Art. 4 
 
 
                  Destinatari della misura di aiuto 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico
nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 
  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti
adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 29 settembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3278