Art. 7. Area programmi e procedure 1. L'Area programmi e procedure e' responsabile della gestione e degli adempimenti amministrativi e finanziari relativi ai Programmi. Assicura, sulla base delle indicazioni del Direttore generale e in coordinamento con l'Area progetti e strumenti, l'accompagnamento alla programmazione comunitaria, nazionale e regionale e dei progetti speciali, finanziati dai Fondi strutturali, dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, dai Fondi di investimento europeo e con altre risorse finanziarie. 2. L'Area programmi e procedure opera adottando un approccio sistemico che, tenendo conto degli strumenti attuativi della programmazione, nazionale e regionale, privilegi una visione trasversale rispetto agli obiettivi e alle finalita' individuate sui territori. 3. In particolar modo, l'Area, in raccordo alle amministrazioni responsabili: a) opera il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi e degli strumenti - anche attraverso specifiche attivita' di verifica - con riferimento alla gestione e agli adempimenti amministrativi e finanziari, ivi inclusi i programmi finanziati con risorse del Piano d'Azione Coesione e con le risorse dei Programmi d'azione coesione 2014-2020, in raccordo con le amministrazioni; b) svolge azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento alle amministrazioni, comprese le Regioni e le autonomie locali, con particolare riferimento alla cooperazione interistituzionale, alla governance istituzionale e al ciclo di vita dei programmi e degli interventi; c) svolge le funzioni di amministrazione di coordinamento dei Fondi strutturali, dei Fondi di investimento europeo e di capofila del FESR, e partecipa ai Comitati di sorveglianza e di indirizzo e attuazione e ad altri organismi collegiali previsti nell'attuazione degli strumenti della programmazione nazionale; d) rileva le problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi per diffonderne la conoscenza e individua i casi di successo e i casi di criticita' per promuoverne le soluzioni piu' opportune, anche tramite la predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico, nonche' attraverso l'istituzione di specifiche task-force per il superamento di criticita' temporanee e per la facilitazione del raccordo istituzionale nel processo di governance multilivello; e) vigila sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata (APQ), e promuove il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi; f) opera in stretto raccordo con i competenti uffici della Commissione Europea, garantendo leale collaborazione, nonche' il collegamento con le amministrazioni nazionali e regionali nella fase di attuazione dei programmi; g) collabora con la struttura del Dipartimento per le politiche di coesione istituito con decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014, nell'individuazione degli interventi finanziati con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; h) fornisce alla struttura del Dipartimento per le politiche di coesione, in coordinamento con l'Area progetti e strumenti, gli elementi di competenza per le proposte di riprogrammazione dei programmi e degli interventi e cura l'istruttoria e la predisposizione delle proposte sulle opportune misure di accelerazione degli interventi, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate.