Art. 2 
 
  1. L'autorizzazione ad assumere 336 unita' di dirigente  scolastico
di cui all'art. 1 si ripartisce come segue: 
  a) 196 unita' in favore dei  soggetti  che  risultano  iscritti  in
posizione utile nelle graduatorie delle procedure di cui all'art.  1,
comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a  seguito  della  loro
approvazione definitiva, fermo restando che la conferma dei  rapporti
di lavoro instaurati coi soggetti di cui all'art. 1, comma 90,  della
medesima legge avviene senza gravare sulle facolta' assunzionali  per
l'anno scolastico 2015/2016; 
  b) 137 unita' in favore dei soggetti di cui all'art. 1,  comma  92,
della legge 13 luglio 2015, n. 107,  all'esito  delle  procedure  ivi
previste; 
  c) 3 unita' in favore dei soggetti idonei inclusi nelle graduatorie
di cui al decreto del direttore generale per il personale  scolastico
del 13 luglio 2011. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015 
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reg.ne prev. n. 2565