Art. 7 Avvio del periodo di perfezionamento e progetto formativo 1. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2, coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria si presentano, a pena di decadenza, innanzi all'ufficio giudiziario per la sottoscrizione del progetto formativo di cui al comma 2. 2. Il periodo di perfezionamento ha inizio al momento della sottoscrizione di un progetto formativo predisposto dal capo dell'ufficio, in conformita' alle linee generali adottate dal Direttore generale del personale e della formazione. In sede di elaborazione del progetto formativo si tiene conto dell'esperienza formativa maturata nell'ambito del periodo di perfezionamento svolto a norma dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011. 3. Le linee generali di cui al comma 2 devono indicare, tra l'altro, gli obiettivi formativi e le modalita' di svolgimento del periodo di perfezionamento. In ogni caso, coloro che svolgono il periodo di perfezionamento sono adibiti, in via prioritaria, a supporto dei servizi di cancelleria. 4. Il progetto formativo e' elaborato secondo il modello standard predisposto, in conformita' alle linee generali di cui al comma 2, dal Direttore generale del personale e della formazione e comunicato ai capi degli uffici giudiziari di cui all'allegato I. 5. I capi degli uffici e i dirigenti amministrativi assicurano l'affiancamento di coloro che svolgono il periodo di perfezionamento con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le conoscenze e le abilita' necessarie per svolgere un'utile attivita' di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con particolare riferimento all'ufficio del processo. 6. Il periodo di perfezionamento puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta motivata del dirigente amministrativo, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inidoneita' fisica o psichica che impedisce lo svolgimento del periodo di perfezionamento ovvero in ogni caso di grave negligenza. 7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della giustizia, ne' determina l'insorgenza di obblighi previdenziali. Pertanto, tale personale non potra' in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria, ne' essere utilizzato in attivita' connesse alle funzioni giudiziarie.