Art. 13 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Con successivi decreti si provvedera' a stabilire  le  ulteriori
regole tecniche ed operative necessarie  allo  svolgimento,  mediante
utilizzo delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,
dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali  continuano  ad
applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto  dal  presente
decreto, le vigenti disposizioni  processuali  in  materia  di  atti,
documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali. 
  2. Fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti
giudiziali e i relativi atti  o  documenti  ricevuti  a  mezzo  posta
elettronica certificata  sono  memorizzati  nei  sistemi  informativi
della Corte dei conti, salvo  diversa  disposizione  del  Giudice;  i
relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle  Segreterie,
con le modalita' di  cui  all'art.  6  e  senza  addebito  di  spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo  d'udienza
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento  di  procedura  per  i  giudizi
innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto  13  agosto
1933, n. 1038. 
  3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonche' per il  deposito
e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto,  le
Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei  rapporti
tra  loro,  in  alternativa  all'utilizzo  della  posta   elettronica
certificata, dei  sistemi  informativi  della  Corte  dei  conti  che
garantiscano  gli  stessi  requisiti  di  certezza,   integrita'   ed
autenticita' della trasmissione.