Art. 9 Borse di studio 1. A coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 4, e' attribuita una borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili, per un periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543 "Spese relative ai tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari" - Missione 6 Giustizia U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 2. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di perfezionamento svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita. 3. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun beneficiario della borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di perfezionamento per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con apposita circolare della Direzione Generale del personale e della formazione.