Art. 2 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande 1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) codice fiscale; e) partita IVA; f) indirizzo di posta elettronica certificata; g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. 2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto a tal fine, le imprese singolarmente o attraverso le loro aggregazioni dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi. 3. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano. 4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni con le modalita' indicate negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.