Art. 2 
 
  1. Qualora i progetti e le perizie di  variante  e  suppletive,  di
importo  complessivo  inferiore  a  25  milioni  di  euro  presentino
elementi di particolare rilevanza, il concedente  di  ANAS  S.p.A.  e
delle altre Concessionarie autostradali puo' chiedere la  valutazione
tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.