IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici» foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto -legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 30
dicembre 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  15
gennaio 2015, concernente l'inserimento, nel  succitato  elenco,  del
medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) come valida alternativa
terapeutica nella «prevenzione e rimozione dei depositi  corneali  di
cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  n.  631
del 18 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno  2015,  concernente  l'esclusione  dal  succitato  elenco  del
medicinale  cisteamina  cloridrato  (Cystadrops),  per  problematiche
sollevate dagli USMAF che di fatto  impedivano  l'importazione  dello
stesso medicinale nel territorio italiano; 
  Visto il ricorso del 13 luglio  2015,  con  cui  la  Orphan  Europe
(Italy)  srl,  azienda  titolare  del  Cystadrops,  ha  impugnato  la
determinazione  AIFA  n.  631  del  18  maggio  2015  contestando  la
legittimita'   dell'esclusione   del   Cystadrops   dall'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il procedimento avviato dall'Ufficio affari legali dell'AIFA,
con cui ha chiesto alla  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
dell'AIFA di procedere ad un riesame di quanto disposto con la  sopra
richiamata determinazione AIFA n. 631 del 18 maggio 2015; 
  Visto il verbale n. 1 della riunione del 12, 13 e 14 ottobre  2015,
in forza del  quale  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
dell'AIFA ha dato mandato  all'Ufficio  affari  legali  dell'AIFA  di
procedere ad un confronto con il Ministero della salute  al  fine  di
consentire l'importazione  dei  medicinali  inseriti  nell'elenco  ai
sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  ma  non  autorizzati
nell'Unione europea e non prodotti sul territorio italiano; 
  Visto il verbale n. 2 della riunione del 12, 13 e 14 ottobre  2015,
in forza del  quale  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
dell'AIFA, preso atto degli esiti del confronto tra l'Ufficio  affari
legali di AIFA e il Ministero della salute, ha confermato il  mandato
all'Ufficio  sperimentazione  clinica  dell'AIFA  di  reinserire   il
farmaco Cystadrops nella lista 648/96; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti  che  presentino  depositi
corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica e che lo
necessitino, la prescrizione di detto medicinale a totale carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco  stesso,
fornendo altresi'  le  necessarie  istruzioni  agli  USMAF  affinche'
consentano l'importazione del medicinale; 
  Ritenuto pertanto di reinserire il medicinale cisteamina cloridrato
(Cystadrops) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  648,   per   l'indicazione   terapeutica   della
«prevenzione e  rimozione  dei  depositi  corneali  di  cristalli  di
cistina nella cistinosi nefropatica»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
   Il medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) e' reinserito, ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per
le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.