(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
             Principi di organizzazione e funzionamento 
 
    1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si 
ispirano ai seguenti principi: 
      a) rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego 
delle risorse disponibili; 
      b) imparzialita', trasparenza dell'azione amministrativa; 
      c) efficienza e flessibilita'  dell'ordinamento  interno  delle
strutture, al fine di rispondere agli obiettivi strategici 
dell'Agenzia; 
      d)  chiarezza  degli  obiettivi  assegnati  a  ciascuna  figura
professionale nonche'  efficacia  delle  soluzioni  organizzative  da
adottare che privilegino il lavoro  per  processi  e  in  team  e  la
gestione per progetti per le attivita' a termine di carattere 
innovativo e di particolare rilevanza e complessita'; 
      e)  facilita'  di  accesso   ai   servizi   di   assistenza   e
informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali  di  comunicazione
via  web,  attraverso  l'adozione  di  infrastrutture  standard   che
riducano i costi delle Amministrazioni  titolari  di  fondi,  nonche'
delle Amministrazioni beneficiarie o destinatarie di deleghe 
gestionali. 
    2. Le attivita' esterne dell'Agenzia si ispirano  a  principi  di
semplificazione  dei  rapporti  con  le   amministrazioni   centrali,
regionali  e  locali  coinvolte,  a  vario  titolo  nel  processo  di
programmazione e gestione delle risorse  finanziarie  destinate  alle
politiche di coesione  nonche'  a  principi  di  semplificazione  dei
rapporti  con  i  soggetti  pubblici  e  privati  destinatari   degli
interventi  attuati   nell'ambito   delle   politiche   di   coesione
sviluppando le capacita' necessarie a privilegiare  l'utilizzo  delle
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  anche  con
azioni di supporto e sostegno ai soggetti beneficiari o destinatari 
di deleghe gestionali. 
    3. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla  disciplina  di  cui
alla  legge  7  agosto  1990  n.  241,  e  successive  modificazioni,
adottando  propri  regolamenti   in   materia   di   termini   e   di
responsabilita' dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai 
documenti amministrativi. 
    4. All'Agenzia si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.
23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonche' quelle in  materia  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39. 
    5. Per quanto non previsto dal presente regolamento,  nei  limiti
di quanto previsto dal comma 4  dell'art.  10  del  decreto  legge  8
agosto 2013, n. 101, ultimo periodo, si fa rinvio ai principi ed alla
disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' alle previsioni  di
cui all'art. 8, del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, e 
successive modificazioni.