CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 14. Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Direttore generale e' autorizzato, in fase di prima attuazione e comunque entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il presente Regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, fino ad un massimo di sei dirigenti dotati della professionalita' necessaria per il conferimento di incarichi dirigenziali. Tabella A =============================================== | QUALIFICHE DIRIGENZIALI |DOTAZIONE ORGANICA | +=========================+===================+ |Dirigenti di prima fascia| | | - Direttori di Area | | | dell'Agenzia | 2 | +-------------------------+-------------------+ | Dirigenti di seconda | | | fascia | 19 | +-------------------------+-------------------+ Tabella B ===================================== | Aree |DOTAZIONE ORGANICA | +===============+===================+ | Terza area | 88 | +---------------+-------------------+ | Seconda area | 82 | +---------------+-------------------+ | Prima area | 9 | +---------------+-------------------+