(Allegato-art. 14)
                              CAPO III 
 
 
                     NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                              Art. 14. 
 
 
           Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 
 
    1. Al fine di garantire la piena operativita'  organizzativa,  ai
sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n.  165
del 2001, il Direttore generale e'  autorizzato,  in  fase  di  prima
attuazione e comunque entro dodici  mesi  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che  approva  il  presente
Regolamento,  a  conferire,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai  sensi
dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001,  fino  ad  un   massimo   di   sei   dirigenti   dotati   della
professionalita' necessaria per il conferimento di incarichi 
dirigenziali. 
 
                              Tabella A 
    
           ===============================================
           | QUALIFICHE DIRIGENZIALI |DOTAZIONE ORGANICA |

           +=========================+===================+

           |Dirigenti di prima fascia|                   |
           |   - Direttori di Area   |                   |
           |      dell'Agenzia       |         2         |

           +-------------------------+-------------------+

           |  Dirigenti di seconda   |                   |
           |         fascia          |        19         |

           +-------------------------+-------------------+
 
    
                              Tabella B 
    
                =====================================
                |     Aree      |DOTAZIONE ORGANICA |

                +===============+===================+

                |  Terza area   |        88         |

                +---------------+-------------------+

                | Seconda area  |        82         |

                +---------------+-------------------+

                |  Prima area   |         9         |

                +---------------+-------------------+