(Disciplinare-art. 4)
                               Art. 4. 
 
       Origine del prodotto in relazione alla zona geografica 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna il prodotto  in  entrata  ed  in  uscita.  In
questo modo e attraverso l'iscrizione in  appositi  elenchi,  gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle  quali
avviene   la   coltivazione,   dei   coltivatori-produttori   e   dei
confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva   alla
struttura di controllo delle  quantita'  prodotte,  e'  garantita  la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al  controllo  da
parte della struttura  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.