Art. 2. Principi di organizzazione e funzionamento 1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi: a) rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse disponibili; b) imparzialita', trasparenza dell'azione amministrativa; c) efficienza e flessibilita' dell'ordinamento interno delle strutture, al fine di rispondere agli obiettivi strategici dell'Agenzia; d) chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale nonche' efficacia delle soluzioni organizzative da adottare che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti per le attivita' a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita'; e) facilita' di accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione via web, attraverso l'adozione di infrastrutture standard che riducano i costi delle Amministrazioni titolari di fondi, nonche' delle Amministrazioni beneficiarie o destinatarie di deleghe gestionali. 2. Le attivita' esterne dell'Agenzia si ispirano a principi di semplificazione dei rapporti con le amministrazioni centrali, regionali e locali coinvolte, a vario titolo nel processo di programmazione e gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di coesione nonche' a principi di semplificazione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari degli interventi attuati nell'ambito delle politiche di coesione sviluppando le capacita' necessarie a privilegiare l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche con azioni di supporto e sostegno ai soggetti beneficiari o destinatari di deleghe gestionali. 3. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilita' dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. 4. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonche' quelle in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 101, ultimo periodo, si fa rinvio ai principi ed alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' alle previsioni di cui all'art. 8, del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni.