Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
  1. A coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell'ufficio
per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno  espressa
richiesta nella domanda di cui  all'articolo  4,  e'  attribuita  una
borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili,  per  un
periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  21-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo  degli  appositi  stanziamenti
iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543  "Spese  relative
ai tirocini formativi presso gli  Uffici  giudiziari"  -  Missione  6
Giustizia U.d.V. 1.2 "Giustizia  civile  e  penale"  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia. 
  2. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista  in  base  al
periodo di perfezionamento svolto, eventualmente  frazionando,  anche
su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita. 
  3. L'Amministrazione si riserva in ogni  momento  di  accertare  il
perdurante possesso dei  requisiti  di  ammissibilita'  da  parte  di
ciascun beneficiario della borsa di studio, provvedendo  alla  revoca
del beneficio laddove manchino e vengano meno i  presupposti.  A  tal
fine  gli  Uffici  Giudiziari  invieranno   tutte   le   informazioni
necessarie e le scadenze dei periodi di perfezionamento per  ciascuno
dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con  apposita
circolare della Direzione Generale del personale e della formazione.