Art. 4 Modalita' di trasferimento delle risorse statali 1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite a ciascuna regione su appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria vincolati, rispettivamente, all'attuazione della linea a) ovvero della linea b) del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, secondo le seguenti modalita': per gli interventi di non rilevante entita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015: a) le quote spettanti relative alle annualita' 2014 e 2015 successivamente alla data di registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto; b) le quote spettanti relative alle annualita' 2016 e 2017 previa attestazione della necessita' finanziaria da rapportare all'effettivo avanzamento della spesa della linea a), come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio; per gli interventi fino a 50.000 euro ad alloggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015: a) le quote spettanti relative alle annualita' 2014, 2015 e 2016 successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto ed in ragione della loro effettiva disponibilita'; b) le quote spettanti relative alle annualita' dal 2017 al 2024 previa attestazione della necessita' finanziaria da rapportare all'effettivo avanzamento della spesa della linea b) come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio. 2. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione e di utilizzo dei finanziamenti mediante pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nonche' la puntuale completa trasmissione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 5 costituisce fattore imprescindibile di valutazione per i successivi trasferimenti delle risorse statali a partire dall'annualita' 2016 per gli interventi di cui alla linea a) e a partire dal 2017 per gli interventi di cui alla linea b). 3. Qualora i programmi relativi agli interventi di cui alla linea a) presentino, con riferimento alle risorse trasferite per le annualita' 2014 e 2015 una percentuale complessiva di ultimazione, sul numero degli interventi di quello oggetto dei provvedimenti regionali di concessione del contributo, inferiore al 50% o comunque un importo di pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nella medesima percentuale inferiore al 50% le risorse relative all'annualita' 2016 sono trasferite proporzionalmente alla percentuale di utilizzo riscontrata. Analogamente si procedera' per il trasferimento delle risorse assegnate per l'annualita' 2017. 4. Qualora i programmi regionali relativi agli interventi di cui alla linea b) presentino, con riferimento alle risorse assegnate per le annualita' 2014, 2015, 2016, una percentuale complessiva di avvio sul numero degli interventi oggetto dei provvedimenti regionali di concessione del contributo inferiore al 30% o comunque un importo di pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nella medesima percentuale inferiore al 30% le risorse relative all'annualita' 2017 sono trasferite proporzionalmente alla percentuale di utilizzo riscontrata. Analogamente si procedera' per il trasferimento delle risorse assegnate per le annualita' 2018-2024.