Art. 6 Proprieta' delle aree e degli immobili di Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento 1. La proprieta' delle aree e degli immobili di cui e' attualmente titolare Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento, catastalmente identificati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi del comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 e' trasferita, con oneri a suo carico, all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. 2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. e' autorizzata a provvedere alla trascrizione del presente decreto ai sensi e ai fini di cui all'art. 2644 c.c. 3. Le aree e gli immobili di cui al precedente comma 1 sono trasferiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. alla societa' per azioni di scopo di cui al successivo art. 7, anche mediante conferimento, assumendo a riferimento il valore delle aree stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.