Art. 3 
 
  Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente  articolo
dovranno essere marcati in modo chiaro,  indelebile  e  permanente  i
sottoelencati elementi di individuazione: 
    numero delle persone per cui e' destinata; 
    nome del fabbricante o marchio commerciale; 
    tipo di navigazione: 
      data dell'ultima revisione ed  identificazione  della  stazione
che l'ha effettuata; 
      data entro la quale deve essere revisionata; 
      modello della zattera; 
      numero di serie; 
      altezza massima di sistemazione a bordo; 
      lunghezza della barbetta; 
      istruzioni per la messa a mare; 
      tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      decreto ministeriale n. ... del ...