Art. 5 Monitoraggio 1. Obiettivo del monitoraggio e' verificare lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi regionali e la capacita' di spesa dei singoli soggetti attuatori con riferimento alla realizzazione degli interventi. Le regioni assicurano il monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali inserendo trimestralmente, nell'applicativo informatico predisposto dal Ministero, le informazioni contenute nelle schede di monitoraggio che saranno definite, sentite le regioni, in apposita circolare dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa. Con la medesima circolare saranno impartite le istruzioni per l'accreditamento dei responsabili regionali dell'attuazione dei programmi e dei soggetti abilitati alla compilazione delle stesse schede di monitoraggio di cui al presente comma. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riferite al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre di ciascun anno ed il loro inserimento, validazione e trasferimento deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al rispettivo trimestre di riferimento. 3. Le regioni trasmettono, altresi', nei termini di cui al comma 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, un sintetico rapporto che dia conto delle misure adottate e da adottare per rimuovere eventuali criticita' in relazione all'affidamento dei lavori, ai tempi di esecuzione, sulla erogazione della spesa, su eventuali costi aggiuntivi alla previsione di spesa originaria di ciascun intervento nonche' sulle eventuali inadempienze riscontrate.