(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                         Comitato direttivo 
 
    1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il Comitato  direttivo  si
riunisce, su convocazione del Direttore generale, almeno ogni 
trimestre. 
    2. Il Direttore generale fissa l'ordine del giorno e lo trasmette
almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento 
della riunione. 
    3. La documentazione inerente gli argomenti di cui al comma 2 del
citato art. 6 sono trasmessi, di  norma,  unitamente  all'ordine  del
giorno. La documentazione relativa  ad  altri  punti  all'ordine  del
giorno e' trasmessa, di norma, almeno dieci giorni prima la data di 
svolgimento della riunione. 
    4. Il Comitato direttivo si avvale di una segreteria  individuata
con atto organizzativo del Direttore generale nell'ambito delle 
risorse umane dell'Agenzia. 
    5. Per ogni riunione e' redatto un verbale nel quale si da' conto
dei pareri espressi in relazione a ciascun punto all'ordine del 
giorno.