Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, per le finalita' di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali sara' individuato dal Direttore generale del personale e della formazione.