Art. 2 
 
  Su ciascun esemplare delle zattere di cui  al  precedente  articolo
dovranno essere marcati in modo chiaro,  indelebile  e  permanente  i
sottoelencati elementi di individuazione: 
  numero delle persone per cui e' abilitata sopra ciascun accesso  in
caratteri di almeno 100 mm. di altezza; 
  nome del fabbricante o marchio commerciale; 
  modello della zattera; 
  numero di serie e data di fabbricazione; 
  tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  decreto ministeriale n. ... del ....... 
  E' consentito, in  sostituzione  della  marcatura,  riportare  tali
informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.