(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                  Gestione e sviluppo del personale 
 
    1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto  in  materia  dal
decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi 
per la gestione e lo sviluppo del personale: 
      a) centralita' delle persone: l'Agenzia ha  il  suo  principale
asset nelle competenze e nei comportamenti del personale; massima 
attenzione viene posta su di esse in tutte le attivita'; 
      b) riconoscimento del merito:  l'orientamento  ai  risultati  e
alla cura delle risorse umane ha come  conseguenza  una  politica  di
sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di  risultati
e di comportamenti, e quindi premia le persone in funzione del 
diverso contributo offerto; 
      c)  mobilita'  professionale:  una  dimensione  particolarmente
rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia e' l'utilizzo  della
mobilita' professionale sia in senso verticale, inteso come  crescita
di responsabilita' nei limiti  della  legislazione  vigente,  sia  in
senso orizzontale, inteso come ampliamento della  professionalita'  e
delle competenze.  Nell'ambito  di  tale  principio,  con  successivi
decreti, come previsto all'art. 5, comma 2  dello  Statuto,  verranno
adottate politiche di avvicendamento negli incarichi di 
responsabilita' dirigenziale delle strutture; 
      d) responsabilizzazione personale: la responsabilita'  primaria
dello sviluppo del personale e' in primo luogo delle persone  stesse,
che sono supportate in questo percorso, dal personale  dirigente  che
ha diretta responsabilita' degli Uffici, dall'Ufficio Organizzazione,
Bilancio e Personale e dall'Agenzia nel suo complesso, in funzione 
delle opportunita' e delle necessita' dell'Agenzia; 
      e) pari opportunita': l'Agenzia  garantisce  pari  opportunita'
tra uomini e donne e l'assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,
diretta e indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
sessuale, alla razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle 
promozioni e nella sicurezza sul lavoro; 
      f) benessere organizzativo: l'Agenzia garantisce un ambiente di
lavoro improntato al  benessere  organizzativo  anche  per  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al 
proprio interno.