IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; Visto, in particolare, l'art. 28, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 181/2011, il quale prevede che: «Ogni passeggero puo' presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.»; Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus»; Visto l'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 169 del 2014, che dispone che: «Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.»; Viste le comunicazioni trasmesse a questo Ministero da: Province Autonome di Bolzano e di Trento, Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria; Ritenuto necessario dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 169 del 2014 per le regioni e province autonome che hanno gia' provveduto alla prescritta individuazione, nelle more dell'acquisizione della pertinente comunicazione da parte della totalita' delle regioni; Sulla proposta del Direttore generale preposto alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' di cui alla nota prot. 16817 dell'8 settembre 2015; Decreta: Art. 1 1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, l'allegato 1 al presente decreto individua le strutture regionali, indicate dalle singole regioni e province autonome, a cui possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, a seguito di presunte infrazioni al regolamento (CE) n. 181/2011, secondo le specifiche disposizioni procedurali contenute nel citato decreto legislativo n. 169 del 2014, ai fini della successiva trasmissione, con periodicita' mensile, all'Autorita' di regolazione dei trasporti istituita dall'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 . 2. Con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e' aggiornato l'allegato al presente decreto, qualora siano comunicate dalle medesime regioni e provincie autonome modifiche ai dati in esso riportati. Roma, 9 ottobre 2015 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3310