Art. 7 Verifica degli interventi 1. Al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei singoli interventi di cui all'articolo 2, ammessi a finanziamento ai sensi del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa puo' disporre verifiche in loco, anche per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio, e dispone gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di revoca sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 8.