IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1008/2008  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 24 settembre 2008 recante norme comuni  per  la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
articoli 15, 16 e 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  36  del  29  dicembre  2005  e
successive modifiche, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e
dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 8 dell'11  gennaio  2006,  avente  per
oggetto «Imposizioni degli oneri di  servizio  pubblico  al  fine  di
assicurare  la  continuita'  territoriale  della  Regione   Sardegna,
relativi ai servizi aerei di linea per  le  rotte  Alghero-Bologna  e
viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e  viceversa,
Cagliari-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Firenze   e    viceversa,
Cagliari-Verona   e   viceversa,   Cagliari-Napoli    e    viceversa,
Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona
e viceversa»; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il  passaggio  alla  Regione
Sardegna delle funzioni in  materia  di  continuita'  territoriale  e
l'assunzione dei relativi oneri finanziari a  carico  della  medesima
Regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile  e  la  Regione
Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010; 
  Considerato che, gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte
Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa  risultano
scaduti, ai sensi dell'art. 16 par. 11  del  sopracitato  Regolamento
(CE) n. 1008/2008, dal 26 ottobre 2013; 
  Visto il decreto ministeriale n. 468 del 27 dicembre  2013  che,  a
parziale modifica del sopracitato decreto ministeriale n. 36  del  29
dicembre 2005, ha previsto la  cessazione  degli  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e  viceversa,  Alghero-Torino  e
viceversa; 
  Visto l'avviso, pubblicato in data 2 dicembre  2014  sul  sito  web
della Regione Autonoma della Sardegna, rivolto ai vettori  comunitari
concernente l'accettazione, entro il 16 gennaio 2015, per operare  le
singole rotte onerate Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e
viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e  viceversa,
Olbia-Bologna  e   viceversa,   Olbia-Verona   e   viceversa,   senza
compensazione economica e secondo le modalita' previste  nel  decreto
ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005; 
  Considerato che non e' pervenuta alcuna  formale  accettazione  per
esercire i sopra richiamati collegamenti onerati; 
  Viste le note n. 6314 e n. 7108, rispettivamente in data  7  luglio
2015  e  29  luglio  2015,  con  le  quali  la  Regione  Sardegna  ha
rappresentato che la Soc. Meridiana fly, in data 16 gennaio 2015,  ha
manifestato l'interesse ad istituire servizi aerei in linea  con  gli
oneri  di  servizio  pubblico  imposti  dal  DM  n.   36/2005   senza
sottoscrivere, peraltro, espressa  convenzione  e  senza  uniformarsi
alle precise disposizioni del richiamato DM n. 36/2005; 
  Tenuto conto  che  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  le
anzidette note, ha chiesto alla Direzione generale per gli  aeroporti
e il trasporto  aereo  che  siano  abrogati  gli  oneri  di  servizio
pubblico sulle anzidette rotte per restituire  le  stesse  al  libero
mercato; 
  Vista la nota prot.  n.  3212  del  30  luglio  2015,  con  cui  la
Direzione generale  per  gli  aeroporti  e  il  trasporto  aereo,  in
aderenza alla  richiesta  della  Regione  Sardegna,  ha  proposto  di
procedere alla abrogazione degli oneri di servizio  pubblico  imposti
sulle  rotte  Cagliari-Bologna   e   viceversa,   Cagliari-Torino   e
viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e  viceversa,
Olbia-Bologna e  viceversa,  Olbia-Verona  e  viceversa  con  decreto
ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche; 
  Ritenuto opportuno restituire al libero mercato le rotte di cui  al
visto precedente, al fine di consentire, ai sensi  dell'art.  15  del
Regolamento  (CE)  n.  1008/2008,  ai  vettori  aerei  comunitari  di
esercitare in regime di libera  concorrenza  i  diritti  di  traffico
sulle anzidette rotte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal quindicesimo giorno successivo  alla  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana cessano gli effetti del decreto ministeriale n.  36  del  29
dicembre 2005 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n.  8  dell'11  gennaio  2006,
avente per oggetto «Imposizioni degli oneri di servizio  pubblico  al
fine  di  assicurare  la  continuita'  territoriale   della   regione
Sardegna,  relativi  ai  servizi  aerei  di  linea   per   le   rotte
Alghero-Bologna   e   viceversa,    Alghero-Torino    e    viceversa,
Cagliari-Bologna   e   viceversa,   Cagliari-Torino   e    viceversa,
Cagliari-Firenze   e   viceversa,   Cagliari-Verona   e    viceversa,
Cagliari-Napoli   e   viceversa,   Cagliari-Palermo   e    viceversa,
Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa».