IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO 
      del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul
riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  e   successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in
data 11 febbraio 2014 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo  «Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre  2009  e  successivi
emendamenti,   relativo   alle   strutture   organizzative    e    le
corrispondenti linee di attivita' dei  reparti  e  degli  uffici  del
Comando generale; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto n. 758  in  data  7  luglio  2010,  relativo  al
conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale; 
  Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando  generale
delle capitanerie di porto n. 976 in data 29 settembre 2009,  per  le
zattere di salvataggio  ammainabili  o  lanciabili,  ai  sensi  della
circolare  serie  generale  n.  78  in  data  29  dicembre  2008,  di
produzione della Arimar S.p.A. denominate  ZATTERA  MED-SEA  12p  (in
contenitore rigido) da 12 (dodici) persone; 
  Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED  Srl.,
con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco,  57/A,
intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato  per
le zattere  di  salvataggio  ammainabili  o  lanciabili,  di  propria
produzione denominate Zattera MED-SEA 12p (in contenitore rigido)  da
12 (dodici) persone; 
  Visto: l'esito degli accertamenti  tecnici  eseguiti  dal  Registro
italiano  navale  -  Direzione  generale  -  Genova,   indicati   nel
Rapporto/Relazione Tecnica n. 2009 CS 01 2163 in  data  1°  settembre
2009; 
  Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A.,
gia' Arimar S.p.A., da parte  della  MED  Srl  come  attestato  dalla
visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna; 
  Visto l'atto costitutivo della societa' MED Srl; 
  Tenuto conto  che  la  societa'  MED  Srl  risulta  aver  mantenuto
immutati tutti i requisiti gia' in  possesso  della  societa'  Arimar
S.p.A.  ivi  compresi,  locali,  tecnici  qualificati,  processi   di
produzione, macchinari e le procedure di sistema, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono dichiarate di  «tipo  approvato»  le  zattere  di  salvataggio
ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unita': 
  1. navi da passeggeri,  non  soggette  al  decreto  legislativo  n.
45/2000, in navigazione nazionale o minore; 
  2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale
o minore, in navigazione internazionale costiera; 
  3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel
Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo n. 541/1999, 
denominate Zattere MED-SEA 12P (in contenitore rigido) da 12  persone
prodotte dalla Societa' MED Srl, con sede  in  Montaletto  di  Cervia
(RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.