Art. 23 
 
  1. Le regioni, sentiti gli enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i comuni interessati per  le  attivita'  di
cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al  Dipartimento  della
protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma  3,
dell'art. 5. 
  2. Al fine di monitorare lo  stato  di  attuazione  della  presente
ordinanza, le regioni attribuiscono  a  tutti  i  comuni  una  classe
secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima  dell'utilizzazione
dei fondi previsti dalla presente ordinanza,  indicano  per  ciascuno
dei comuni di cui al comma 1,  la  classe  che  verra'  attribuita  a
conclusione delle attivita' e trasmettono gli elenchi al Dipartimento
della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi  sono
definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5,  commi  7  e  8
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3907/2010, istituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 aprile 2011, e sono emanati  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile.