Art. 8 Revoche 1. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsto in sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare per portare a conclusione gli interventi ovvero la riallocazione delle risorse per ulteriori interventi caratterizzati da sicura cantierabilita' purche' compresi negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero. 2. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori previsto in 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare per avviare gli interventi ovvero la riallocazione delle risorse per ulteriori interventi caratterizzati da sicura cantierabilita' purche' compresi negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero. 3. In mancanza di puntuali indicazioni da parte dei responsabili regionali relative ai commi 1 e 2 del presente articolo, le risorse non utilizzate rientrano nella disponibilita' del Ministero che adotta le conseguenti iniziative finalizzate all'efficace utilizzo delle risorse nell'ambito del complessivo programma nazionale.