Art. 2 1. Qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali puo' chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.