Art. 2 
 
  1. Le convenzioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge  n.  152
del 2001, sono improntate  ai  principi  di  correttezza,  diligenza,
trasparenza e parita' di trattamento. 
  2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli,  la
tipologia  delle  attivita'  oggetto  di  convenzione,  i  tempi,  le
modalita' di esecuzione, i livelli di responsabilita' e  di  garanzia
nella realizzazione delle relative prestazioni,  nonche'  ogni  altro
elemento preventivamente concordato. 
  3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle  quali  sono
svolte le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto.