Art. 6 
 
               Proprieta' delle aree e degli immobili 
               di Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento 
 
  1. La proprieta' delle aree e degli immobili di cui e'  attualmente
titolare  Bagnoli  Futura   S.p.A.   in   fallimento,   catastalmente
identificati  nell'allegato  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  ai  sensi  del  comma   12   dell'art.   33   del
decreto-legge n. 133 del 2014 e' trasferita, con oneri a suo  carico,
all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  S.p.A.
e' autorizzata a provvedere alla trascrizione del presente decreto ai
sensi e ai fini di cui all'art. 2644 c.c. 
  3. Le aree e gli  immobili  di  cui  al  precedente  comma  1  sono
trasferiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
S.p.A. alla societa' per azioni di scopo di cui al successivo art. 7,
anche mediante conferimento, assumendo a riferimento il valore  delle
aree stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del  citato  comma  12
dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.