Art. 5. Comitato direttivo 1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il Comitato direttivo si riunisce, su convocazione del Direttore generale, almeno ogni trimestre. 2. Il Direttore generale fissa l'ordine del giorno e lo trasmette almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento della riunione. 3. La documentazione inerente gli argomenti di cui al comma 2 del citato art. 6 sono trasmessi, di norma, unitamente all'ordine del giorno. La documentazione relativa ad altri punti all'ordine del giorno e' trasmessa, di norma, almeno dieci giorni prima la data di svolgimento della riunione. 4. Il Comitato direttivo si avvale di una segreteria individuata con atto organizzativo del Direttore generale nell'ambito delle risorse umane dell'Agenzia. 5. Per ogni riunione e' redatto un verbale nel quale si da' conto dei pareri espressi in relazione a ciascun punto all'ordine del giorno.