Art. 6 
 
             Responsabile dell'attuazione del programma 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2  del  decreto  16  marzo  2015
ciascuna regione comunica al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro  30
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente   decreto,   il
nominativo del Responsabile dell'attuazione del  programma  al  quale
sono attribuiti i compiti di: 
    a) validare, previo  accreditamento  da  effettuarsi  attenendosi
alle istruzioni fornite ai sensi del  comma  1  dell'articolo  5,  le
informazioni inserite nelle schede di monitoraggio degli interventi; 
    b) predisporre i rapporti di  monitoraggio  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 5 da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa; 
    c)   predisporre   l'anagrafe   dei   soggetti   abilitati   alla
compilazione  delle  schede  di  monitoraggio  ai   fini   del   loro
accreditamento secondo le istruzioni fornite ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 5; 
    d)  promuovere  iniziative  e  adottare  provvedimenti  idonei  a
garantire la celere e  completa  attuazione  dei  singoli  interventi
ammessi a finanziamento; 
    e) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Direzione generale per la condizione abitativa, le attestazioni  di
avanzamento del complessivo programma regionale per il  trasferimento
delle quote di finanziamento con le modalita' previste all'articolo 4
del presente decreto.