Art. 3 
 
  1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell'Istituto di
patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula  alla  Direzione
territoriale del lavoro competente. 
  2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati  sono
pubblicate nei  siti  internet  degli  Istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 settembre 2015 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4288