Art. 2 
 
              Istituzione e funzionamento del Comitato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'  istituito
un Comitato per  la  valutazione  dei  progetti  di  riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai  commi  da
431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014. 
  2. Il Comitato e' composto da: 
    a) due rappresentanti del Dipartimento per le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con  funzioni
di presidente. In caso di impedimento o assenza  del  presidente,  le
relative  funzioni  sono  svolte  dall'altro   rappresentante   della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    b) due rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    c)  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
    d) due rappresentanti del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    e) un rappresentante  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
    f)  un  rappresentante  del  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
sport; 
    g)  un  rappresentante  del  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per la programmazione e il coordinamento della
politica economica; 
    h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio; 
    i)  un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. 
  3. La nomina dei componenti del Comitato avviene  dopo  il  termine
ultimo di presentazione dei progetti.  Per  ciascuno  dei  componenti
effettivi puo' essere designato un componente supplente. Si applicano
le  speciali  disposizioni   in   materia   di   incompatibilita'   e
inconferibilita' degli incarichi. 
  4. Il Comitato ha sede  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, Dipartimento per le pari opportunita'. 
  5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e  opera  con  la
presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca  la  prima
seduta  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. Nella  prima  seduta  sono  definite  le
modalita' operative di funzionamento del Comitato stesso, nonche' gli
ulteriori criteri di valutazione dei progetti. 
  6.  Le  decisioni  sulle  valutazioni  sono  espresse,  di  regola,
all'unanimita'. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso  e'  espresso
dalla maggioranza dei membri. 
  7. Il Comitato dura in carica fino al completo  espletamento  della
procedura di valutazione dei progetti. 
  8. Ai fini delle attivita' connesse alla valutazione dei  progetti,
il Comitato si avvale del supporto di  una  segreteria  tecnica,  che
opera presso il Dipartimento per le pari  opportunita',  composta  da
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti  non
superiore a dieci unita', senza ricorrere a modalita' di  distacco  o
comando  comunque  denominate.  Il  personale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il
trattamento economico complessivo percepito  dall'Amministrazione  di
appartenenza. 
  9. I componenti  del  Comitato  e  della  segreteria  tecnica  sono
individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli
enti interessati. 
  10. Per attivita' di  supporto  e  di  assistenza  gestionale  alle
attivita' successive alla valutazione dei progetti,  il  Dipartimento
per le pari opportunita' puo' stipulare convenzioni  ed  accordi  con
enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
esistenti. 
  11. Ai componenti del Comitato e della segreteria  tecnica  non  e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.