Art. 2 1. L'autorizzazione ad assumere 336 unita' di dirigente scolastico di cui all'art. 1 si ripartisce come segue: a) 196 unita' in favore dei soggetti che risultano iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle procedure di cui all'art. 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito della loro approvazione definitiva, fermo restando che la conferma dei rapporti di lavoro instaurati coi soggetti di cui all'art. 1, comma 90, della medesima legge avviene senza gravare sulle facolta' assunzionali per l'anno scolastico 2015/2016; b) 137 unita' in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'esito delle procedure ivi previste; c) 3 unita' in favore dei soggetti idonei inclusi nelle graduatorie di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 settembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2565