(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                     Area programmi e procedure 
 
    1. L'Area programmi e procedure e' responsabile della gestione  e
degli adempimenti amministrativi e finanziari relativi ai  Programmi.
Assicura, sulla base delle indicazioni del Direttore  generale  e  in
coordinamento con l'Area progetti e strumenti, l'accompagnamento alla
programmazione comunitaria, nazionale  e  regionale  e  dei  progetti
speciali, finanziati dai Fondi  strutturali,  dal  Fondo  Sviluppo  e
Coesione (FSC), dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16  aprile
1987, n. 183, dai Fondi di investimento europeo e con altre risorse 
finanziarie. 
    2. L'Area programmi e  procedure  opera  adottando  un  approccio
sistemico  che,  tenendo  conto  degli  strumenti   attuativi   della
programmazione,  nazionale  e  regionale,   privilegi   una   visione
trasversale rispetto agli obiettivi e alle finalita' individuate sui 
territori. 
    3. In particolar modo, l'Area, in raccordo alle amministrazioni 
responsabili: 
      a) opera il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi e
degli strumenti - anche attraverso specifiche attivita' di verifica -
con riferimento alla gestione e  agli  adempimenti  amministrativi  e
finanziari, ivi inclusi i programmi finanziati con risorse del  Piano
d'Azione Coesione e con le risorse dei Programmi d'azione coesione 
2014-2020, in raccordo con le amministrazioni; 
      b) svolge azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento  alle
amministrazioni, comprese le  Regioni  e  le  autonomie  locali,  con
particolare riferimento alla  cooperazione  interistituzionale,  alla
governance istituzionale e al ciclo di vita dei programmi e degli 
interventi; 
      c) svolge le funzioni di amministrazione di  coordinamento  dei
Fondi strutturali, dei Fondi di investimento europeo  e  di  capofila
del FESR, e partecipa ai Comitati di sorveglianza e  di  indirizzo  e
attuazione e ad altri organismi collegiali previsti nell'attuazione 
degli strumenti della programmazione nazionale; 
      d) rileva le problematiche comuni che emergono  nella  gestione
dei programmi per diffonderne la conoscenza e  individua  i  casi  di
successo e i casi di criticita' per  promuoverne  le  soluzioni  piu'
opportune, anche tramite la predisposizione di documenti di indirizzo
tecnico  e  metodologico,   nonche'   attraverso   l'istituzione   di
specifiche task-force per il superamento di criticita'  temporanee  e
per la facilitazione del raccordo istituzionale nel processo di 
governance multilivello; 
      e) vigila sull'attuazione dei programmi e  sulla  realizzazione
dei  progetti,  anche  nell'ambito  di  contratti  istituzionali   di
sviluppo ed accordi di programmazione negoziata (APQ), e promuove  il
miglioramento della qualita', della tempestivita',  dell'efficacia  e
della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione 
degli interventi; 
      f) opera in stretto raccordo  con  i  competenti  uffici  della
Commissione Europea,  garantendo  leale  collaborazione,  nonche'  il
collegamento con le amministrazioni nazionali e regionali nella fase 
di attuazione dei programmi; 
      g) collabora con la struttura del Dipartimento per le politiche
di coesione istituito con decreto del Presidente del Consiglio del 15
dicembre 2014, nell'individuazione degli  interventi  finanziati  con
risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per 
lo Sviluppo e la coesione; 
      h) fornisce alla struttura del Dipartimento per le politiche di
coesione, in coordinamento  con  l'Area  progetti  e  strumenti,  gli
elementi di  competenza  per  le  proposte  di  riprogrammazione  dei
programmi  e   degli   interventi   e   cura   l'istruttoria   e   la
predisposizione   delle   proposte   sulle   opportune   misure    di
accelerazione degli interventi, finalizzate alla tempestiva 
utilizzazione delle risorse assegnate.