Art. 8 
 
                               Revoche 
 
  1. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  a)
del richiamato decreto interministeriale 16 marzo  2015,  il  mancato
rispetto dei tempi di realizzazione previsto in sessanta giorni dalla
data del provvedimento regionale  di  concessione  del  finanziamento
determina la sospensione dei relativi finanziamenti.  I  responsabili
regionali dei programmi propongono  al  Ministero,  entro  15  giorni
dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare  per
portare a conclusione gli interventi ovvero  la  riallocazione  delle
risorse   per   ulteriori   interventi   caratterizzati   da   sicura
cantierabilita'  purche'  compresi  negli  elenchi   delle   proposte
trasmessi al Ministero. 
  2. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  b)
del decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto  del
termine per l'inizio dei lavori previsto in 12 mesi  dalla  data  del
provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la
sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali  dei
programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del
richiamato  termine,  le  iniziative  da  adottare  per  avviare  gli
interventi  ovvero  la  riallocazione  delle  risorse  per  ulteriori
interventi caratterizzati da sicura cantierabilita' purche'  compresi
negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero. 
  3. In mancanza di puntuali indicazioni da  parte  dei  responsabili
regionali relative ai commi 1 e 2 del presente articolo,  le  risorse
non utilizzate  rientrano  nella  disponibilita'  del  Ministero  che
adotta le conseguenti iniziative  finalizzate  all'efficace  utilizzo
delle risorse nell'ambito del complessivo programma nazionale.