Art. 5 Rapporti tra Commissario straordinario e Soggetto attuatore 1. Il Commissario straordinario, ai sensi del comma 10 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, vigila sull'attuazione del programma, anche con il supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per specifici ambiti di attivita' attinenti ai rischi naturali, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal medesimo. 2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. trasmette trimestralmente al Commissario straordinario e alla Cabina di regia di cui al precedente art. 1 una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 e nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, evidenziando eventuali difformita' rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi precedentemente approvati e ai risultati intermedi predefiniti. 3. Ferme restando le relazioni di cui al precedente comma, il Commissario straordinario puo' richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. qualsiasi ulteriore informazione e documentazione utile a verificare il regolare avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 e nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 4. Qualora si verifichino ritardi nell'esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 o nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 dovuti a omissioni o ritardi nell'esecuzione di adempimenti di competenza di soggetti terzi, ivi compresi il mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri, autorizzazioni comunque denominate, in grado di generare scostamenti rispetto al cronoprogramma dei singoli interventi superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi, nonche' in caso di ritardo nel trasferimento delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ne da' tempestiva comunicazione al Commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo, anche nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. Delle comunicazioni ricevute e dei conseguenziali provvedimenti adottati, il Commissario straordinario da' tempestiva comunicazione alla Cabina di regia di cui al precedente art. 1.