Art. 5 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Obiettivo del monitoraggio e' verificare lo stato di avanzamento
complessivo dei singoli programmi regionali e la capacita'  di  spesa
dei singoli soggetti attuatori  con  riferimento  alla  realizzazione
degli interventi. Le regioni assicurano il monitoraggio dei tempi  di
utilizzo  dei  fondi  unitamente  al  monitoraggio  degli   eventuali
stanziamenti regionali  inserendo  trimestralmente,  nell'applicativo
informatico predisposto  dal  Ministero,  le  informazioni  contenute
nelle  schede  di  monitoraggio  che  saranno  definite,  sentite  le
regioni, in apposita circolare dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per la condizione  abitativa.  Con
la  medesima  circolare   saranno   impartite   le   istruzioni   per
l'accreditamento  dei  responsabili  regionali  dell'attuazione   dei
programmi e dei soggetti abilitati  alla  compilazione  delle  stesse
schede di monitoraggio di cui al presente comma. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riferite al 30 marzo,  30
giugno, 30  settembre,  30  dicembre  di  ciascun  anno  ed  il  loro
inserimento, validazione e trasferimento deve essere effettuato entro
i dieci giorni successivi al rispettivo trimestre di riferimento. 
  3. Le regioni trasmettono, altresi', nei termini di cui al comma 2,
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti -   Direzione
generale per la condizione abitativa, un sintetico rapporto  che  dia
conto delle misure adottate e da  adottare  per  rimuovere  eventuali
criticita' in relazione  all'affidamento  dei  lavori,  ai  tempi  di
esecuzione,  sulla  erogazione  della  spesa,  su   eventuali   costi
aggiuntivi alla previsione di spesa originaria di ciascun  intervento
nonche' sulle eventuali inadempienze riscontrate.