Art. 3 
 
  E'  approvata  la  definizione  dei  criteri  da   utilizzare   per
individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11,  comma  2,
del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  le  unita'  di
rilevazione la cui mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per
l'effetto,  l'Elenco  delle  rilevazioni  statistiche  comprese   nel
Programma statistico nazionale per  il  triennio  2014-2016,  per  le
quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo
di risposta,  allegati  al  presente  decreto,  di  cui  fanno  parte
integrante.