Art. 3 Requisiti 1. Possono svolgere il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; b) l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli effetti della riabilitazione; d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di delitti non colposi e non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione; 2. I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.