Art. 3 
 
             Modalita' di utilizzo delle risorse statali 
 
  1. Le risorse statali indicate  al  comma  1  dell'articolo  1  del
presente  decreto  sono  utilizzate  per   la   realizzazione   degli
interventi di non rilevante entita', di importo  inferiore  a  15.000
euro, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli  alloggi  per
le   assegnazioni   mediante   lavorazioni   di    manutenzione    ed
efficientamento come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto  interministeriale  16.03.2015.  I  relativi  lavori   devono
concludersi entro sessanta  giorni  dal  provvedimento  regionale  di
concessione del finanziamento  da  adottare  entro  30  giorni  dalla
comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del  decreto  di
trasferimento delle risorse. 
  2. Le risorse statali indicate  al  comma  2  dell'articolo  1  del
presente decreto sono utilizzate per la realizzazione  di  interventi
di ripristino di alloggi di risulta e di  manutenzione  straordinaria
anche per le  parti  comuni  da  attuare  mediante  le  tipologie  di
intervento indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b)  del  decreto
interministeriale   16.03.2015    cumulativamente    ammissibili    a
finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio e  l'inizio  dei
lavori dovra' avvenire entro 12 mesi  dalla  data  del  provvedimento
regionale di concessione  del  finanziamento  da  adottare  entro  30
giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del
decreto di trasferimento delle risorse.