(Allegato)
                                                             Allegato 
 
ASSOCIAZIONE PER I SISTEMI DI QUALITA' SUPERIORE  PER  LA  ZOOTECNICA
                           BOVINA DA CARNE 
      Fondata da consorzio l'Italia zootecnica e primo valore 
                 Sede in Piazza di Spagna, 35 - Roma 
 
            DECRETO MINISTERIALE N. 4337 del 4 marzo 2011 
 
"LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI  PRODUZIONE  PER  I
  PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI  AL  SISTEMA  DI  QUALITA'  NAZIONALE
  ZOOTECNIA" 
 
          ALLEGATO ALL' ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE 
     DI PRODUZIONE DEL "VITELLONE e/o della SCOTTONA ai CEREALI" 
                     (Revisione 24 giugno 2013) 
 
                              SCHEDA 6 
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
 
                 "VITELLONE e/o SCOTTONA AI CEREALI" 
 
PREMESSA 
    Il  Disciplinare  di  produzione  del  "vitellone   ai   cereali"
definisce  un  processo  produttivo  nell'ambito  di  un  Sistema  di
qualita' nazionale zootecnia (SQN) per le carni bovine contrassegnate
dalla denominazione "vitellone/scottona ai  cereali"  in  conformita'
alle prescrizioni del decreto ministeriale 4 marzo 2011. 
    Tale sistema permette di garantire un processo  produttivo  e  un
sistema  di  rintracciabilita'  delle  carni  lungo  la  filiera  (da
allevamento, a punti vendita) e la verifica della  veridicita'  delle
informazioni relative all'animale, alle fasi  di  macellazione  e  di
lavorazione tramite le quali sono ottenute le carni. 
    Il presente  disciplinare  propone  un  processo  produttivo  per
ottenere carne bovina con caratteristiche qualitative che  permettono
al consumatore di  differenziarle  al  momento  dell'acquisto.  Dette
carni assicurano livelli di tenerezza, succosita' e colore  che  sono
particolarmente richieste da  una  fascia  di  consumatori  italiani,
cosi' come attestato da numerosi studi scientifici. 
    La specificita' della carne del bovino  adulto  ai  "cereali"  e'
infatti data dall'utilizzo di bovini maschi  e  femmine  appartenenti
esclusivamente a razze da carne o a  duplice  attitudine  o  relativi
incroci, macellati ad un eta' compresa tra 12  e  22  mesi,  allevati
negli ultimi mesi di  accrescimento  e  finissaggio  con  la  tecnica
tradizionale  dell'allevamento  protetto   e   alimentazione   basata
prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico. 
    Il  presente  disciplinare  si  applica  durante  il  periodo  di
accrescimento-finissaggio di bovini maschi e femmine allevati per  la
produzione di carne, fino alla macellazione. 
    Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti  fasi
di produzione ed attivita' svolte da altri  operatori  della  filiera
(macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura) 
1. Definizioni e abbreviazioni 
    
     +-----------------+---------------------------------------+
     |                 | Capo bovino iscritto al Libro         |
     |                 |genealogico o figlio di padre e madre  |
     |                 |iscritti al libro genealogico della    |
     |                 |stessa razza. In quest'ultimo caso la  |
     |                 |verifica dell'informazione "razza" deve|
     |                 |essere, in ogni caso, effettuata       |
     |                 |secondo le modalita' indicate          |
     |                 |dall'organizzazione che detiene il     |
     | Razza           |libro genealogico.                     |
     +-----------------+---------------------------------------+
     |                 |informazione che viene rilevata dalla  |
     |                 |lettura del "Documento di              |
     |                 |identificazione individuale per la     |
     |                 |specie bovina" (passaporto) rilasciato |
     |                 |dall'Autorita' competente qualora sullo|
     |                 |stesso siano riportati i dati relativi |
     |                 |alla razza del padre del capo (es.     |
     |                 |passaporti francesi), oppure da altro  |
     |                 |documento da cui sia verificabile la   |
     |                 |razza del padre del capo (Certificato  |
     |                 |di intervento fecondativo - CIF per i  |
     |                 |bovini con passaporto italiano). In    |
     |                 |etichetta l'informazione deve essere   |
     |                 |riportata come «tipo genetico: incrocio|
     | Tipo genetico   |di (seguito dalla razza del padre)».   |
     +-----------------+---------------------------------------+
    
 
    

+------------+-------------------+------------------+---------------+
|            |Ai bovini di eta' superiore ai 12 mesi si applica la  |
|            |seguente classificazione:                             |
|            +-------------------+------------------+---------------+
|            |                   |                  |Denominazione  |
|            |Categoria:         |Classificazione   |di vendita     |
|            |-------------------+------------------+---------------+
|Categoria   |                   |Carcasse di       |               |
|bovino      |                   |animali maschi non|               |
|adulto      |       A           |castrati di eta'  |               |
|            |                   |pari o superiore a|               |
|            |                   |dodici mesi ma    |               |
|            |                   |inferiore a       |               |
|            |                   |ventiquattro mesi |Bovino adulto  |
|------------|-------------------+------------------+---------------+
|            |                   |carcasse di altri |               |
|            |                   |animali femmine di|               |
|            |       E           |eta' pari o       |               |
|            |                   |superiore a dodici|               |
|            |                   |mesi              |Bovino adulto  |
+------------+-------------------+------------------+---------------+

    
    
|+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 | Controllo interno del singolo   |
|                                 |operatore della filiera, tramite |
|                                 |verifiche documentali e/o        |
|                                 |verifiche ispettive delle        |
|                                 |procedure messe in atto presso i |
|                                 |singoli operatori della filiera  |
| Autocontrollo:                  |SQN.                             |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 | Controllo esercitato ad opera di|
|                                 |un organismo indipendente        |
|                                 |autorizzato dalla competente     |
|                                 |autorita' e designato            |
|                                 |dall'Operatore o Organizzazione  |
| Controllo:                      |aderente alla filiera SQN.       |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 | Controllo esercitato dalla      |
|                                 |pubblica amministrazione per     |
|                                 |garantire il rispetto delle      |
|                                 |disposizioni previste dalla      |
| Vigilanza:                      |normativa nell'ambito degli SQN. |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 | Assicurazione del nesso tra la  |
|                                 |carcassa, il quarto, i primi     |
|                                 |tagli in osso, la carne          |
|                                 |porzionata da un lato e il       |
|                                 |singolo o gruppo di bovini       |
| Rintracciabilita':              |dall'altro.                      |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |insieme dei sistemi di           |
|                                 |identificazione e di             |
|                                 |registrazione, da prevedere per  |
|                                 |le varie fasi della filiera delle|
|                                 |carni bovine "SQN ", applicati in|
|                                 |modo da garantire il nesso tra   |
|                                 |l'identificazione delle carni e  |
|Elementi di Rintracciabilita':   |l'animale interessato.           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |numero identificativo            |
|                                 |dell'animale (marca auricolare   |
|Numero auricolare:               |ufficiale)                       |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |Codice univoco che evidenzia il  |
|                                 |nesso tra le carni e l'animale   |
|                                 |utilizzato.(numero marca         |
|                                 |auricolare Bovino; numero        |
|Codice identificativo o codice di|progressivo di macellazione,     |
|rintracciabilita':               |numero lotto;)                   |
+---------------------------------+---------------------------------+
    
2. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento 
    Le  condizioni  minime  del  processo  produttivo   che   bisogna
garantire per certificare "vitellone /scottona ai  cereali"  sono  di
seguito riassunte: 
      2.a - gli animali ammessi sono maschi e  femmine  della  specie
"Bos Taurus", appartenenti esclusivamente  a  razze  classificate  da
carne, a doppia attitudine e incroci fra tali razze; 
      2.b - allevamento in ambiente protetto,  di  tipo  stallino,  a
stabulazione libera in box multipli; 
      2.c - periodo minimo di permanenza dei  bovini  in  allevamenti
aderenti al disciplinare SQN di 5 mesi per i bovini  maschi,  4  mesi
per le femmine, comprendenti la fase di accrescimento e finissaggio ; 
      2.d - eta' alla macellazione compresa fra i 12 e 22 mesi; 
      2.e - sono esclusi, dall'SQN, i bovini sottoposti a trattamenti
terapeutici con corticosteroidi, durante il periodo  di  applicazione
del disciplinare 
      2.f  -  negli  allevamenti,  aderenti  all'SQN,  le   procedure
riguardanti le  tecniche  di  allevamento  e  l'alimentazione  devono
interessare indistintamente tutti i bovini presenti in azienda e  non
solo quelli destinati all'SQN. In  particolare,  non  possono  essere
presenti,  in  una  stessa  struttura/stalla,  animali   allevati   e
alimentati in conformita' al presente disciplinare e animali allevati
e alimentati in modo convenzionale. 
      2.g -  nelle  aziende  dotate  di  strutture  indipendenti,  e'
possibile suddividere l'azienda medesima sulla  base  delle  distinte
procedure di allevamento (es. convenzionale / SQNZ). In  quest'ultimo
caso, le stalle e le relative  pertinenze,  nonche'  le  attrezzature
utilizzate  (es.  carro  UNIFEED)  devono  essere  ben  delimitate  e
preventivamente individuate con apposita procedura  che  consenta  di
non mescolare l'alimentazione destinata all'allevamento SQNZ. 
3. Tecniche di alimentazione 
    3.a  -  L'azienda  di  allevamento  deve  predisporre  e   tenere
aggiornati i piani di razionamento alimentare che devono tenere conto
delle  esigenze  nutrizionali  dei  bovini  nelle  diverse  fasi   di
sviluppo;  in  particolare,  devono  essere  definite  delle  razioni
alimentari differenziate fra la fase di  accrescimento  e  quella  di
finissaggio. 
    3.b - La razione alimentare  deve  essere  preparata  secondo  la
tecnica dell'UNIFEED e deve avere le seguenti caratteristiche: 
      3.b.1 - razione giornaliera contenente  cereali  e  foraggi  da
cereali in quantita' ≥ 60% sulla sostanza secca; 
      3.b.2- La percentuale di fibra della razione deve  essere  tale
da garantire un valore di NDF ≥ 25% della sostanza secca,  oppure  il
40%  delle  particelle  della  razione  deve  avere  una   dimensione
superiore ai 2 mm.; 
      3.b.3 - La razione  deve  contenere  una  quota  d'insilato  di
pianta intera di mais non superiore a 12 kg. sul tal quale nella fase
di accrescimento. 
      3.b.4 - negli ultimi 60 giorni la quota di  amido  deve  essere
incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota  d'insilato
deve diminuire almeno del 25% sul massimo consentito di kg. 12. 
      3.b.5 - la razione  alimentare  deve  essere  priva  di  grassi
animali aggiunti e costituita esclusivamente dai seguenti prodotti di
origine vegetale: 
        cereali e derivati; 
        leguminose; 
        oleaginose; 
        bietole e derivati; 
        foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio,
erba da prati naturali e artificiali); 
        foraggi essiccati; 
        insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba); 
        grassi vegetali semplici o elaborati (salificati, idrogenati) 
        mangimi completi e complementari,  costituiti  dalle  materie
prime sopra elencate 
      3.b.6 - E' consentito l'uso di integratori  vitaminico-minerali
e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale. 
    3.c - Gli alimenti zootecnici devono essere privi di  alterazioni
o sostanze tossiche che li rendano  non  idonei  per  l'alimentazione
animale, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda il
requisito "assenza di grassi animali", in mancanza del  requisito  di
certificazione   del   prodotto   da    parte    del    mangimificio,
l'organizzazione aderente al disciplinare SQN, potra'  sopperire  con
proprie visite ed analisi semestrali. 
    3.d -  Gli  alimenti  zootecnici  devono  essere  identificati  e
conservati in modo idoneo, e tenuti  fisicamente  separati  da  altri
alimenti non consentiti dal  presente  disciplinare  e  destinati  ad
altre specie animali allevate in azienda. 
4. La scelta degli animali 
    4.a  -  I  bovini  ammessi  al   presente   disciplinare   devono
appartenere esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine  o
risultare da incroci tra razze da carne e razze a duplice attitudine. 
    4.b  -  La  carne  ammessa  al  circuito   SQN   deve   provenire
esclusivamente da carcasse che hanno le seguenti caratteristiche: 
    
         +-------------------------------+-----------------+
         | Categoria                     |A                |
         +-------------------------------+-----------------+
         |                               |E                |
         +-------------------------------+-----------------+
         | Classe di conformazione       | S-E-U-R         |
         +-------------------------------+-----------------+
         | Classe di stato               |                 |
         |d'ingrassamento                | 2-3             |
         +-------------------------------+-----------------+
    
 5. Strutture e impianti 
    5.a - Le strutture di stabulazione devono  essere  costruite  con
materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della  specie
allevata e devono assicurare condizioni  ambientali  di  temperatura,
circolazione dell'aria, umidita' relativa dell'aria e  concentrazione
di gas e polveri tali da non nuocere agli animali. 
    5b - Il fronte di mangiatoia non deve essere inferiore  a  60  cm
per capo e/o deve essere prevista l'alimentazione ad libitum. 
    5.c - I bovini allevati su lettiera, devono avere a  disposizione
una superficie non inferiore a 4  mq/capo,  come  da  raccomandazioni
contenute nel report della Comunita' Europea del 2001  sul  benessere
del bovino da carne. In particolare, in tale documento, si indica uno
spazio di 3mq/capo per animali di 500kg di peso  vivo  ±  0.5mq  ogni
100kg di incremento. Questi limiti  risultano  consentire  ai  bovini
l'espressione del comportamento e dei movimenti  naturali,  limitando
lo stress e in tal modo consentendo  un  accrescimento  regolare  nel
miglior stato di sanita' e salute che si  riflettono  sulla  qualita'
della carne al momento della macellazione e nelle fasi successive  di
maturazione. 
    5.d  -  I  bovini  allevati  su  grigliato,  dovranno   avere   a
disposizione una superficie non inferiore  a  3,00  mq/capo,  poiche'
questo tipo di stabulazione, molto diffuso nel settore del bovino  da
carne, prevede l'eliminazione  di  deiezioni  e  residui,  altrimenti
accumulati sul suolo e quindi consente una liberta'  di  movimenti  e
pulizia anche con un minor spazio per capo. 
    5.e - E' necessario disporre di un locale adibito ad infermeria 
6. Sistema di produzione e rintracciabilita' 
    Di seguito sono descritti, per i diversi operatori della  filiera
SQN, i sistemi di identificazione e di registrazione, gli elementi di
rintracciabilita' e la descrizione del processo produttivo su cui  e'
basato il sistema di qualita'  nazionale  "vitellone  o  scottona  ai
cereali". 
    6.1 - Allevamento 
    L'allevatore, con la richiesta di adesione all'SQN, si impegna  a
rispettare gli adempimenti stabiliti dal presente disciplinare ed, in
particolare, per poter certificare che il bovino  e'  stato  allevato
nell'ambito  dell'SQN  "vitellone/scottona  ai  cereali",   oltre   a
garantire le condizioni minime richiamate  nei  precedenti  paragrafi
deve rispettare i seguenti requisiti: 
      6.1.a - In ciascun allevamento  aderente  al  disciplinare  SQN
devono  essere  presenti  ed  essere  disponibili  per  le  fasi   di
controllo,  le   schede   che   riportano   la   razione   alimentare
somministrata e definiscono il periodo della fase di finissaggio. 
      6.1.b - La rintracciabilita' degli alimenti ad  integrazione  e
del mangime/nucleo utilizzati dall'allevatore  e'  rappresentata  dai
documenti  di  acquisto,  dai  quali  e'  possibile  verificare   che
l'allevatore  non   abbia   acquistato   mangime/nucleo/alimento   ad
integrazione  da  mangimifici/fornitori   diversi   da   quelli   con
certificazione   di   prodotto,   cartellini    di    accompagnamento
mangime/nucleo dai quali sia possibile verificare la  formulazione  e
l'assenza di grassi animali aggiunti. 
      6.1.c - La rintracciabilita' nel caso di alimenti  autoprodotti
e' invece rappresentata dal documento di  acquisto  della  semente  e
dalla verifica dei quantitativi prodotti. 
      6.1.d - Ai  fini  della  rintracciabilita'  degli  animali  gli
elementi di registrazione sono rappresentati da:  marche  auricolari,
passaporto, Mod. 4. Sulla base di questi tre  elementi  e'  possibile
verificare l'eta' dell'animale, il paese di  nascita  e  i  paesi  di
ingrasso. 
      6.1.e. - L'allevatore, pertanto, deve: 
        6.1.e.1. - mantenere  aggiornato  il  registro  di  carico  e
scarico dei capi bovini allevati con la periodicita'  prevista  dalla
normativa vigente e controllare la presenza delle  marche  auricolari
su tutti i soggetti; 
        6.1.e.2 - verificare, in  fase  di  consegna  degli  alimenti
complementari, la documentazione di trasporto e accessoria  richiesta
e la relativa corrispondenza con il prodotto in entrata; 
        6.1.e.3 - rifiutare la consegna di mangimi e nuclei  che  non
provengono  da  mangimifici/fornitori  privi  di  certificazioni   di
prodotto attestanti l'assenza di grassi animali aggiunti; 
        6.1.e.4 - detenere  e  mantenere  aggiornato,  con  frequenza
mensile, il registro di carico e scarico alimenti; 
      6.1.f  -  I  capi  bovini,  per  poter   essere   conformi   al
disciplinare, devono essere allevati alle condizioni sopra  riportate
e devono essere avviati alla macellazione ad un'eta' compresa  tra  i
12 e i 22 mesi di vita. 
      6.1.g  -  L'allevatore,  al  momento  della  cessione  per   la
macellazione del bovino, deve: 
        6.1.g.1 - inviare al macello con il documento accompagnatorio
come  previsto  dal  dPR  30  aprile  1996  n.   317   e   successivi
aggiornamenti, il passaporto dell'animale e, per poter  garantire  la
veridicita' dell'informazione razza o tipo genetico,  il  certificato
di intervento fecondativo  (CIF)  per  i  bovini  nati  in  Italia  o
documentazione equivalente per i bovini nati all'estero; 
        6.1.g.2 - aggiornare il registro d'anagrafe del bestiame. 
        6.1.g.3 -  rilasciare  un  "certificato  di  avviamento  alla
macellazione" (allegato 1) che  attesta,  per  ciascun  soggetto,  il
possesso del requisiti di allevamento fissati dal  disciplinare  SQN.
Detto "certificato"  deve  essere  rilasciato  in  forma  cartacea  o
informatica. In ogni  caso,  i  certificati  devono  essere  numerati
progressivamente e copia degli stessi  devono  essere  conservati  in
allevamento. 
      6.1.h  -  L'allevatore,  per  verificare  la  "razza"  o  "tipo
genetico" ammessa all'SQN e per garantire la veridicita' della stessa
informazione, qualora si intende riportarla in etichetta,  adotta  la
seguente procedura: 
        6.1.h.1 - Razza: l'allevatore  deve  acquisire  un  documento
rilasciato da un Ente preposto  ufficialmente  riconosciuto,  che  ne
attesti l'iscrizione  al  libro  genealogico  o  che  sia  figlio  di
genitori entrambi iscritti al libro. In quest'ultimo caso la verifica
dell'informazione "razza"  deve  essere,  in  ogni  caso,  effettuata
secondo  le  modalita'  indicate  dall'Ente  che  detiene  il   libro
genealogico. Per i bovini di origine francese, l'informazione "Razza"
e' utilizzabile  solo  se  al  momento  dell'avvio  del  bovino  allo
stabilimento  di  macellazione,  l'allevatore  consegna,   oltre   al
passaporto  e  tutta  la  documentazione  prevista  dalla   normativa
vigente, anche il "Certificat  de  filiation  genetique  etabili  par
l'etat civil bovin (ECB)"  dal  quale  si  evince,  tra  l'altro,  la
matricola e la razza del padre e della madre. 
        6.h.1.2 -  Tipo  genetico:  per  i  bovini  nati  in  Italia,
l'informazione  viene  rilevata   dal   Certificato   di   Intervento
Fecondativo - CIF sul quale e' riportata la razza del  padre.  Per  i
bovini nati all'estero e' necessario acquisire idonea  documentazione
dalla quale e' possibile risalire alla razza  del  padre  del  bovino
interessato. In  particolare,  per  i  bovini  di  origine  francese,
poiche'  il  passaporto  riporta,   tra   l'altro,   il   numero   di
identificazione e in forma codificata la razza del padre e' possibile
indicare  "Tipo  genetico:  incrocio  di  (seguito  dalla  razza  del
padre)". Per i bovini con passaporto francese, inoltre, e'  possibile
procedere come segue: 
          6.h.1.2.a - Caso A - i codici razziali del  padre  e  della
madre, riportati sul passaporto, sono gli stessi: l'informazione puo'
essere espressa come: "Tipo genetico: (indicazione  della  razza  del
padre). Detta possibilita' e' estesa anche a  bovini  con  passaporto
italiano qualora si accerti dal passaporto o dalla BDN che  anche  la
madre e' ascrivibile alla medesima razza del padre; 
          6.h.1.2.b - Caso B - i codici razziali del  padre  e  della
madre, riportati sul  passaporto,  sono  diversi:  l'informazione  va
espressa come "tipo genetico: incrocio di  (indicazione  della  razza
del padre). Qualora lo spazio a disposizioni in  etichetta  per  tale
informazione  non  sia  sufficiente,   l'informazione   puo'   essere
riportata in uno dei seguenti modi: 
          6.h.1.2.b.1 - tipo genetico: inc. di (seguito  dalla  razza
del padre); 
          6.h.1.2.b.2  -  "incrocio  di  (seguito  dalla  razza   del
padre)"; 
          6.h.1.2.b.3 - "incrocio (seguito dalla razza del padre)". 
        6.h.1.2.c - Caso C - i codici  razziali  del  padre  e  della
madre sono diversi ed il passaporto riporta nel campo  "Type  racial"
l'indicazione "Croise'":  anche  in  questo  caso  l'informazione  va
espressa come "tipo genetico: incrocio di  (indicazione  della  razza
del padre). 
      6.1.i - L'allevatore deve allegare la  suddetta  documentazione
al "certificato di avviamento alla macellazione". 
      6.1.l. L'azienda di allevamento deve applicare  un  manuale  di
buone  pratiche  di  allevamento  che  comprenda  almeno  i  seguenti
aspetti: 
        6.1.l.1 - anagrafe e rintracciabilita' degli animali; 
        6.1.l.2 - gestione degli approvvigionamenti e alimentazione; 
        6.1.l.3 - gestione sanitaria dell'azienda; 
        6.1.l.4 - benessere animale; 
        6.1.l.5 - gestione effluenti zootecnici; 
        6.1.l.6   -   pulizia,   disinfezione,   disinfestazione    e
derattizzazione; 
        6.1.l.7 - formazione del personale. 
      6.1.m - Le registrazioni  previste  dal  presente  disciplinare
possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea. 
      6.1.n  -  La  documentazione  attestante  quanto  sopra   viene
archiviata e conservata dall'operatore - organizzazione, per almeno 2
anni e deve essere a  disposizione  per  le  verifiche  di  controllo
(autocontrollo e controllo esercitato dall'Organismo Indipendente). 
    6.2 - Stabilimento di macellazione 
      6.2.a - Al momento del ricevimento dei bovini, lo  stabilimento
di  macellazione,  deve  verificare  l'appartenenza  del  bovino   al
circuito del SQN, deve acquisire il "certificato di  avviamento  alla
macellazione" del bovino rilasciato dall'allevatore. 
      6.2.b - Nel caso di organizzazioni aderenti al disciplinare SQN
la verifica  della  veridicita'  dell'informazione  "razza"  o  "tipo
genetico" puo' essere effettuata, direttamente dallo stabilimento  di
macellazione,  qualora  si  intenda  riportare  in  etichetta   detta
informazione. 
      6.2.c -  Detta  documentazione  deve  essere  conservata  dallo
Stabilimento di macellazione  per  2  anni  e  deve  essere  messa  a
disposizione   per   presa    visione    dei    tecnici    incaricati
all'autocontrollo   o   del   controllo   da   parte   dell'organismo
Indipendente. 
      6.2.d - L'incaricato dello  stabilimento  di  macellazione,  in
fase di  pre-macellazione,  confronta  l'auricolare  del  bovino,  il
documento di trasporto, il passaporto; dopo il riscontro, i bovini in
regola vengono avviati alla  macellazione.  In  corrispondenza  dello
specifico  auricolare,  annota,  su  idoneo  documento  (modello   4,
registro  informatico,  ecc.)  l'ordine  di  ingresso  in  catena  di
macellazione  per  il  fondamentale   abbinamento   con   il   numero
progressivo di macellazione assegnato alla carcassa. 
    6.2.e - L'ordine di ingresso dei bovini in catena viene  inserito
nel supporto informatico della struttura di  macellazione.  Segue  la
macellazione dei bovini e l'arrivo sequenziale  delle  carcasse  che,
individualmente,  vengono  pesate,   classificate   e,   in   maniera
automatica e progressiva, numerate e collegate con  l'auricolare  del
bovino di provenienza. 
      6.2.f - Solo per la  carcasse  classificate  appartenenti  alle
categoria "A" ed "E" e non ricadenti  nelle  classifiche  commerciali
(SEUROP) della categoria O - P e negli stati di  ingrassamento  della
carcassa 1 - 4 - 5, e' possibile stampare ed apporre  sulle  carcasse
l'etichetta di macellazione che attesta  l'appartenenza  della  carne
all'SQN "vitellone o scottona ai cereali" ed e'  possibile  riportare
le sole informazioni cosi' come previsto al successivo  paragrafo  7.
Le etichette di macellazione devono riportare, inoltre, un  codice  a
barre del tipo di  seguito  specificato.  Sono  apposte  su  ciascuna
mezzena tre etichette (una per  ciascun  sesto).  Successivamente  la
carcassa e' divisa in due mezzene. 
      6.2.g - Le mezzene prima  del  taglio  sono  gia'  identificate
tramite le apposite etichette di macellazione posizionate nelle parti
di ciascuna mezzena in cui potrebbe essere tagliata. 
      6.2.h - Le informazioni riportate in etichetta sono desunte dal
passaporto  del  bovino  o,  quando  possibile,  dalla   banca   dati
dell'anagrafe dei bovini (BDN) e dal "certificato di avviamento  alla
macellazione". 
      6.2.i - Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei
dati e la stampa delle etichette di  macellazione  da  apporre  sulle
mezzene e l'archivio delle informazioni. 
      6.2.l - Le informazioni stampate nell'etichetta di macellazione
sono ricavate dalla documentazione innanzi richiamata e caricate,  al
momento  della  macellazione,  nella  banca  dati  informatica  dello
stabilimento di macellazione. Il programma informatico utilizzato per
gestire la banca dati, e' in grado di segnalare o bloccare la  stampa
delle etichette qualora  non  siano  rispettate  le  condizioni  e  i
requisiti minimi previsti dal presente disciplinare. 
      6.2.m - Lo stabilimento di  macellazione  deve  garantire,  con
idoneo sistema informatico, la correlazione tra il  carico,  di  ogni
capo macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite
al cliente. Le spedizioni delle carni (mezzene,  quarti,  ecc.)  sono
registrate  nella  banca  dati   a   cura   dello   stabilimento   di
macellazione. In qualsiasi momento e' possibile, consultando la banca
dati,  ricavare  i  destinatari  di  ogni  spedizione  di  carne  SQN
effettuata. 
      6.2.n  -  Lo  stabilimento  di  macellazione   deve   garantire
l'addestramento del tecnico  incaricato  di  caricare  i  dati  degli
animali nella banca dati informatica e il corretto funzionamento  del
sistema informatico. 
      6.2.o - Al  momento  della  spedizione  della  carne  (mezzene,
quarti o sesti), lo stabilimento di macellazione, deve rilasciare  un
"certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali" che attesta,  per
ciascun "porzione di carne venduta", il  possesso  dei  requisiti  di
carne appartenente al suddetto SQN.  Detto  certificato  deve  essere
rilasciato  in  forma  cartacea  o  informatica.  In  ogni  caso,   i
certificati devono essere numerati  progressivamente  e  copia  degli
stessi  devono  essere   conservati   presso   lo   stabilimento   di
macellazione. 
      6.2.p - Il certificato SQN: "vitellone o scottona ai  cereali",
al fine di garantire un regolare ed efficiente flusso di informazioni
tra i soggetti coinvolti deve necessariamente essere dotato di codice
a barre (tipo European Article Number EAN 128, QR - Quick Read  code,
oppure analogo codice facilmente disponibile sul mercato generalmente
destinate  ad  essere  lette  tramite  semplici  lettori   informati)
impiegati per memorizzare informazioni riportate in etichetta  e  sul
certificato SQN. 
      6.2.q - L'archiviazione delle copie dei documenti  e  dei  dati
relativi alla spedizione delle carni SQN: "vitellone  o  scottona  ai
cereali" e' effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso lo
stabilimento di macellazione per un periodo  di  almeno  2  anni.  Il
mantenimento nel  tempo  dei  dati  relativi  agli  animali  allevati
archiviati su supporto informatico viene garantito da un  salvataggio
periodico dei dati (back-up). 
    6.3 - Laboratorio di Sezionamento / Porzionatura 
      6.3.a  -  Il  laboratorio  di  sezionamento  e/o  porzionatura,
aderente al disciplinare SQN, che intende  sezionare  e/o  porzionare
carni  bovine  dell'SQN  "vitellone  o  scottona  ai  cereali"   deve
garantire  l'identificazione  di  tutti  i  prodotti,  mantenere   la
rintracciabilita' delle carni attraverso idoneo sistema informatico e
apporre su tutti i prodotti finiti  adeguata  etichetta  conforme  al
presente disciplinare. 
      6.3.b - Le  mezzene  o  i  quarti  o  i  sesti  ottenuti  dalle
precedenti  operazioni  presso  gli  stabilimenti   di   macellazione
aderenti all'SQN "vitellone o scottona  ai  cereali"  possono  essere
sottoposte alle operazioni di sezionamento in una struttura  contigua
a dove si svolgono le operazioni di abbattimento e macellazione o  in
laboratori di sezionamento non contigui al macello. 
      6.3.c - Le mezzene al momento del taglio sono gia' identificate
tramite le etichette di  macellazione,  posizionate  nelle  parti  di
ciascuna mezzena in cui potrebbe essere tagliata. 
      6.3.d  -   Il   laboratorio   di   sezionamento,   al   momento
dell'adesione all'SQN, comunica all'organismo di controllo designato,
le modalita' di identificazione, rintracciabilita'  e  controllo  dei
bilanci di massa (es lavorazione in modalita'  tutto  pieno  -  tutto
vuoto nel reparto sezionamento o uso di  flussi  separati  da  idonei
segnalatori di cambio di lavorazione) da  essi  adottate  durante  le
operazioni di sezionamento per garantire la non commistione con carni
estranee al presente  disciplinare.  L'organismo  di  controllo  deve
approvare le modalita' proposte dal  laboratorio  di  sezionamento  /
porzionatura prima di accettare  l'incarico.  Le  procedure  adottate
devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per
le operazioni di controllo e vigilanza. 
      6.3.e - Le modalita' di acquisizione  dei  dati  da  parte  del
laboratorio di sezionamento sono di tipo informatizzato  leggendo  il
codice a barre o QR Code riportato sull'etichetta di  macellazione  o
in caso di illeggibilita' dal "certificato SQN: "vitellone o scottona
ai cereali" previa verifica della corrispondenza  con  il  codice  di
rintracciabilita'. E' consentita l'imputazione manuale dei  dati  nel
sistema di identificazione e tracciabilita' del sezionamento solo  in
caso  di  impossibilita'  ad  acquisire  i   dati   informaticamente,
illeggibilita' del codice a barre o QR Code o guasto documentato  nel
sistema di lettura dello stesso. 
      6.3.f - Le mezzene, destinate ad essere commercializzate con la
dizione "vitellone  o  scottona  ai  cereali".  vengono  tagliate  in
funzione dell'ordine ricevuto dal cliente. Per ogni taglio  anatomico
ottenuto, al  momento  della  pesatura  l'operatore  tramite  lettore
ottico collegato a  sistema  informatico  provvede  ad  acquisire  il
codice presente sull'etichetta di macellazione o digitando il  codice
di rintracciabilita' sulla  bilancia  pesa  etichettatrice,  relativa
alla carne in questione, ricavando i dati identificativi all'animale,
caricati, al  momento  dell'arrivo  della  merce,  nella  banca  dati
informatica del laboratorio  di  sezionamento.  Al  termine  di  tale
operazione vengono stampate le etichette di sezionamento  da  apporre
su  ogni  taglio  anatomico  destinato  ad  essere  commercializzato.
L'etichetta di sezionamento  riporta  le  informazioni  indicate  nel
paragrafo 6 del presente disciplinare e riporta un codice a barre del
tipo precedentemente descritto. 
      6.3.g - Ulteriori lavorazioni a  partire  dai  tagli  anatomici
fino   ai   porzionati   (preconfezionati)   devono   garantire    la
rintracciabilita' e le procedure per  evitare  la  commistione  delle
carni come sopra descritto. 
      6.3.h - Qualora il  laboratorio  di  sezionamento,  prevede  la
costituzione di  lotti  di  lavorazione,  gli  stessi  devono  essere
costituiti da carne  etichettata  nell'ambito  del  disciplinare  SQN
"vitellone / scottona ai cereali". Il  laboratorio  di  sezionamento,
per la costituzione del lotto  di  lavorazione  legge,  con  apposito
lettore, i codici a barre o QR Code  sulle  etichette  apposte  sulla
carne e, solo, quelle rientranti nel  suddetto  SQN,  con  le  stesse
informazioni obbligatorie e, se del caso, con le stesse  informazioni
facoltative previste al successivo paragrafo 7,  potranno  far  parte
del costituendo lotto di lavorazione. Il sistema informatico verifica
disomogeneita' del lotto. 
      6.3.i - Il laboratorio di sezionamento,  indipendentemente  dal
sistema di rintracciabilita' adottato deve: 
        6.3.i.1 - inserire i dati relativi alle carni SQN nella banca
dati ed eventualmente rietichettare nel  caso  l'etichetta  originale
non riporti un codice a barre leggibile o QR  Code  dal  sistema  del
laboratorio di sezionamento medesimo; 
        6.3.i.2 - disossare / porzionare singole lavorazioni o  lotti
omogenei  di  prodotto  impedendo  la  commistione  con  altre  carni
presenti nel laboratorio di sezionamento; 
        6.3.i.3 - stampare automaticamente le etichette per  i  tagli
ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione; 
        6.3.i.4  -  apporre  l'etichetta  sui  prodotti  disossati  /
porzionati conforme alle specifiche del presente disciplinare. 
      6.3.l - Al momento della spedizione della carne  (grossi  tagli
disossati, tagli anatomici,  porzionati,  ecc.),  il  laboratorio  di
sezionamento, deve  rilasciare  un  "certificato  SQN:  "vitellone  o
scottona ai cereali" che attesta,  per  ciascuna  porzione  di  carne
fornita,  l'appartenenza  della  stessa  al   suddetto   SQN.   Detto
certificato  deve  essere  rilasciato  secondo  le  stesse  modalita'
previste per lo stabilimento di macellazione. 
      6.3.m - Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei
dati e la stampa delle etichette di sezionamento  /  porzionatura  da
apporre sulle carni o confezioni e l'archivio delle informazioni. 
      6.3.n - Il Laboratorio  di  sezionamento  /  porzionatura  deve
garantire, con idoneo sistema informatico,  la  correlazione  tra  il
carico, di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione,
con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente.  Le
spedizioni delle carni sono registrate nella banca dati  a  cura  del
laboratorio di sezionamento/ porzionatura. In  qualsiasi  momento  e'
possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di  ogni
spedizione di carne SQN effettuata (bilancio di massa). 
      6.3.o - Il laboratorio  di  sezionamento  /  porzionatura  deve
garantire la formazione del tecnico incaricato  di  caricare  i  dati
delle carni nella banca dati informatica e il corretto  funzionamento
del sistema informatico. 
      6.3.p - L'archiviazione delle copie dei documenti  e  dei  dati
relativi alla spedizione delle carni SQN: "vitellone  o  scottona  ai
cereali" e' effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso il
laboratorio di sezionamento per un  periodo  di  almeno  2  anni.  Il
mantenimento nel  tempo  dei  dati  relativi  agli  animali  allevati
archiviati su supporto informatico viene garantito da un  salvataggio
periodico dei dati (back-up). 
    6.4 - Punti vendita 
      6.4.a  -  Il  punto  vendita  (pdv)  comunica   preventivamente
all'organismo  di  controllo  designato  al   momento   dell'adesione
all'SQN,  le   modalita'   di   identificazione,   rintracciabilita',
stoccaggio, lavorazione, messa in vendita delle carni e controllo dei
bilanci di massa (es. stoccaggio in cella frigo in aree  dedicate  ed
identificate, lavorazione in modalita' tutto pieno - tutto vuoto  nel
reparto lavorazione o uso di flussi separati da idonei segnalatori di
lavorazioni, bancone di vendita con zone dedicate rispetto  ad  altre
carni presenti nel punto vendita), in  modo  tale  da  garantire  che
durante  le  operazioni  presso  il  punto  vendita  sia  evitata  la
commistione con carni estranee al presente disciplinare. La  gestione
cartaceo/manuale della tracciabilita' da parte dei punti  vendita  e'
consentita solo nella tipologia "dettaglio tradizionale". L'organismo
di controllo deve approvare le  modalita'  manuali  o  informatizzate
proposte  dal   punto   vendita   e   verificare   che   il   sistema
cartaceo/manuale impatti su una percentuale minima di prodotto, prima
di accettare l'incarico. 
    Le  procedure  adottate   devono   essere   disponibili,   presso
l'operatore, in forma cartacea o  su  supporto  informatico,  per  le
operazioni di controllo e vigilanza. 
      6.4.b - Le modalita' di acquisizione dei dati da parte del  pdv
sono di tipo informatizzato leggendo il codice  a  barre  o  QR  Code
riportato sull'etichetta di macellazione / sezionamento o in caso  di
illeggibilita' delle  stesse,  dal  "certificato  SQN:  "vitellone  o
scottona ai cereali". E' consentita l'imputazione  manuale  dei  dati
nel sistema di identificazione e tracciabilita' del pdv solo in  caso
di mancanza del sistema  informatico,  illeggibilita'  del  codice  a
barre o QR Code o guasto documentato nel  sistema  di  lettura  dello
stesso. 
      6.4.c - Le mezzene o  gli  altri  tagli  di  carni  certificate
forniti ai pdv, al momento del taglio sono gia' identificate  tramite
le etichette di macellazione o di sezionamento. 
      6.4.d - Il sistema informatico,  se  presente,  deve  garantire
l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette presso  i  pdv  da
apporre  in  prossimita'  delle  carni  poste  in  vendita  o   sulle
confezioni  per  i  prodotti   pre-incartati   e   l'archivio   delle
informazioni. 
      6.4.e - Il pdv deve garantire, manualmente o con idoneo sistema
informatico, la correlazione tra il carico, di ogni consegna di carne
dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di  sezionamento
/ porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute
al consumatore finale. Le  spedizioni  delle  carni  sono  registrate
nella banca dati o supporto cartaceo a cura del pdv. 
      6.4.f - Il  pdv  deve  garantire  l'addestramento  del  tecnico
incaricato di caricare i dati delle carni  nel  supporto  cartaceo  o
nella banca dati informatica e il corretto funzionamento del  sistema
informatico. 
      6.4.g - L'archiviazione delle copie dei documenti  e  dei  dati
relativi alle  carni  SQN:  "vitellone  o  scottona  ai  cereali"  e'
effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso il pdv per  un
periodo di almeno 2 anni. Il mantenimento nel tempo dei dati relativi
agli  animali  allevati  archiviati  su  supporto  informatico  viene
garantito da un salvataggio periodico dei dati (back-up). 
      6.4.h   -   Il   pdv,   indipendentemente   dal   sistema    di
rintracciabilita' adottato, deve controllare, all'arrivo della  merce
la correttezza dell'identificazione e, in particolare: 
        6.4.h.1 - Ogni  singolo  taglio  deve  riportare  l'etichetta
prevista  dal  presente  disciplinare.   Inoltre   la   merce   viene
accompagnata da DDT e dal certificato SQN: "vitellone o  scottona  ai
cereali"; 
        6.4.h.2  -  Scarica  su   supporto   cartaceo   e/o   sistema
informatico i dati di rintracciabilita', leggendo il codice a barre o
QR Code apposto sull'etichetta:  questo  permette  di  registrare  il
carico all'arrivo e tramite le pesate dei diversi tagli  prodotti  si
ottiene lo scarico della merce. 
        6.4.h.3 - In cella e sul banco vendita  mantiene  fisicamente
separate  dal  resto  delle  carni  bovine  le   carni   identificate
nell'ambito dell'SQN: "vitellone o scottona ai  cereali"  (es.  parte
della cella - banco vendita dedicata  ed  identificata  con  apposita
etichetta). 
        6.4.h.4 - In caso di lavorazione, utilizza il  sistema  tutto
pieno  tutto  vuoto  lavorando  in  tempi  dedicati  solo  le   carni
certificata SQN: "vitellone o scottona ai cereali". 
        6.4.h.5 - Dispone la merce separandola per  singolo  lotto  e
apponendo un cartellino identificativo riportante il numero di  lotto
che correla i diversi tagli al certificato SQN: "vitellone o scottona
ai cereali" esposto al consumatore. 
        6.4.h.6 - Qualora i prodotti vengano preincartati  e  venduti
al libero servizio, la merce prelevata  dalla  cella  viene  lavorata
cosi' come indicato al precedente par.  6.4.a,  e  al  momento  della
pesatura  l'addetto  richiama  il  codice  di   rintracciabilita'   e
automaticamente  stampa  l'etichetta  da   apporre   sul   preincarto
riportante i  dati  previsti  dal  presente  disciplinare  (non  sono
costituiti nuovi lotti presso il punto vendita). 
    Nel caso in cui il pdv  ha  necessita'  di  costituire  lotti  di
lavorazione deve adottare  le  stesse  procedure  descritte  per  gli
stabilenti di sezionamento /  porzionatura  cosi'  come  indicato  al
precedente par. 6.3. 
      6.4.i. - Merce in arrivo 
    Le carni in arrivo sono identificate con  le  etichette  previste
dal  presente  disciplinare  ed  accompagnate  dal  certificato  SQN:
"vitellone o scottona ai cereali". 
      6.4.l - Stoccaggio 
    Durante lo stoccaggio la merce mantiene l'etichetta originale  se
non ancora sezionata, dopo il sezionamento viene identificata con  un
etichetta o un cartellino riportante il codice  di  rintracciabilita'
che correla i diversi tagli al certificato SQN: "vitellone o scottona
ai cereali" consegnato  dallo  stabilimento  di  macellazione  o  dal
laboratorio di sezionamento / porzionamento. 
      6.4.m - Banco vendita assistita 
    Nel banco vendita la merce viene identificata con un etichetta  o
dei  cartellini,  riportanti  il  codice  di  rintracciabilita',  che
consentono  di  collegare  il   taglio   all'etichetta   apposta   in
prossimita'  della  carne.  Detta  etichetta  puo'  essere  anche  il
certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali". 
      6.4.n - Banco vendita libero servizio 
    Nel banco vendita libero servizio la  merce  viene  gia'  esposta
preincartata ed etichettata con tutte le  informazioni  previste  dal
presente disciplinare. L'etichetta viene emessa in fase  di  pesatura
del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilita'. 
      6.4.o   -   Il   punto   vendita   (pdv)   che   commercializza
esclusivamente  preconfezionati,  prodotti  presso  i  laboratori  di
porzionamento, non ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare,
qualora i preconfezioni  medesimi  siano  destinati  direttamente  al
consumatore finale senza ulteriore manipolazione. 
7. Etichettatura del prodotto 
    Le informazioni sugli alimenti  diverse  da  quelle  obbligatorie
previste dagli articoli 13,14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000,
volontariamente  aggiunte  sulle  etichette   saranno   oggettive   e
verificabili da parte dell'Ente di certificazione  prescelto  nonche'
comprensibili  per  i  consumatori  e  conformi   alla   legislazione
orizzontale in materia di etichettatura in  ossequio  al  regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
8. Autocontrollo da parte dell'operatore/organizzazione SQN 
    8.a - L'Operatore o Organizzazione aderente all'SQN, direttamente
o tramite Ispettori esterni, da questa incaricati,  svolge  attivita'
di autocontrollo in tutte le  fasi  della  filiera  produttiva  della
carne bovina certificata SQN: "vitellone o scottona ai cereali". 
    Tale  attivita'  e'  attuata  attraverso   periodiche   verifiche
documentali e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture  degli
operatori ed e' finalizzata a valutare la conformita' delle procedure
adottate dal singolo  operatore  di  filiera  alle  prescrizioni  del
presente disciplinare. 
    Le attivita' di autocontrollo devono essere eseguite  secondo  un
piano  di  autocontrollo  che  deve  riportare  il  responsabile  del
controllo,  i  punti  critici,  la  frequenza   del   controllo,   il
trattamento delle non conformita' rilevate e le azioni correttive. 
    Detti  piano   di   autocontrollo,   redatto   dall'operatore   o
dall'organizzazione aderente all'SQN deve essere dichiarato  adeguato
dall'organismo  di  controllo  designato  al  momento   dell'adesione
all'SQN. 
    Detto piano di autocontrollo deve  essere  disponibile  in  forma
cartacea presso  ciascun  operatore  aderente  per  le  verifiche  di
controllo e vigilanza. 
    8.b - Al termine della visita di controllo si procede a  redigere
un verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore  oggetto
di verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni. 
9. Comunicazione dati 
    9.a - Ciascun organismo di controllo designato,  nell'ambito  del
presente SQN, assicura su base informatica  e  mette  a  disposizione
delle autorita' competenti le seguenti informazioni: 
    9.a.1 - L'elenco degli allevamenti aderenti con rispettivo codice
univoco di identificazione; 
    9.a.2 - L'elenco dei macelli/sezionamenti con  rispettivo  codice
univoco di identificazione; 
    9.a.3 - L'elenco dei punti di vendita aderenti; 
10. Allegati 
    10.a  -  Allegato   1   -   "certificato   di   avviamento   alla
macellazione"; 
    10.b - Allegato 2 - "piano di autocontrollo"