Art. 3 Modalita' di utilizzo delle risorse statali 1. Le risorse statali indicate al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto sono utilizzate per la realizzazione degli interventi di non rilevante entita', di importo inferiore a 15.000 euro, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi per le assegnazioni mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16.03.2015. I relativi lavori devono concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse. 2. Le risorse statali indicate al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto sono utilizzate per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria anche per le parti comuni da attuare mediante le tipologie di intervento indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16.03.2015 cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio e l'inizio dei lavori dovra' avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.