Art. 7 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 e' riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 e' doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalita' di cui all'art. 6. 3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1. 4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attivita': a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico; b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione; c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali; d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati; Tabella 1 =============================================== | Popolazione | Contributo | +=======================+=====================+ | Ab. ≤ 2.500 | € 11.250,00 | +-----------------------+---------------------+ | 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 14.250,00 | +-----------------------+---------------------+ | 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 17.250,00 | +-----------------------+---------------------+ | 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 20.250,00 | +-----------------------+---------------------+ | 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 24.750,00 | +-----------------------+---------------------+ |50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 27.750,00 | +-----------------------+---------------------+ | 100.000 < ab. | € 32.250,00 | +-----------------------+---------------------+