Art. 7 
 
                      Verifica degli interventi 
 
  1.  Al  fine  di  accertare  l'effettivo  avanzamento  dei  singoli
interventi di cui all'articolo 2, ammessi a  finanziamento  ai  sensi
del  presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa  puo'
disporre verifiche in loco, anche per il tramite  dei  Provveditorati
interregionali alle opere  pubbliche  competenti  per  territorio,  e
dispone gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di revoca sulla
base dei criteri indicati nel successivo articolo 8.