Art. 5. Il sistema di coltivazione Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa. La densita' di piantagione massima e' di 400 piante per ettaro. Per impianti esistenti ed in fase di produttivita' decrescente e' ammessa una densita' fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per i sesti dinamici la densita' massima ammessa e' di 850 piante per ettaro. I portinnesti sono i seguenti: «Arancio amaro», «Poncirus trifoliata», «Citrange Troyer», «Citrange Carrizo» e «Citrus macrophylla», dotati di alta stabilita' genetica. Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e le modalita' di raccolta, devono essere quelle previste dalla «Normale Buona Pratica Agricola». Queste norme, per il limone, si riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione, all'irrigazione, alla difesa. La produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Siracusa» puo' avvenire in impianti condotti con il metodo di coltivazione: a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana; b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche previste dal Disciplinare della Regione Siciliana in adozione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale; c) biologico: in osservanza del Reg Ce 834/2007.