Art. 6 Responsabile dell'attuazione del programma 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto 16 marzo 2015 ciascuna regione comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del Responsabile dell'attuazione del programma al quale sono attribuiti i compiti di: a) validare, previo accreditamento da effettuarsi attenendosi alle istruzioni fornite ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, le informazioni inserite nelle schede di monitoraggio degli interventi; b) predisporre i rapporti di monitoraggio di cui al comma 3 dell'articolo 5 da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa; c) predisporre l'anagrafe dei soggetti abilitati alla compilazione delle schede di monitoraggio ai fini del loro accreditamento secondo le istruzioni fornite ai sensi del comma 1 dell'articolo 5; d) promuovere iniziative e adottare provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento; e) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, le attestazioni di avanzamento del complessivo programma regionale per il trasferimento delle quote di finanziamento con le modalita' previste all'articolo 4 del presente decreto.