Art. 23 1. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5. 2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verra' attribuita a conclusione delle attivita' e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.