Art. 8 Organizzazione dei servizi di cancelleria 1. La struttura organizzativa denominata ufficio per il processo valorizza i vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione nei settori civile e penale, nonche' quelli derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di cancelleria che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire un complessivo miglioramento dei servizi.