi di responsabilita' dirigenziale delle strutture; d) responsabilizzazione personale: la responsabilita' primaria dello sviluppo del personale e' in primo luogo delle persone stesse, che sono supportate in questo percorso, dal personale dirigente che ha diretta responsabilita' degli Uffici, dall'Ufficio Organizzazione, Bilancio e Personale e dall'Agenzia nel suo complesso, in funzione delle opportunita' e delle necessita' dell'Agenzia; e) pari opportunita': l'Agenzia garantisce pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro; f) benessere organizzativo: l'Agenzia garantisce un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo anche per rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.