Art. 5 
 
               Rapporti tra Commissario straordinario 
                        e Soggetto attuatore 
 
  1. Il Commissario straordinario, ai sensi del comma 10 dell'art. 33
del  decreto-legge  n.  133  del  2014,  vigila  sull'attuazione  del
programma, anche con  il  supporto  tecnico  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per
specifici ambiti  di  attivita'  attinenti  ai  rischi  naturali,  ed
esercita i poteri sostitutivi previsti dal medesimo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. trasmette  trimestralmente  al  Commissario
straordinario e alla Cabina di regia di cui al precedente art. 1  una
dettagliata relazione sullo stato  di  avanzamento  degli  interventi
previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 e  nel
programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di  cui
al  comma  3  dell'art.  33  del  decreto-legge  n.  133  del   2014,
evidenziando eventuali difformita' rispetto  a  quanto  previsto  nei
cronoprogrammi precedentemente approvati  e  ai  risultati  intermedi
predefiniti. 
  3. Ferme restando le relazioni  di  cui  al  precedente  comma,  il
Commissario straordinario puo' richiedere all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione   degli   investimenti   S.p.A.   qualsiasi    ulteriore
informazione  e  documentazione  utile  a  verificare   il   regolare
avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo  di  programma  di
cui al precedente art. 4 e nel programma di risanamento ambientale  e
di  rigenerazione  urbana  di  cui  al  comma  3  dell'art.  33   del
decreto-legge n. 133 del 2014. 
  4. Qualora si verifichino ritardi nell'esecuzione degli  interventi
previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 o  nel
programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di  cui
al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del  2014  dovuti  a
omissioni o ritardi nell'esecuzione di adempimenti di  competenza  di
soggetti terzi, ivi compresi il mancato o tardivo rilascio  di  nulla
osta,  pareri,  autorizzazioni  comunque  denominate,  in  grado   di
generare  scostamenti  rispetto   al   cronoprogramma   dei   singoli
interventi superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi, nonche'
in caso  di  ritardo  nel  trasferimento  delle  risorse  finanziarie
destinate allo svolgimento dei compiti e delle  funzioni  di  cui  ai
precedenti articoli 3 e 4, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  ne  da'  tempestiva
comunicazione  al  Commissario  straordinario  per   l'adozione   dei
provvedimenti di competenza di quest'ultimo, anche nell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell'art. 33 del  decreto-legge
n. 133 del 2014. Delle comunicazioni ricevute  e  dei  conseguenziali
provvedimenti adottati, il Commissario straordinario  da'  tempestiva
comunicazione alla Cabina di regia di cui al precedente art. 1.