Art. 19. Fondo cassa economale 1. Per le piccole spese, l'Agenzia dispone di somme liquide in cassa non superiori ad euro 5.000,00, la cui responsabilita' e' affidata, con apposito provvedimento del Direttore generale, ad un responsabile. Il responsabile della cassa provvede alla corretta tenuta dei registri comprovanti l'uso delle somme liquide che, in ogni caso, non possono essere impiegate per pagamenti eccedenti i limiti imposti dalla legge. I registri e le dotazioni di cassa sono sottoposti a controllo periodico da parte del Collegio dei revisori dei conti. 2. Il fondo cassa puo' essere ripristinato, nell'ambito del previsto limite massimo, con apposita autorizzazione del Direttore generale. 3. L'attivita' del responsabile della cassa e' sottoposta all'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato».