Art. 3 
 
  Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente  articolo
dovranno essere marcati in modo chiaro,  indelebile  e  permanente  i
sottoelencati elementi di individuazione: 
  numero delle persone per cui e' destinata; 
  nome del fabbricante o marchio commerciale; 
  tipo di navigazione: 
  1. navi da passeggeri,  non  soggette  al  decreto  legislativo  n.
45/2000, in navigazione nazionale o minore; 
  2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale
o minore, in navigazione internazionale costiera; 
  3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel
Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo n. 541/1999, 
(in  questo  campo  dovranno  essere  indicate  anche  le   eventuali
limitazioni di utilizzo quali  distanza  massima  dalla  costa  o  da
porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate); 
  data dell'ultima revisione ed identificazione  della  stazione  che
l'ha effettuata; 
  data entro la quale deve essere revisionata; 
  modello della zattera; 
  numero di serie; 
  altezza massima di sistemazione a bordo; 
  lunghezza della barbetta; 
  istruzioni per la messa a mare; 
  tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  decreto ministeriale n. ... del ..........